III. PRIGIONIERI POLITICI E DI COSCIENZA MINORENNI IN TIBET
Giovani tibetani, la maggior parte dei quali novizi - monaci e
monache - sono spesso stati arrestati mentre manifestavano
pacificamente intonando slogan nel Barkor, il circuito di
pellegrinaggio intorno al tempio di Jokhang a Lhasa. Almeno 34
maschi ed 11 femmine, prigionieri politici tibetani, la maggior parte
dei quali prigionieri di coscienza, arrestati fra il 1991 ed il 1994,
apparentemente ancora detenuti nel dicembre 1994, erano minori di
18 anni al momento dell'arresto. I due piu' giovani avevano 12 anni al
momento dell'arresto. Almeno 12 di loro hanno subito un processo e
sono stati condannati da due a sei anni di carcere.
Nel dicembre 1994, 26 di loro erano ancora minorenni e
includevano sette ragazze, 13 delle quali erano minori di 16 anni. I
casi dettagliati che vengono presentati in questo documento
riguardano appunto questi 26; gli altri 19, i cui nomi sono comunque
elencati qui, avevano 18 anni o piu' nel dicembre 1994.
La detenzione di cinque dei 45 prigionieri politici tibetani che
erano minorenni al momento dell'arresto, e' stata confermata dal
Governo cinese nel giugno 1994 nella lista di 56 detenuti consegnata
al Dipartimento di Stato americano (vedi oltre). Si tratta di Dorje
(eta': 15 anni al momento dell'arresto), Gyaltsen Pelsang (15), Jampel
Dorje (15), Phurbu Tashi (15) e Sonam Choepel (12), tutti arrestati
nei mesi di maggio e giugno 1993. I cinque sulla lista sono stati
descritti come "individui in attesa di giudizio", ma il Governo cinese
si e' limitato a fornire solo i nominativi senza aggiungere ulteriori
dettagli sui prigionieri.
A causa dello stretto controllo esercitato dalle autorita' su tutta
l'informazione riguardante questioni legate ai diritti umani, ed in
ragione della quasi totale assenza di notizie di pubblico dominio sui
prigionieri, Amnesty International non puo' confermare le eta' che
sono state riportate. Le eta' fornite in questo rapporto sono riferite al
momento dell'arresto, cosi' come risulta da fonti non ufficiali. In
alcuni casi l'eta' puo' essere approssimativa ma e' stata confermata da
diverse fonti e si ritiene pertanto che sia esatta.
1. Le preoccupazioni di Amnesty International per i prigionieri
politici minorenni in Tibet
Il trattamento dei giovani detenuti in Tibet viola tanto le leggi
cinesi quanto i trattati di diritto internazionale cui la Cina e'
legalmente tenuta ad attenersi [vedi appendice]. I loro diritti sono
continuamente violati, sia in quanto detenuti, sia in quanto giovani.
Amnesty International esprime serie preoccupazioni per i continui
maltrattamenti che vengono inflitti in Tibet ai prigionieri nel corso
della detenzione e per il fatto che alcuni di essi sono sottoposti a
condizioni di reclusione che potrebbero configurare casi di
trattamento crudele o degradante.
La Repubblica Popolare Cinese ha sottoscritto la Convenzione sui
Diritti del Fanciullo il 29 agosto 1990 e l'ha ratificata il 2 marzo 1992.
Le firme implicano il rifiuto di qualsivoglia pratica in contrasto con
gli obiettivi della Convenzione. L'articolo 37 (b) afferma:
"Nessun minore deve essere privato della sua liberta' in
modo arbitrario o illegale. L'arresto, la detenzione e la
prigionia di un minore devono rispettare la legge ed
essere usate solo come misura estrema e per il piu' breve
periodo di tempo possibile."
A questo proposito, Amnesty International guarda con ansia al
fatto che i giovani sembrano essere detenuti in Tibet in condizioni
che non rispettano i dettami della Convenzione.
1.1 Prigionieri di coscienza minorenni
La stragrande maggioranza dei giovani prigionieri politici tibetani
sono novizi - monaci e monache - arrestati a Lhasa nel corso di
pacifiche manifestazioni, per aver intonato slogan per
l'indipendenza. Amnesty International ritiene che si tratti perlopiu' di
prigionieri di coscienza.
I regolamenti cinesi non permettono ai minorenni di entrare a far
parte di un monastero in veste di monaci e monache, tuttavia molti
giovani si sono stabiliti nei dintorni, o direttamente nei monasteri,
senza entrarvi formalmente a far parte, con lo scopo di ricevere
un'educazione tradizionalmente tibetana oltre che l'insegnamento
religioso. Tutto questo e' in linea con una lunga tradizione secondo la
quale i bambini di 11 o 12 anni venivano ammessi come novizi nei
monasteri e nei conventi. Essi vestono il tradizionale abito religioso e
si considerano novizi - monaci e monache. Questo fenomeno implica
che in molti casi, il vero numero di monaci e monache di un
monastero o di un convento, risulti almeno doppio rispetto ai dati
ufficiali (vedi oltre).
Amnesty International guarda con crescente preoccupazione al
fatto che tutti i novizi - monaci e monache - siano detenuti come
prigionieri di coscienza, a prescindere dal loro status amministrativo
rispetto al monastero o al convento, pertanto ritiene che dovrebbero
essere rilasciati tutti, inclusi coloro i cui casi sono descritti in seguito
nel paragrafo 2, immediatamente ed incondizionatamente.
1.2 Lunghe detenzioni senza processo
Sembra che, al pari di quanto si verifica per gli adulti, per molti
giovani detenuti tibetani la condanna a pene amministrative ed a
lunghe detenzioni, non precedute da accuse formali ne' da processi,
rappresenti un'alternativa alla condanna. Amnesty International
esprime preoccupazione per il fatto che i giovani detenuti tibetani
non sembrano avere la possibilita' di mettere in discussione la
legittimita' della propria detenzione di fronte ad un'autorita'
imparziale ed indipendente.
Tutto cio' e' in contraddizione con l'articolo 37 (d) della
Convenzione dei Diritti del Fanciullo:
"Ogni bambino privato della sua liberta' deve avere il
diritto di accedere immediatamente all'assistenza legale o
di qualsiasi altro tipo appropriato. Deve altresi' avere il
diritto di contestare la legittimita' della privazione di
liberta' a cui e' stato sottoposto di fronte ad una corte o
ad un'altra autorita' competente, imparziale ed
indipendente; e anche di ottenere una rapida decisione
in seguito a tale azione".
I giovani sotto inchiesta, cosi' come gli adulti, possono essere
messi agli arresti dalla polizia senza alcun tipo di decisione giudiziale
- dato che il limite teorico di tre mesi e' spesso ignorato. Alcuni
testimoni rivelano che senza alcun riguardo per l'eta' (la legge non
specifica un'eta' minima per la detenzione o per le indagini), i
detenuti devono spesso aspettare vari mesi , a volte perfino un anno,
per una sentenza. L'alternativa legale consistente nell'affidare i
minorenni alla sorveglianza dei propri genitori, non sembra
considerata.
I giovani detenuti possono essere mandati nei campi di lavoro
senza subire un processo, con un semplice ordine di detenzione
amministrativo. La detenzione amministrativa puo' essere usata in
alternativa alla comminazione di una pena per una persona che non
abbia raggiunto l'eta' della responsabilita' penale e pertanto non sia
perseguibile. L'articolo 14 del Codice Penale Cinese fissa a 16 anni
l'eta' della responsabilita' penale, nella maggior parte dei casi, salvo
scendere a 14 per reati "gravi", alcuni dei quali sono definiti in
termini vaghi, aperti a qualsiasi interpretazione [vedi appendice].
Secondo alcune fonti, l'eta' minima per il "recupero e la
riabilitazione" (shourong jiaoyang, una specifica forma di detenzione
amministrativa per giovani) e' 14 anni.
Il Codice di Procedura Amministrativa della Repubblica Popolare
Cinese, adottato nel 1989, rende possibile, in linea teorica, la
contestazione di una decisione di detenzione amministrativa da parte
dei detenuti, di fronte al Tribunale del Popolo. Da quando la legge e'
entrata in vigore, Amnesty International non e' venuta a conoscenza
di alcuna azione di contestazione promossa da un giovane detenuto
tibetano di fronte ad un tribunale.
1.3 Torture e maltrattamenti di giovani detenuti
La RPC ha ratificato la Convenzione contro la Tortura ed altri
Trattamenti o Punizioni Crudeli, Inumani o Degradanti e la legge
cinese bandisce la tortura e le punizioni corporali (vedi oltre).
L'articolo 37 (a) della Convenzione per i Diritti del Fanciullo
afferma:
"Nessun bambino sara' sottoposto a tortura o altro
trattamento o castigo crudele, inumano o degradante.
Ne' la pena capitale ne' l'ergastolo senza alcuna
possibilita' di riduzione di pena deve essere comminato
per reati commessi da minori di anni 18."
L'articolo 49 della Costituzione della Repubblica Popolare Cinese
afferma che i minori hanno bisogno di una protezione speciale e non
dovrebbero mai essere maltrattati. L'articolo 52 della Legge sulla
Protezione dei Minori dichiara: "Gli agenti dell'amministrazione
legale che infrangono i regolamenti della sorveglianza in custodia o
che ricorrono a punizioni corporali ed a maltrattamenti contro
minori, saranno considerati responsabili secondo quanto stabilito
nell'articolo 189 del Codice Penale [legge sulla protezione dei
minori]". Un documento emesso nel 1979 dal Comitato Centrale del
Partito Comunista Cinese [rapporto che ribadisce l'importanza data
dal Partito alla soluzione del problema della criminalita' giovanile]
afferma all'articolo 4: "I giovani criminali dovrebbero essere rieducati.
Tuttavia, la minoranza dei giovani che commettono gravi reati deve
essere trattata secondo la legge... La minoranza che deve subire una
rieducazione nei campi di lavoro oppure anche essere condannata a
una pena detentiva, deve altresi', in ragione della sua specificita',
essere sottoposta a rieducazione e l'uso della violenza deve essere
bandito. I giovani criminali non devono mai, in nessun caso, essere
soggetti ad umiliazioni, maltrattamenti, punizioni corporali o altri
trattamenti illegali".
Nonostante queste disposizioni sulla tortura, i giovani, al pari
degli adulti, sono stati sottoposti a bastonature, elettroshock,
segregazione in isolamento e privazione del sonno, del cibo o di
liquidi, nonche' a punizioni. Pare anzi che i poliziotti picchino spesso
i giovani tanto quanto gli adulti, al momento dell'arresto e durante il
breve periodo di detenzione nelle stazioni di polizia prima che i
detenuti vengano trasferiti in un centro di detenzione. Secondo i
rapporti, si fa spesso ricorso alla tortura nel corso degli interrogatori
nei centri di detenzione, nelle prigioni, come forma di punizione e
nei campi di lavoro per la rieducazione.
Varie testimonianze, che verranno citate in seguito in questo
stesso rapporto, descrivono torture e maltrattamenti inflitti a giovani
prigionieri. Fra coloro che sono ancora detenuti e che, secondo
alcune testimonianze, sono stati torturati o maltrattati, ci sono:
Champa Tsondrue (17 anni al momento dell'arresto), Lobsang
Choezin (17), Pema Oeser (16), Sherab Ngawang (12) e Tennzin
Dekyong (16).
1.4 Timore di maltrattamenti a danno di giovani detenuti
Anche le testimonianze di ex-prigionieri sollevano serie
preoccupazioni a proposito delle condizioni di detenzione in cui si
crede vengano tenuti correntemente i giovani tibetani, condizioni che
spesso si traducono in veri e propri maltrattamenti. Le persone
arrestate in Tibet a causa del loro coinvolgimento politico sono
generalmente detenute separatamente, ma senza alcun riguardo per
la loro eta', il che significa che spesso i piu' giovani si trovano a
dividere la prigionia con degli adulti.
Questa situazione viola sia la legge cinese che i trattati
internazionali sui diritti umani. La legislazione cinese garantisce ai
minori di 18 anni di essere detenuti separatamente dagli adulti, il che
e' conforme alla raccomandazione dell'articolo 37 (c) della
Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo, firmata e
ratificata dalla Cina nel 1992:
"Tutti i bambini privati della liberta' devono essere
trattati con umanita' e con il rispetto che si deve alla
dignita' umana, e in un modo che tenga conto dei
bisogni dettati dall'eta'. In particolare, tutti i bambini che
dovessero essere privati della liberta' devono essere
separati dagli adulti a meno che non sia nell'interesse
del bambino non attenersi a questa prescrizione, ed avra'
il diritto di mantenere i rapporti con la sua famiglia per
corrispondenza e con visite, salvo il verificarsi di
circostanze eccezionali."
L'articolo 8 (d) del Minimo Standard delle Nazioni Unite per il
Trattamento dei Prigionieri prescrive: "I giovani prigionieri devono
essere separati dagli adulti". L'articolo 85 (2) aggiunge: I giovani
prigionieri che ancora non siano stati processati devono essere divisi
dagli adulti e devono, in via di principio, essere detenuti in istituti a
parte."
L'articolo 41 della Legge sulla Protezione dei Minori della RPC, in
conformita' ai regolamenti internazionali, dichiara: "I giovani sotto
inchiesta ed i giovani criminali devono stare separati dagli adulti."
L'articolo 39 della Legge carceraria afferma: "Le prigioni dovranno
garantire carcerazioni separate nonche' controllo degli adulti -
detenuti e detenute - e dei minorenni; la rieducazione dei minori
deve essere commisurata alle loro caratteristiche fisiche e psichiche
[Legge Carceraria della Repubblica Popolare Cinese]". L'articolo 74
dichiara: "Le pene per i giovani delinquenti devono essere corredate
da agevolazioni volte a correggere i giovani". I settori giovanili
esistono in alcune prigioni cinesi, cosi' come esistono carceri minorili;
si tratta di istituzioni che rientrano nel sistema penitenziario e dove i
detenuti sono stati condannati ad una sanzione amministrativa o
penale. In ogni caso, numerose testimonianze degli ultimi anni
indicano che la disposizione riguardante la detenzione separata di
giovani ed adulti, e' spesso ignorata [Questa situazione e' venuta alla
luce nel 1987 grazie ad un analista legale il quale spiego' che lo stato
di cose era dovuto alle "limitate condizioni materiali di detenzione ed
alle necessita' produttive"]. Nessuno dei giovani prigionieri politici di
cui e' a conoscenza Amnesty International e' mai stato detenuto in un
settore giovanile di una prigione ne' in un centro di detenzione
specifico per minori.
Secondo i rapporti, nel Centro di Detenzione di Gutsa a Lhasa
esiste un settore per minori. Tuttavia, i giovani detenuti politici che
sono li' sotto inchiesta o che stanno scontando una condanna
amministrativa non sono mai tenuti nel settore dove dovrebbero
stare; sono bensi' uniti agli altri prigionieri politici adulti. Nella
Prigione di Drapchi a Lhasa, dove sono reclusi coloro che sono stati
processati e condannati a scontare una sanzione penale, non figurano
settori giovanili, stando ai rapporti. Anche nel Carcere di Drapchi,
quindi, i giovani sono detenuti insieme agli adulti.
C'e' un timore fondato che quando i giovani sono incarcerati con
gli adulti, siano sottoposti a maltrattamenti. Sono infatti soggetti ad
un ambiente in cui la tortura e' molto praticata. Anche quando i
giovani detenuti non sono direttamente torturati, il solo fatto di
essere costretti in un contesto simile puo' essere considerato una
forma di maltrattamento in considerazione del danno mentale che
questa esperienza puo' causare. Le condizioni di detenzione nei
settori "politici" sono piuttosto dure e le cure mediche sono
inesistenti, secondo quanto emerge dalle testimonianze. Pare che i
ragazzi lavorino con gli adulti, sia in prigione, sia nei centri di
detenzione, sia nei campi di lavoro per la rieducazione. Sono spesso
costretti a svolgere pesanti lavori, che mettono in pericolo le loro
condizioni di salute ; molto spesso lavorano in un contesto di totale
assenza di garanzie igienico-sanitarie. Nessuno garantisce loro
particolari condizioni di lavoro ne' orari ridotti: tutto cio' puo'
provocare gravi danni fisici oltre che mettere in pericolo lo sviluppo
di un ragazzo [La legislazione cinese non si occupa molto
dettagliatamente della natura e delle condizioni di lavoro dei giovani
detenuti. L'Atto sulla Rieducazione tramite il lavoro, uscito nel 1954,
dichiara che i giovani possono disporre di un po' piu' di tempo da
dedicare al sonno ed allo studio, rispetto agli adulti. L'articolo 52
prescrive: "La durata quotidiana del lavoro per i detenuti e' in genere
di nove/dieci ore ed il lavoro stagionale non deve eccedere le 12 ore.
Il tempo dedicato al sonno e' generalmente di otto ore. Il tempo di
studio dovrebbe essere determinato sulla base della concreta
fattispecie ma non puo' essere meno di un'ora al giorno. Il tempo da
dedicare al sonno ed allo studio per i minori deve essere maggiore. I
criminali che non prendono parte ai lavori devono fare almeno
una/due ore di esercizi al giorno nel cortile. Il giorno di riposo per i
detenuti in genere di un giorno ogni due settimane; una volta alla
settimana per i giovani." La legge carceraria uscita nel 1994 non e' piu'
precisa sul lavoro dei giovani detenuti. L'articolo 75 dichiara soltanto:
"La rieducazione deve essere il fondamento delle sanzioni penali dei
giovani delinquenti. Per questi, il lavoro deve essere compatibile con
le relative caratteristiche; deve altresi' essere posto l'accento
sull'educazione primaria e sulle abilita' produttive." Piu' in generale,
la legislazione cinese proibisce l'impiego di giovani minori di 18 anni
in unita' di lavoro dell'amministrazione statale, ma permette il
"lavoro-studio" a scuola e il lavoro "permesso dal governo locale"
(Legge sulla protezione dei minori, articolo 28; Regolamento sulla
proibizione dell'impiego di forza lavoro infantile, artt. 2 e 4)].
Ai giovani costretti a dividere la prigionia con degli adulti possono
inoltre essere negate quelle garanzie di cui godono gli altri giovani
detenuti. Nella sua testimonianza, un ex-detenuto del Centro di
Detenzione di Gutsa, ha dichiarato che mentre ai detenuti minorenni
e' permesso ricevere regolarmente visite da parte di genitori e parenti
ed anche di ricevere lettere, a lui, che era detenuto con altri
prigionieri adulti, era concessa soltanto una visita al mese (vedi oltre:
testimonianza dell'ex detenuto D.).
1.5 Discriminazioni successive ai rilasci
Alcune testimonianze indicano che alcuni giovani sono stati
allontanati dalla scuola dopo essere stati arrestati per qualche giorno
o per periodi piu' lunghi; cio' infrange tanto la legge cinese quanto la
Convenzione sui Diritti del Fanciullo.
La legge sulla Protezione dei Minori stabilisce in modo esplicito
che un minore rilasciato dopo un periodo di detenzione dovuto ad
inchiesta, dalla prigione o dai corsi di rieducazione non deve essere
discriminato ne' a scuola ne' al lavoro. L'articolo 44 dichiara: "Quando
la Procura decide di non perseguire un minore, quando il Tribunale
del Popolo decide di non condannare un minore o gli da' una pena in
sospeso, o quando il minore e' rilasciato dal corso di "recupero e
rieducazione" o ha scontato una pena, il giovane non deve essere
soggetto ad alcuna forma di discriminazione al suo ritorno a scuola o
al suo ingresso in una scuola di livello piu' alto o al suo ritorno al
lavoro".
Queste disposizioni pare siano state ignorate in molti casi (vedi
oltre: testimonianze dei giovani ex detenuti A., B. e C.).
2. Dalla stazione di polizia al carcere: minori detenuti a causa del
loro coinvolgimento politico.
Le molte testimonianze provenienti da ex-prigionieri di coscienza
ed ex-detenuti politici, insieme alle informazioni che riguardano
giovani detenuti per il loro presunto coinvolgimento in attivita' per
l'indipendenza, illustrano chiaramente le violazioni dei diritti umani
cui vanno incontro tanto i detenuti adulti quanto i piu' giovani in
Tibet. Dopo essere stati arrestati, essi sono trasferiti dalla stazione di
polizia ad un centro di detenzione da cui possono essere
nuovamente spostati per essere condotti ad un altro centro di
detenzione in seguito alla decisione di un'autorita' amministrativa o
di un tribunale. Ognuno di questi posti e' caratterizzato da un tipo
particolare di violazione dei diritti umani.
I nomi degli ex-detenuti che hanno fornito delle testimonianze
dopo essere stati rilasciati non saranno resi pubblici per motivi di
sicurezza loro e delle rispettive famiglie. Le torture ed i
maltrattamenti descritti in queste testimonianze sono simili a quelli
descritti da ex-detenuti adulti.
2.1 Torture e maltrattamenti di minori alla stazione di
polizia di Lhasa
Le persone che vengono arrestate nel corso di manifestazioni a
Lhasa sono inizialmente condotte alla stazione di polizia. Durante
l'arresto sono spesso malmenate e lo stesso si verifica nel corso della
breve detenzione - di poche ore o di qualche giorno - cui sono
sottoposti al commissariato. Le testimonianze che seguono
riguardano giovani detenuti:
* l'ex-detenuto A., aveva 13 anni nel 1987, al momento
dell'arresto, avvenuto in seguito ad una violenta manifestazione a
Lhasa. Egli ha dichiarato di essere stato arrestato da alcuni funzionari
di polizia che lo sono andati a prelevare a casa e che lo hanno
picchiato in macchina nel tragitto verso il commissariato. Al suo
arrivo alla stazione di polizia, e' stato ulteriormente, duramente
picchiato, colpito con una sbarra di ferro ed infine sottoposto ad
elettroshock sulla parte superiore del corpo. I poliziotti gli hanno poi
intimato di spogliarsi quasi completamente, lasciandolo coperto dei
soli indumenti intimi; lo hanno preso a calci sulla bocca
provocandogli cosi' la rottura di uno dei denti davanti. In seguito gli
hanno infilato in bocca un bastone elettrico, lo hanno ammanettato
legandogli i polsi dietro la schiena e gli hanno conficcato dei cocci di
bottiglia nei gomiti ; dopo pochi minuti ha perso completamente la
sensibilita' negli arti superiori. Non gli e' stato concesso alcun
nutrimento ne' acqua nel corso dell'interrogatorio. E' stato poi
lasciato per un giorno ed una notte solo in una cella, senza che
nessuno lo interrogasse. Dopo alcuni giorni di detenzione, e' stato
rilasciato grazie all'intervento della sua famiglia e dei suoi insegnanti.
Solo piu' tardi ha scoperto di essere stato espulso dalla sua scuola, al
pari di molti dei suoi amici.
* L'ex-detenuto B. aveva 16 anni al momento dell'arresto,
verso la fine del 1992, in seguito ad una manifestazione a Lhasa.
Sarebbe stato arrestato in un negozio di the' dove la polizia lo ha
duramente picchiato prima di condurlo al commissariato. A causa
delle botte, si e' rotto un dente. Dopo essere stato rilasciato, e' stato
espulso dalla sua scuola.
* L'ex-detenuto C., ed altri cinque ragazzi, incluso un
tredicenne, sono stati arrestati nel dicembre 1993 a Lhasa, mentre
camminavano intorno al Barkor intonando inni nazionalisti. C. ha
dichiarato che i ragazzi sono stati ammanettati e condotti ad una
stazione di polizia. Lungo la strada sono stati presi a calci e picchiati
con le cinghie dai poliziotti. Dal loro arrivo al commissariato al
giorno successivo, per tutta la notte, sono stati duramente picchiati e
presi a calci. Sono stati spogliati e costretti a rimanere coperti dai soli
indumenti intimi. Sono stati inoltre colpiti ripetutamente con una
specie di frusta fatta di cavi elettrici che non dava la scossa ma
provocava un intenso dolore. Talvolta, i funzionari calpestavano
addirittura i giovani prigionieri, distesi sul pavimento oltre a
minacciarli di trasferirli al Centro di Detenzione di Gutsa. Sono poi
stati rilasciati dopo tre giorni. Il giorno successivo, C. ha scoperto che
alcuni poliziotti erano andati alla sua scuola ed avevano chiesto di
lui. C. ha deciso pertanto di fuggire da Lhasa.
2.2 Detenzioni arbitrarie non precedute da processo, torture
e maltrattamenti nel Centro di Detenzione di Gutsa a Lhasa
Situato nei dintorni a nord di Lhasa, il Centro di Detenzione di
Gutsa e' il principale centro di detenzione nella capitale del TAR. I
ragazzi arrestati a Lhasa sono trasferiti dai commissariati a Gutsa
usato indifferentemente per adulti e bambini in attesa di processo e
per coloro che devono scontare una pena inferiore ai due anni. La
detenzione priva di un'accusa formale o non preceduta da processo e'
un caso molto comune a Gutsa, cosi' come lo e' la tortura nel corso
degli interrogatori dei detenuti sotto inchiesta. Sono ampiamente
denunciati anche maltrattamenti vari, botte, l'uso di bastoni elettrici e
la segregazione in isolamento.
A. Testimonianze
* L'ex-detenuto D. aveva 16 anni al momento
dell'arresto, avvenuto nel settembre 1990. E' stato detenuto a Gutsa
fino al 1993: si trattava del suo secondo arresto (vedi A.). D. ha
riportato che dopo l'arresto lui e gli altri sono stati portati a Gutsa
dove, appesi per i piedi, sono stati costretti ad ondeggiare contro un
muro per circa un'ora. Durante la prima parte dell'interrogatorio, e'
stato schiaffeggiato e preso a calci dai funzionari che lo
interrogavano. E' stato poi chiuso in una cella da solo fino al
momento in cui ha potuto sostenere il processo sei mesi piu' tardi. E'
stato condannato a tre anni di carcere dal Tribunale Intermedio di
Lhasa, dove agli imputati non e' stata concessa la minima possibilita'
di parlare. Rimandato a Gutsa, e' stato tenuto in una cella con 14
adulti, la maggior parte dei quali erano stati dichiarati colpevoli, ed
erano in attesa di una sentenza. E' stato quindi costretto a lavorare in
una cava di pietre ogni giorno, insieme a 11 prigionieri politici adulti
e criminali comuni dove, nel corso del lavoro, si e' ferito.
D. ha dichiarato che esiste a Gutsa un reparto minorile dove i
bambini possono incontrare i propri genitori, ma i giovani non sono
detenuti li'. A lui e' stata permessa una sola visita al mese da parte dei
genitori. Ha riferito, inoltre, di essere stato bastonato per aver
portato una lettera per una persona esterna al centro di detenzione,
alla fattoria dove era stato costretto a lavorare per un po'. I
maltrattamenti subiti gli hanno provocato la frattura di un braccio; gli
e' stato concesso di ricevere cure mediche solo dopo che suo fratello
gli aveva fatto visita ed aveva insistito affinche' fosse condotto
all'ospedale.
* L'ex-detenuta E. era una novizia che aveva 15 anni nel
1991, al momento dell'arresto, nel corso di una manifestazione. E'
stata rinchiusa nel Centro di Detenzione di Gutsa. Durante il suo
primo interrogatorio, e' stata minacciata con bastoni elettrici, che non
sono stati usati. Ha riferito di non essere stata picchiata molto,
sebbene in tre occasioni sia stata schiaffeggiata. Per i sei giorni
successivi, chiusa in una cella da sola, e' stata sottoposta a pressanti
interrogatori, durante i quali e' stata "colpita duramente da un
funzionario cinese che mi ha preso a calci sulle gambe con i suoi
stivali".
Dopo tre mesi, un'altra monaca e' stata rinchiusa nella stessa cella.
Dopo altri due mesi, ad E. e' stato consegnato "un pezzo di carta con
il quale veniva informata di essere stata condannata ad una pena di
due anni" - una sentenza amministrativa decisa da un comitato senza
bisogno di un'accusa formale o di un processo. Durante i cinque
mesi prima che le fosse notificata la pena, i suoi parenti avevano
cercato per due volte di incontrarla, ma non vi erano riusciti. Dopo
essere stata informata della sua pena, ha passato altri sei mesi a
Gutsa lavorando in una serra in cui era stata stabilita una quota di
produzione da raggiungere. Essa ritiene che la sua eta' "possa essere
una delle ragioni che spiegano il fatto che non sia stata picchiata
molto. I miei compagni prigionieri erano stati trattati molto peggio.
Molti di loro mostravano profonde cicatrici. Alcuni avevano la mia
stessa eta', altri erano perfino piu' giovani; alcuni erano stati picchiati
in modo feroce nonostante la loro giovane eta'", ha detto.
B. Minorenni che erano ancora detenuti a Gutsa nel
dicembre 1994
Almeno nove giovani detenuti politici, tre ragazze e sei ragazzi,
tutti minori di 18 anni, pare siano ancora reclusi a Gutsa. Si tratta di:
* Champa Tsondrue e Lobsang Choezin, entrambi
diciassettenni al momento dell'arresto avvenuto il 20 giugno 1994.
Entrambi sono novizi di Ganden Choekhor, un monastero nella
contea di Penpo Lhundrup, 45 chilometri a nord est di Lhasa. Sono
stati arrestati con altri due monaci a causa di una manifestazione
svoltasi nel circuito di pellegrinaggio di Lhasa, il Barkor, dove
intonavano slogan di protesta contro un'operazione di polizia svoltasi
ai danni del Convento di Shar Bumpa, nella contea di Penpo
Lhundrup (vedi oltre: il caso di Seldroen); si tratta di prigionieri di
coscienza. Secondo i rapporti, tutti e quattro sono stati picchiati
duramente dalla polizia mentre venivano condotti via dal Barkor.
Prima di essere violentemente sbattuti nel retro di un camion, a tutti
sono state legate le mani dietro la schiena. Di li' sono stati condotti al
Centro di Detenzione di Gutsa dove si ritiene siano tuttora detenuti.
* Gyaltsen Pelsang aveva 13 anni al momento dell'arresto
il 14 giugno 1993. E' stata reclusa a Gutsa fino al 9 febbraio 1995,
quando, secondo i rapporti, e' stata rilasciata dopo quasi due anni di
detenzione senza processo.
Gyaltsen Pelsang, il cui nome laico e' Nyima o Migmar, e' nata nel
villaggio di Trikhang nel Medro Gyama; si tratta di una novizia del
convento di Garu, 5 chilometri a nord di Lhasa. Faceva parte di un
gruppo di 11 monache di Garu arrestate il 14 giugno 1993 a Lhasa e
condannate ad un massimo di sette anni di prigione per la presunta
partecipazione ad una dimostrazione. Si ritiene si tratti di una
prigioniera di coscienza (vedi pag. 11, 12).
Il suo arresto e' stato confermato dal Governo cinese nel giugno
1994 nella lista dei 56 detenuti consegnata al Dipartimento di Stato
americano, dove e' stata catalogata come "non ancora penalmente
condannata".
Poco dopo essere stata condotta a Gutsa, pare che abbia inscenato
una breve dimostrazione di protesta con altre monache, gridando
slogan a favore dell'indipendenza e chiedendo un processo. A causa
di questo episodio, le e' stato negato il diritto di ricevere visite da
parte della sua famiglia per i successivi 16 mesi e ai suoi parenti non
sono state concesse informazioni sul suo conto.
Gyaltsen Pelsang era nata con la gamba destra handicappata; pare
che le sue condizioni si siano aggravate nel corso della detenzione.
Un tibetano che l'ha vista dopo il suo rilascio ha detto che la sua
gamba era peggiorata e che lei stava cercando di procurarsi delle
medicine.
* Jampa Dedrol aveva 15 anni al momento dell'arresto
avvenuto il 14 giugno 1993.
Nata nel villaggio di Thangya, Jampa Dedrol era una novizia del
convento di Michungri, vicino Lhasa. Dai rapporti emerge che e' stata
arrestata per avere manifestato pacificamente a Lhasa e che per
questo e' stata condotta al Centro di Detenzione di Gutsa. Si ritiene
che si tratti di una prigioniera di coscienza. Non ci sono notizie
recenti che la riguardino.
* Tenzin Dekyong aveva 16 anni al momento del suo
arresto, il 13 marzo 1993, nel corso di una pacifica manifestazione
svoltasi a Lhasa.
Originaria della contea di Medro, era una novizia del convento di
Michungri; si ritiene che si tratti di una prigioniera di coscienza.
Secondo alcuni rapporti, e' stata picchiata al momento dell'arresto ed
e' stata successivamente condotta al centro di detenzione di Gutsa.
* Gyapa (16), Kelsang (16), Pasang (15) e Phurbu (16),
sono stati arrestati il 3 giugno 1993.
Nati nella contea di Penpo Lhundrup, sono tutti monaci novizi del
monastero di Tsepag Lhakhang a Ramoche. Pare che siano stati
arrestati con due monaci nel monastero di Tsepag Lhakhang e di li'
condotti al centro di detenzione di Gutsa. Non si conosce l'esatta
motivazione del loro arresto, sebbene dai rapporti emerga che la loro
detenzione e' dovuta a cause politiche.
Altri sette prigionieri tibetani, minori di 18 anni al momento
dell'arresto fra il 1991 ed il 1994, ma maggiori di tale eta' alla fine del
1994, sembra fossero ancora detenuti a Gutsa nel dicembre 1994. Dai
rapporti emerge che sono stati tutti arrestati per aver sostenuto
pacificamente la causa tibetana e si ritiene siano prigionieri di
coscienza. Si tratta di:
Changlochen (17), un monaco del monastero di Tsepak Lhakhang,
a Ramoche, e' stato arrestato il 3 giugno 1993 per la sua presunta
partecipazione ad attivita' per l'indipendenza.
Dawa Sonam (16) e Dondup (17), monaci del monastero di
Ganden, pare siano stati arrestati nel maggio 1992 per aver preso
parte ad una manifestazione a
Gyaltsen Drolma (una ragazza di 16 anni) e Gyaltsen Pema (una
ragazza di 17 anni), entrambe monache del convento di Garu a
Lhasa, pare siano state arrestate il 9 giugno 1991 per aver preso parte
ad una dimostrazione nel Barkor, a Lhasa. Secondo alcune fonti, si
tratta della seconda volta che Gyaltsen Drolma viene arrestata per il
suo coinvolgimento in attivita' a favore dell'indipendenza.
Lobsang Choedron (17), una monaca del convento di Michungri e'
stata arrestata il 3 febbraio 1992 durante una dimostrazione pacifica a
Lhasa.
Ngawang Dadrol (17), una monaca del convento di Garu, a Lhasa,
pare sia stata arrestata, con 16 consorelle, il 15 giugno 1992 durante
una manifestazione svoltasi intorno al Potala, il grande palazzo di
Lhasa.
C. Giovani arrestati a Lhasa, probabilmente detenuti a
Gutsa
I seguenti sei ragazzi, tutti minori di 18 anni, sarebbero stati
arrestati a Lhasa per aver preso parte ad attivita' a favore
dell'indipendenza; non sono disponibili, tuttavia, ulteriori
informazioni sul loro conto. Sempre che siano ancora detenuti, e'
molto probabile che si trovino al Centro di Detenzione di Gutsa.
* Pema Oeser aveva 16 anni al momento dell'arresto,
avvenuto il 17 agosto 1993 a Lhasa: Novizia del convento di Nagar, a
Chegar, nella contea di Penpo Lhundrup, e' stata arrestata mentre
dimostrava pacificamente con altre consorelle; si ritiene che si tratti
di una prigioniera di coscienza. Voci non confermate rivelano che la
prigioniera e' stata picchiata al momento dell'arresto.
* Phuntsog Seldrag, 17 (altro nome: Pema Thinley),
Phuntsog Tendon, 14 (nome laico Migmar) e Thupten Geleg, 16
(altro nome: Dorje), sono stati arrestati il 31 maggio 1994, durante
una breve e pacifica manifestazione a Lhasa, insieme con cinque
monaci tibetani; si tratta di prigionieri di coscienza. Phuntsog Seldrag
e Phuntsog Tendon sono entrambi originari di Nyethang, nella
contea di Chushur, mentre Thupten Geleg e' oriunda di Lokha
Gongkar To-rwa. Si tratta di tre novizi del monastero di Nyethang
Tashigang.
* Seldroen, aveva 17 o 18 anni al momento del suo
arresto, il 14 giugno 1994 a Lhasa. Nata nella contea di Penpo
Lhundrup, Seldroen era una novizia del convento di Shar Bumpa,
nella contea di Lhundrup, ad ovest di Kusha. E' stata arrestata con
altre quattro monache durante una breve e pacifica manifestazione,
ed e' una prigioniera di coscienza. Tre giorni dopo, la Polizia
Popolare Armata ha effettuato un raid nel convento e nell'adiacente
monastero, cui ha fatto seguito uno scontro fra le monache ed i
poliziotti. Secondo i rapporti, il monastero e' stato poi circondato
dalla polizia per ragioni di sicurezza per alcuni mesi. Altri arresti
correlati a questo incidente sono stati riportati (vedi i casi sopracitati
di Champa Tsondrue e di Lobsang Choezin).
* Tharpa aveva 17 anni al momento del suo arresto il 24
maggio 1994 a Lhasa.
Originario del Medro Gungkar, Tharpa e' un novizio del
monastero di Phurchock, pochi chilometri a nord di Lhasa. Pare sia
stato arrestato con altri tre monaci di Phurchock, nel corso di una
breve e pacifica manifestazione a favore dell'indipendenza nell'area
del Barkor di Lhasa il 24 maggio 1994.
Altri quattro prigionieri di coscienza tibetani, tutti minori di 18
anni al momento dell'arresto, fra il 1991 ed il 1994, ma ormai
maggiorenni alla fine del 1994, rimangono agli arresti. Sebbene non
si abbiano notizie precise sul loro conto, e' probabile che siano
detenuti a Gutsa. Si tratta di:
Lobsang Thupten (16) un monaco del monastero di Phurchock,
poche miglia a nord di Lhasa, e' stato arrestato l'8 maggio 1992 per
aver preso parte ad una manifestazione.
Migmar (17), un monaco del monastero di Dunbu Choekhor nel
Chideshol, pare sia stato arrestato il 30 marzo 1992 per aver attaccato
dei manifesti a favore dell'indipendenza tibetana. Il suo arresto e'
stato confermato dal Governo cinese nel giugno 1994 nella lista dei
56 prigionieri consegnata al Dipartimento di Stato americano, dove e'
stato catalogato come "individuo in attesa di giudizio".
Thapke (17), un monaco del monastero di Dunbu Choekhor nel
Chideshol, 45 chilometri a sud di Lhasa, pare sia stato arrestato nel
maggio 1993 durante una delle manifestazioni a favore
dell'indipendenza organizzate nella Valle del Chisdeshol Superiore.
Il suo arresto e' stato confermato dal Governo cinese nel giugno 1994
nella lista dei 56 prigionieri consegnata al Dipartimento di Stato
americano. Sebbene nell'elenco fosse catalogato come "individuo che
al momento sta scontando la pena", non si conosce l'entita' della sua
condanna.
Tseten Samdup (17), un monaco del monastero di Ganden, a
Lhasa, pare sia stato arrestato nel maggio 1992, per la sua presunta
partecipazione ad una manifestazione a Lhasa.
2.3 Detenzioni senza processo, torture e maltrattamenti nel
Centro di Detenzione di Sangyip
Sangyip e' un complesso carcerario nei dintorni di Lhasa, a
proposito del quale si sa poco o nulla. Secondo fonti non ufficiali, si
tratta di un Centro di Detenzione usato sia per gli adulti che per i
bambini in attesa di processo e per coloro che sono stati condannati
ad un massimo di due anni di carcere o che hanno da scontare pene
inferiori.
* L'ex-detenuta G., una ragazzina di 12 anni di Lhasa, e'
stata imprigionata per oltre quattro mesi nel 1990 nel Centro di
Detenzione di Sangyip dopo aver preso parte ad una manifestazione.
G. ha dichiarato di essere stata reclusa con altri ragazzi a Sangyip,
dove ha subito maltrattamenti da diversi funzionari di polizia nel
corso degli interrogatori svoltisi l'8 marzo 1990. E' stata presa a calci
sulla testa e sul corpo ed ha subito l'elettroshock con un bastone
elettrico, mentre giaceva sul pavimento. Non riesce a ricordare
chiaramente gli eventi successivi, ma tre giorni dopo, circa, si e' resa
conto di zoppicare dalla gamba sinistra. E' stata allora trasferita
all'ospedale perche' si sottoponesse a cure mediche ma e' stata
ricondotta al centro di detenzione due settimane piu' tardi. E' stata
costretta a lavorare con una squadra di circa 15 detenute in diversi
luoghi, fra i quali dei pozzi dove viene raccolta l'immondizia - e da
dove, pertanto, fuoriescono esalazioni soffocanti - dai quali le donne
dovevano estrarre escrementi da caricare poi sui camion. G. ha detto
che le dolevano gli occhi che le si erano irritati a causa dei gas.
Durante il seguito della sua detenzione, pare abbia subito degli
interrogatori, di tanto in tanto. Alla fine e' stata rilasciata senza
accuse dopo quattro mesi. Sembra che soffra ancora della perdita
dell'uso della gamba sinistra e del braccio destro, conseguenti ai
maltrattamenti subiti nel corso della detenzione.
* Dhundup Gyalpo, un monaco di 17 anni, sarebbe stato
arrestato il 26 giugno 1993 e si ritiene che fosse ancora detenuto a
Sangyip nel dicembre 1994. E' stato arrestato fuori del monastero di
Gyaldong, nella contea di Lhundup, a causa delle sue proteste
contro l'arresto di un ragazzo accusato di aver attaccato dei manifesti
a favore dell'indipendenza. Dozzine di contadini e di monaci, incluso
Dhundup Gyalpo, si sono riuniti ed hanno cercato di convincere la
polizia a rilasciare il ragazzo; pare che il monaco, picchiato dai
poliziotti, abbia reagito lanciato pietre. Sembra che stia scontando
una pena amministrativa di tre anni.
2.4 Detenzioni senza processo nel Dipartimento di
Rieducazione-tramite-Lavoro, di Trisam
Alcuni giovani detenuti vengono trasferiti dal Centro di
Detenzione di Gutsa al Dipartimento di ¼rieducazione attraverso il
lavoro [la rieducazione attraverso il lavoro (laodong jiaoyang) e' una
forma di detenzione amministrativa, che permette la detenzione
senza accusa ne' processo per un periodo sino a quattro anni. Viene
comminata agli imputati, compresi quelli politici, i cui "crimini" sono
considerati "troppo poco gravi" per poter passare tramite i normali
canali giudiziari previsti dalla Legge sulla Criminalita'], alla periferia
occidentale di Lhasa, dopo essere stati condannati a scontare una
pena amministrativa. Il trattamento dei prigionieri a Trisam sembra
leggermente migliore di quello di Gutsa, visto che risultano meno
casi di maltrattamento.
* L'ex-detenuta F., una novizia, e' stata arrestata all'eta' di
16 anni ed ha passato un anno a Gutsa prima di essere trasferita a
Trisam dove si trova dal Settembre 1992.
Secondo le sue descrizioni, l'atmosfera a Trisam era "piu'
tranquilla rispetto a Gutsa". Non e' mai stata malmenata e le era
permesso di ricevere visite. Le regole erano meno rigide che a Gutsa,
ma il lavoro piu' pesante, ha detto. Doveva coltivare degli ortaggi in
una serra e raggiungere un livello di produzione prefissato. Una
volta, per non essersi presentata ad un incontro di "rieducazione" al
campo, e' stata condannata, per una settimana, all'isolamento in una
piccola cella.
* Sherab Ngawang aveva 12 anni al momento del suo
arresto il 3 febbraio 1992, nel corso di una pacifica manifestazione a
Lhasa. Si ritiene che sia una prigioniera di coscienza, ancora
detenuta a Trisam.
Nata nel villaggio di Thompogang, nel Medro Gungkar, era una
novizia del convento di Michungri, all'epoca dell'arresto. E' stata
condotta al Centro di Detenzione di Gutsa, dove e' rimasta per
almeno due mesi in attesa di processo; pare, inoltre, che durante la
detenzione, sia stata picchiata. Altre novizie arrestate nello stesso
periodo, sono state rilasciate dopo pochi giorni, ma Sherab Ngawang
e' stata condannata, con una procedura amministrativa, nel maggio
1992, a tre anni di "rieducazione-tramite-lavoro". Risulta poi che sia
stata condotta a Trisam. Altre tre donne, tutte monache del convento
di Michungri, accusate di aver preso parte alla stessa manifestazione,
sono state condannate a pene che vanno dai cinque ai sette anni di
carcere.
2.5 Prigionieri politici e di coscienza minorenni della
prigione di Drapchi
I prigionieri minorenni ospitati nel carcere di Drapchi hanno dai
16 anni in su e sono stati condannati a pene che vanno dai tre ai sei
anni di carcere. Non si sa se a Drapchi esista o meno un reparto
minorile, ma in nessuna delle testimonianze raccolte da Amnesty
International risulta che i minori siano detenuti separatamente dagli
adulti.
La prigione di Drapchi, situata nei dintorni settentrionali di Lhasa,
e' conosciuta anche come "il carcere n. 1 del TAR". Piu' di un
prigioniero su tre in Tibet, compresi i prigionieri di coscienza, e'
detenuto a Drapchi. Il carcere di Drapchi normalmente e' usato solo
per i prigionieri processati da un tribunale. La maggior parte dei
prigionieri politici detenuti a Drapchi, tanto gli adulti quanto i piu'
giovani, pare siano stati accusati di "propaganda ed incitamento
controrivoluzionario". Altri sono stati accusati di aver fatto parte di
"organizzazioni controrivoluzionarie" e sono stati condannati a 15 o
piu' anni di carcere. Molti dei prigionieri sono li' per il solo fatto di
aver pacificamente espresso le loro opinioni politiche e sono
prigionieri di coscienza. Secondo le testimonianze, la tortura, le
punizioni corporali e la segregazione in isolamento sono usate
comunemente a Drapchi.
Dieci dei 45 prigionieri politici tibetani, minori di 18 anni al
momento dell'arresto, risultavano detenuti a Drapchi nel dicembre
1994. Di questi, tre - una ragazza e due ragazzi - erano ancora minori
di 18 anni. Si tratta di:
* Kunchok Tsomo, 15 anni al momento del suo arresto, il
17 giugno 1992, nel corso di una pacifica manifestazione a Lhasa.
Novizia del convento di Garu, vicino Lhasa, e' nata a Gyama, nel
Medro Gongkar. E' una prigioniera di coscienza, che risulta essere
stata condannata a tre anni di carcere. L'ultimo rapporto sulla sua
detenzione a Drapchi risale al febbraio 1994.
* Tenzin Choephel, 16 anni al momento del suo arresto,
il 9 marzo 1993. Nato nel Medro Gungkar, Tenzin Choephel e' un
novizio del monastero di Ganden, 40 chilometri ad est di Lhasa. E'
stato arrestato, con altri sette monaci, durante una manifestazione
pacifica svoltasi a Lhasa il 9 marzo 1993; e' un prigioniero di
coscienza. Pare sia accusato di coinvolgimento in attivita' per
l'indipendenza a Lhasa. Si ritiene che sia stato detenuto prima nel
Centro di Detenzione di Gutsa, poi a Drapchi.
* Trinley Gyaltsen aveva 16 anni al momento del suo
arresto avvenuto il 4 giugno 1993, durante una manifestazione
pacifica a Lhasa; e' un prigioniero di coscienza. Novizio del
monastero di Tsepak Lhakhang, risulta condannato a tre anni di
carcere. Sembra che nel febbraio 1994 fosse ancora detenuto a
Drapchi.
Altri sette prigionieri politici tibetani, comprendenti quattro
prigionieri di coscienza, minori di 18 anni al momento dell'arresto -
tra il 1991 ed il 1994 - ma ormai maggiorenni alla fine del 1994,
risultavano ancora detenuti a Drapchi nel dicembre 1994 [La
legislazione prevede che coloro che raggiungano il diciottesimo anno
di eta' in prigione, siano trasferiti nelle sezioni previste per gli adulti
solo se devono scontare almeno due anni ancora. L'articolo 76 della
Legge Carceraria, prescrive che ¼Se un giovane delinquente deve
scontare un periodo inferiore ai due anni a partire dal suo
diciottesimo compleanno, deve completare la pena godendo delle
facilitazioni previste per la correzione giovanile ]. Si tratta di:
Lobsang Khedrup (16), un monaco del monastero di Ganden, a
Lhasa, arrestato per aver pacificamente manifestato a Lhasa il 17
giugno 1992 e condannato a cinque anni di carcere; Ngawang Dawa
(16), un monaco del monastero di Drepung, a Lhasa, Ngawang Jigme
(16) e Phuntsog Dondrup (17), entrambi monaci del monastero di
Sera, a Lhasa; tutti e tre sono stati arrestati il 10 settembre 1991
durante una manifestazione pacifica a Lhasa; Ngawang Dawa e
Ngawang Jigme sono stati condannati a sei anni di carcere e
Phuntsog Dondrup a quattro. Nessuno dei quattro sembra aver fatto
ricorso alla violenza e tutti sono considerati prigionieri di coscienza.
Dawa Gyaltsen (17) e Gyaltsen Lodroe (17), entrambi monaci del
monastero di Tsepak Lhakhang arrestati il 4 giugno 1993, sono stati
condannati rispettivamente a cinque e sei anni di carcere; Thupten
Kunkhyen (17), un monaco del monastero di Dunbu Choekhor, nel
Chideshol, e' stato arrestato il 7 novembre 1992 e condannato a tre
anni; la ragione precisa del suo arresto non si conosce, sebbene
risulti detenuto per motivi politici. Le circostanze dei loro processi
non sono note, ma nei casi politici, ci sono scarse probabilita' che sia
dato ascolto agli imputati.
2.6 Prigionieri di coscienza minorenni detenuti fuori Lhasa
Vengono presentati qui di seguito alcuni casi di giovani prigionieri
minori di 18 anni al momento del loro arresto, avvenuto fuori Lhasa.
Si ritiene che sino stati arrestati semplicemente a causa della loro
presunta partecipazione a manifestazioni , o per aver attaccato dei
manifesti a favore dell'indipendenza; sono considerati prigionieri di
coscienza.
* Jampa Choejor aveva 16 anni al momento dell'arresto
l'8 febbraio 1994 a Tsawa Bomi, 145 chilometri a sud ovest della citta'
di Chamdo, nella prefettura di Chamdo (Tibet orientale). Risulta
detenuto nel carcere di Shrithang, nella contea di Poe-me, la piu'
grande prigione della prefettura di Chamdo.
Originario di Zogang Bomi, nella contea di Tsowang, nel distretto
di Chamdo, era un novizio del monastero di Chamdo. E' stato
arrestato insieme ad altrui cinque uomini, compreso suo padre,
Tsewang Dradul, e suo zio, Dundrup Tsering; e' stato accusato di
aver attaccato dei manifesti illegali nei quali si esortavano i cinesi
Han a lasciare il Tibet. Non risulta che essi abbiano fatto ricorso alla
violenza e sono considerati prigionieri di coscienza. Verso i primi del
1994, in seguito all'apparizione di manifesti che acclamavano
l'indipendenza, molte persone sono state arrestate nel distretto di
Chamdo (vedi oltre).
La famiglia di Jampa Choejor pare abbia subito una lunga
persecuzione da parte delle autorita' a causa delle sue opinioni
politiche. Suo fratello, Khangsa Gyaltsen, e' stato processato per
motivi politici nel luglio 1990 e condannato a cinque anni; si ignora
se sia tuttora detenuto.
* Lobsang Palden aveva 17 anni nel maggio 1994, al
momento del suo arresto avvenuto nel villaggio di Serwa, nella
suddivisione amministrativa di Joju, nella contea di Pakshoe,
prefettura di Chamdo. Fattore, figlio dell'ex-segretario del Partito
Comunista della suddivisione amministrativa di Joju, risulta sia stato
arrestato con altri due laici dopo aver intonato degli slogan a favore
dell'indipendenza tibetana; e' un prigioniero di coscienza.
Altri arresti arbitrari per reati politici si sono verificati nella contea
di Pakshoe dall'inizio del 1993, e cinque monaci del monastero di
Serwa sono stati condannati da un minimo di 12 ad un massimo di
15 anni di carcere nel luglio 1994 (vedi oltre)
* Dorje, 15 anni, Jampel Dorje, 15, Norzang, 15, Phurbu
Tashi, 15 e Sonam Choephel, 12, sono stati arrestati il 30 maggio
1993 nel monastero di Dunbu Choekhor, a Kyimshi, nella contea di
Gongkar, nella prefettura di Lhokha, situata nella Valle del
Chideshol Superiore, 45 chilometri a sud di Lhasa.
Tutti e cinque sono originari di Lokha Chideshol ed erano monaci
del monastero di Dunbu Choekhor. Sono stati arrestati con altri 13
monaci. Non sono chiari i motivi che hanno portato all'arresto
sebbene sembra siano da ricollegarsi all'apparizione di manifesti
favorevoli all'indipendenza sui muri della zona. Non risulta che
abbiano fatto ricorso alla violenza ne' che l'abbiano in alcun modo
appoggiata e sono considerati prigionieri di coscienza.
Gli arresti di Dorje, Phurbu Tashi e Sonam Choephel sono stati
confermati ufficialmente con l'inclusione dei nominativi nella lista dei
56 prigionieri consegnata al Dipartimento di Stato americano. Sono
stati catalogati come " individui in attesa di giudizio". Secondo
alcune fonti, tuttavia, Sonam Choephel e' stato condannato a tre anni
di carcere.
Pare che Jampel Dorje e Phurbu Tashi siano stati entrambi
condannati a due anni e mezzo di reclusione. Si dice che si tratta
della seconda volta che entrambi vengono arrestati.
IV. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
In considerazione delle sue continue preoccupazioni circa le
violazioni dei diritti umani in Tibet, tanto a danno degli adulti,
quanto a danno dei piu' giovani, Amnesty International chiede al
Governo della Repubblica Popolare Cinese di:
* rilasciare immediatamente ed incondizionatamente tutti i
prigionieri di coscienza - coloro, cioe', detenuti in ragione della sola
manifestazione non violenta del proprio credo politico o religioso.
* assicurare a quanti sono detenuti senza un'accusa formale o
condannati alla detenzione amministrativa in ragione di presunte
attivita' politiche, la notifica di un preciso capo d'accusa e la garanzia,
in tempi brevi, di un processo giusto, o, in alternativa, la concessione
della liberta'.
* assicurare il rilascio o una rapida ed imparziale revisione dei
processi per tutti coloro che sono stati condannati in seguito a
processi politici iniqui.
* prendere immediati provvedimenti affinche' siano svolte delle
indagini imparziali sui rapporti in cui si fa cenno alla tortura, inclusi
quelli citati in questo documento; si rendano noti i risultati delle
inchieste; si consegnino alla giustizia coloro che si sono resi
responsabili della tortura e del maltrattamento dei prigionieri.
* garantire adeguati compensi per le vittime delle violazioni dei
diritti umani.
* rispettare le sue obbligazioni nei confronti della Convenzione
delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo, e garantire ai piu' giovani
la piena protezione della legge, incluso il diritto di essere considerati
innocenti fino a prova contraria, di essere detenuti secondo le
disposizioni di legge e di non essere soggetti a tortura o trattamento
crudele, inumano o degradante.
* applicare la legge e la Convenzione delle Nazioni Unite sui
Diritti del Fanciullo, e provvedere affinche' i piu' giovani siano
detenuti separatamente dagli adulti, non siano sottoposti a lavori
pesanti ne' a condizioni che possano mettere a rischio la loro salute
ed affinche' sia, inoltre, garantito loro il diritto di vedere i propri
genitori e di continuare a studiare.
APPENDICE: DISPOSIZIONI LEGALI PER I MINORENNI
La legislazione cinese definisce minorenni i minori di 18 anni. A
seguire, sono riportate le principali disposizioni della legislazione
cinese sui minori, per quanto riguarda le indagini, i procedimenti
giudiziari e la detenzione [1].
A. L'eta' della responsabilita' penale
La responsabilita' penale aumenta progressivamente con l'eta'; le
pene possono essere mitigate per coloro che hanno un'eta' compresa
fra i 14 ed i 18 anni.
L'art. 14 del Codice Penale della RPC stabilisce: "Una persona che
abbia compiuto i 16 anni e che abbia commesso un reato deve
risponderne penalmente. Una persona che abbia raggiunto l'eta' di 14
ma non di 16 anni e che uccida o ferisca gravemente un'altra
persona, che commetta una rapina o un furto, che provochi un
incendio doloso, o che commetta un reato che sia suscettibile di
minare l'ordine sociale deve risponderne penalmente . Una persona
che abbia raggiunto i 14 anni di eta' ma non i 18, che commetta un
reato deve essere punita in forma minore o la sua pena deve essere
mitigata. Quando una persona non e' punita perche' non ha raggiunto
l'eta' di 16 anni, spetta al suo capofamiglia o al suo tutore sottoporlo
ad un'adeguata disciplina. Se necessario, si puo' fare ricorso al
governo per un'opera di recupero e riabilitazione."
Una direttiva della Corte Popolare Suprema indica che questa
disposizione riguarda reati quali "Contrabbando, vendita, trasporto e
produzione di droga". Tuttavia, la dottrina ha affermato che i minori
la cui eta' sia compresa fra i 14 ed i 16 anni, che siano stati istigati,
costretti o spinti con un imbroglio a prendere parte a tali reati in
genere non ne devono rispondere penalmente ma devono invece
essere trattati in conformita' al Paragrafo 4 o all'art. 14 del Codice
Penale [2].
B. Procedure penali
Il Codice di Procedura Penale [3] cinese comprende disposizioni
speciali sulle procedure per gli interrogatori ed i processi dei minori
accusati di reati penali. L'art. 10 stabilisce: "Nei casi in cui un minore
di anni 18 commetta un crimine, al rappresentante legale
dell'imputato puo' essere richiesto di essere presente al momento
dell'interrogatorio e della sentenza". L'art. 27 afferma: "Nei casi in
cui l'imputato sia sordo, muto o sia minorenne, e non abbia
autorizzato nessuno ad essere il suo difensore, la Corte popolare
designera' un difensore d'ufficio." L'art. 111 dichiara: "I casi
riguardanti reati commessi da persone che abbiano 14 anni o piu', ma
siano comunque minori di 16 anni , non devono essere trattati
pubblicamente; lo stesso dicasi per i casi riguardanti reati commessi
da persone che abbiano 16 anni o piu', ma siano comunque minori di
18 anni."
In Cina esistono tribunali per minorenni, ma sembra trattarsi di
un'istituzione relativamente recente; mancano inoltre rapporti
riguardanti l'attivita' che svolgono. Un articolo apparso sulla stampa
cinese [4] nel 1991 dichiarava che nella provincia di Zhejiang esistono
speciali tribunali per minori sin dal 1988. Secondo tale rapporto, 84
di queste istituzioni erano funzionanti nel 1991 e tutti i tribunali nello
Zhejiang dovevano disporre di una sezione minorile prima della fine
del 1991. Nel 1994, in un altro articolo della stampa cinese si
affermava che, dal momento dell'introduzione della legge sui minori
nel 1992, erano stati istituiti 3.000 tribunali per la difesa dei diritti dei
minori di 16 anni [5].
C. Sanzioni penali
L'art. 14 del Codice Penale raccomanda che le pene inflitte ai
minori di 18 anni siano mitigate. La sanzione penale piu' grave che,
in base alla legge, puo' essere imposta a coloro che abbiano raggiunto
l'eta' di 16 anni e' la pena di morte in sospeso per due anni. L'art. 44
del Codice Penale stabilisce : "La pena di morte non puo' essere
comminata a chi non abbia raggiunto i 18 anni di eta' al momento del
compimento del reato... Chi abbia raggiunto l'eta' di 16 anni, ma non
di 18, puo' essere condannato a morte con due anni di sospensione se
il reato commesso e' particolarmente grave."
D. Alternative alle sanzioni penali
I minori che siano riconosciuti colpevoli di avere infranto la legge
o i regolamenti, o che abbiano commesso dei reati, la cui gravita' non
sia tale da determinare la condanna ad una sanzione penale, o che
non possano essere condannati ad una sanzione penale perche' non
hanno ancora raggiunto i 16 anni di eta', possono essere sottoposti a
varie forme di controllo o a misure di rieducazione o anche alla
detenzione amministrativa.
Possono essere soggetti ad ammonizioni ed ai loro tutori puo'
essere chiesto di controllarli ed educarli. L'art. 9 dei Regolamenti
sulle Sanzioni e l'Amministrazione dell'Ordine Pubblico (cosi' come e'
stato emendato nel maggio 1994), stabilisce: "Quando una persona
che abbia raggiunto i 14 anni ma non i 18 infrange i regolamenti sul
mantenimento dell'ordine pubblico, deve essere sottoposto a pene
mitigate. Una persona che non abbia raggiunto i 14 anni di eta' e che
infranga i regolamenti sull'ordine pubblico e' esentato da sanzioni ma
puo' essere ammonito e sottoposto ad un piu' stretto controllo da
parte dei suoi tutori."
I giovani possono anche essere inseriti in speciali scuole di lavoro-
studio (gongdu xuexiao). Secondo alcuni giuristi, coloro che
frequentano le scuole di lavoro-studio, hanno un'eta' compresa fra i
12 ed i 17 anni ed hanno infranto la legge o commesso reati minori e
non possono essere condannati a sanzioni penali [6]. Queste scuole
dipendono dal Ministero della Pubblica Istruzione in collaborazione
con il Ministero della Pubblica Sicurezza.
I giovani possono altresi' sperimentare il "recupero -riabilitazione"
(shourong jiaoyang), una forma di detenzione amministrativa (vedi
oltre). L'art. 39 della Legge sulla protezione dei Minori , stabilisce: " I
minori che abbiano raggiunto l'eta' di 14 anni , che abbiano
commesso dei reati e che non possano essere condannati a sanzioni
penali perche' non hanno raggiunto l'eta' di 16 anni, devono essere
posti sotto la sorveglianza del proprio capofamiglia o del loro tutore.
Se necessario, il governo puo' provvedere al loro recupero ed alla loro
riabilitazione".
E. Eta' minima per la detenzione
Sebbene la legge permetta ai minori sotto inchiesta di essere posti
sotto la sorveglianza dei propri genitori o tutori, i minori che non
hanno raggiunto l'eta' della responsabilita' penale possono essere
sottoposti a carcerazione preventiva a discrezione della polizia senza
che sia necessario un provvedimento giudiziale. Secondo fonti non
ufficiali, questa pratica e' usata comunemente.
L'eta' minima per la detenzione amministrativa e' 14 anni. L'Atto
del 1954 sulla Riforma attraverso il Lavoro, che, secondo un giurista
cinese era ancora nel 1994 la base del sistema carcerario [7], indica
che i centri di detenzione per giovani criminali dovrebbero ospitare
ragazzi le cui eta' siano comprese fra i 13 ed i 18 anni. L'art. 21
dell'Atto stabilisce: "I centri di educazione per giovani criminali
ospitano ed educano giovani criminali che abbiano raggiunto i 13
anni di eta' e non ancora i 18" [8] . Anche i tredicenni, secondo un
documento ufficiale sulle misure educative per giovani criminali, non
vengono condannati a sanzioni penali [9]. Tuttavia, secondo un altro
giurista, una direttiva pubblicata nel 1982 sembra aver stabilito che
da quel momento l'eta' dei reclusi nei centri minorili di detenzione
sarebbe stata compresa fra i 14 ed i 18 anni [10]. Secondo costui, i
giovani detenuti in questi speciali centri sono condannati a prefissati
termini di carcerazione , ergastolo, pena di morte con due anni di
sospensione o sottoposti a "recupero e riabilitazione".
[1] Secondo Wang Jingrong, , vicepresidente della Corte
Popolare Suprema (citato su China Daily il 24.12.1994), nel 1992
erano detenuti in Cina circa 20.000 minorenni, sia in prigione, sia nei
campi di lavoro. Nel 1993, 32.000 "giovani criminali" sono stati
processati o condannati. Durante i primi mesi del 1994, 27.000
giovani delinquenti (minori di 18 anni) sono stati "puniti"
ufficialmente. Non e' stata specificata la natura del castigo.
[2] Cfr. Corte Popolare Suprema: Un consiglio su come applicare
la legge nei casi di persone la cui eta' sia compresa fra i 14 ed i 16
anni, che abbiano commesso reati quali "il contrabbando, la vendita,
il trasporto e la produzione di droga (Guanyu man shisi yu buman
shiliu sui de ren fan zousi, fanmai, yunshu, zhizao dupin zui
yingdang ruhe shiyong falu wenti de pifu). In Zuigao renmin fayuan
gongbao, 1992, 3 hao.
[3] Il Codice di Procedura Penale della Repubblica popolare
Cinese, 1980, Foreign Language Press, Pechino, 1984.
[4] Shanghai Fazhi Bao (Shanghai Legal News) 26.8.91
[5] China Daily, 18.2.94, pag. 3.
[6] Consiglio di Stato: Parere su come organizzare la scuola di
lavoro-studio, citato in Pareri legali per donne e bambini cinesi
(Zhongguo Funu Ertong Falu Guwen), Zhongguo renkou chubanshe,
1991, pagg. 182-183
[7] Su Xiaoli: Teoria e pratiche del sistema di riforma attraverso il
lavoro in Cina - storia ed attualita' (Zhongguo laodong gaizao zhidu
de lilun yu shijian - lishi yu xianshi). Zhongguo zhengfa daxue, 1994
[8] Atto della Repubblica Popolare Cinese per la riforma
attraverso il lavoro (Zhonghua Renmin Gongheguo Laodong Gaizao
Tiaolie), 1954, in : Laogai Faxue Cidian, Sichuan cishu chunbanshe,
Chengdu 1989.
[9] Ministero di Pubblica Sicurezza, Ministero della Pubblica
Istruzione: Come fornire aiuto adeguato tramite lavoro educativo ai
giovani che commettono crimini minori (Guanyu zuohao you weifa
huo qingwei fanzui xingwei qingshaonian bangzhu jiaoyu gongzuo
de jidian yijian) 21.4.1983 In : Zonghe Zhili Shehui Zhi'an Gongzuo
Shouce, Jilin renmin chubanshe, 1986.
[10] "Dichiarazione di Pubblica Sicurezza sulle Condizioni di
Custodia e Recupero nelle Case di Detenzione per Giovani" (Guanyu
shaonianfan guanjiaosuo shouya shourong fanwei de tongzhi",
Ministero di Pubblica Sicurezza, 28.3.82. Citato in "Zhongguo Funu
Ertong Falu Guwen", Zhongguo renkou chubanshe, 1991, pag. 185.