Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
mer 23 lug. 2025
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Conferenza Tribunale internazionale
Palumbo Stefano - 28 luglio 1998
IL MATTINO LUNEDI', 20 LUGLIO 1998

UNA DIFESA PER L'UMANITA'

Di: Paola Severino

La circostanza che la Conferenza diplomatica per la creazione di una Corte Internazionale penale abbia concluso i lavori preliminari all'approvazione dello Statuto solo poche ore prima dello scadere dell'ultimo giorno programmato, è certamente sintomatica del travaglio politico e tecnico che ha accompagnato la nascita di uno strumento di giustizia sovranazionale, tanto fortemente voluto dall'opinione pubblica, quanto intensamente (e più o meno occultamente) osteggiato da alcune grandi potenze.

Il fatto poi - solo apparentemente contraddittorio - che la proposta di Statuto sia stata approvata con la maggioranza di oltre due terzi dei partecipanti e che ciò abbia consentito di utilizzare la procedura di approvazione per acclamazione, anziché quella di approvazione articolo per articolo, segnala come una logica di compromesso e di graduale rinunzia agli obiettivi più ambiziosi abbia peraltro consentito un'ampia aggregazione dei consensi tra i Paesi membri dell'ONU.

Dell'aspetto politico della Conferenza si è già detto tutto o quasi tutto: forse vale la pena di aggiungere qualche considerazione sui problemi di carattere giuridico che, in un altalenare sempre più vorticoso di proposte, emendamenti e controproposte, si sono affastellati sui nostri tavoli di delegati di matrice tecnica. Problemi la cui complessità si può cogliere già nella semplice constatazione che si è trattato di configurare un vero e proprio Codice penale e di procedura penale per una Corte Internazionale, cercando punti d'intesa tra culture giuridiche profondamente diverse fra loro.

Sul piano dei principi generali, si pensi all'accoglimento del principio del "nullum crimen sine lege", assolutamente scontato nella nostra tradizione penale, ma assolutamente inusuale nei tanti Paesi di Common Law che partecipavano alla Conferenza.

Sul piano della elencazione e della descrizione delle fattispecie di reato, si pensi, per un verso, all'ampliamento del catalogo dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (con l'inserimento di ogni forma di sterminio, riduzione in schiavitù, apartheid, deportazione, tortura, violenza sessuale, sterilizzazione forzata, gravidanza imposta, persecuzione razziale, etnica, culturale, religiosa, sessuale).

Per altro verso si pensi alla riduzione dell'ambito di giurisdizione della Corte a causa della combattutissima esclusione dei così detti Treaty Crimes (terrorismo, traffico di stupefacenti, crimini contro il personale dell'ONU); per altro verso, ancora, alla soluzione di compromesso faticosamente raggiunta sul reato di aggressione e sull'elenco di armi il cui uso è sanzionabile (nucleari, chimiche batteriologiche, mine antiuomo), per i quali è stato necessario un rinvio della tipicizzazione ad un momento successivo all'entrata in vigore dello Statuto, attraverso un richiamo alla procedura degli emendamenti e delle revisioni.

Si pensi ancora ai problemi di carattere processuale, in parte risolti in maniera soddisfacente attraverso il riconoscimento di un potere autonomo di iniziativa del Procuratore e la sostanziale esclusione del diritto di veto; in parte affrontati in un ottica di reciproche e graduali rinunce, attraverso il concetto di complementarietà della giurisdizione della Corte, stemperato dal principio di intervento diretto di essa, quando lo Stato che dovrebbe procedere non può, non vuole o tarda a farlo; in parte rimasti insoluti per la netta contrapposizione tra Paesi che radicano le garanzie processuali nella presenza del difensore, e Paesi che le incentrano invece nella presenza dell'imputato, non prevedendo la possibilità di possibilità di processi in contumacia. Appare forse questo uno dei punti più critici dello Statuto, perché la giurisdizione della Corte potrebbe rischiare d'infrangersi, di fatto, nel principio di necessaria partecipazione dell'imputato ad alcune fasi processuali e nella mancanza di poteri for

ti in materia di consegna della persona che dovrà essere giudicata.

Ognuna delle scelte tecnico - giuridiche che si sono dovute effettuare per creare lo Statuto penale della Corte è stata dunque preceduta e sarà seguita da problemi interpretativi di notevole portata e rilevanza. Esso però è stato costruito in modo da essere sufficientemente solido nei principi generali e sufficientemente elastico da potersi aprire a future interpretazioni, costituendo, se non un punto d'arrivo, un buon punto di partenza per la repressione dei crimini contro l'umanità

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail