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Conferenza Tribunale internazionale
Palumbo Stefano - 23 settembre 1998
AVVENIRE SABATO, 18 LUGLIO 1998

IL REATO DI GRAVIDANZA FORZATA NON TOCCHERA' LE LEGGI SULL'ABORTO

PUNITO LO STUPRO ETNICO

Nella bozza finale dello Statuto del Tribunale penale dell'ONU, tra i crimini contro l'umanità è compresa anche la gravidanza forzata. Ma una clausola precisa che in nessun modo ciò può riguardare le leggi nazionali in materia di gravidanza. Il dibattito intorno al reato di gravidanza forzata si è rivelato una delle questioni più spinose della Conferenza di Roma. L'espressione indica la violenza ripetuta da parte uomini di una data etnia al fine dichiarato di ingravidare le donne dell'etnia nemica. Se tutti i 160 Paesi presenti a Roma erano d'accordo sull'odiosità del delitto, di cui si fece largo uso in Bosnia e in Ruanda, la Santa Sede e gli stati islamici avevano espresso le loro riserve. Il termine era considerato troppo generico, e si temeva che la formulazione di "gravidanza forzata" potesse essere usata per colpire le legislazioni, vigenti in molti paesi, che proibiscono l'aborto.

La Santa Sede ha sottolineato con forza il suo impegno affinché il tribunale tuteli la dignità della donna e a questo scopo chiedeva che non ci fossero ambiguità nella formulazione giuridica della fattispecie di "gravidanza forzata". E, a una prima valutazione, sembra che il rilievo sia stato accolto dalla Conferenza.

"Aggiungere la nozione di gravidanza forzata - aveva fatto notare una delegata libica - ottiene solo il fatto di considerare la gravidanza stessa un crimine".

Soddisfazione anche dal Caucus delle Donne, un'organizzazione femminista che ha seguito i lavori della Conferenza. La settimana scorsa il gruppo aveva lanciato l'allarme sul pericolo che questo reato non fosse incluso nella lista di quelli perseguibili, come era già accaduto per i tribunali creati ad hoc per la Bosnia e il Ruanda.

 
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