NON SONO PERSEGUIBILI I CITTADINI DEGLI STATI NON FIRMATARI
MA IL PROCURATORE POTRA' ESSERE "FERMATO"
Il tribunale penale Internazionale persegue gli individui che hanno commesso i più gravi crimini di portata internazionale. La Corte, che avrà sede all'Aja, è complementare alle giurisdizioni penali nazionali. Non sono perseguibili i cittadini degli Stati non firmatari, senza il previo consenso dello Stato dove si è commesso il crimine o dello Stato della nazionalità dell'imputato.
Crimini: Uno Stato che adotta lo Statuto accetta anche la giurisdizione della Corte su quattro crimini:
Genocidio: Eliminazione, nella totalità o in parte, di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.
Crimini contro l'umanità: Assassinio, sterminio, riduzione in schiavitù, tortura, deportazione, prostituzione forzata, violenza sessuale, gravidanza forzata e sterilizzazione forzata.
Crimini di guerra: "Gravi violazioni" delle leggi e delle convenzioni internazionali. Per la prima volta vengono qui annoverati gli atti criminali commessi durante conflitti armati a carattere nazionale. Ma sono escluse le ribellioni interne e gli atti di violenza sporadici. Per i primi sette anni, gli Stati che sottoscrivono il trattato possono chiedere l'esenzione per i crimini di guerra.
Aggressione: Conformemente alla Carta dell'ONU, spetterà al Consiglio di Sicurezza dichiarare se si è verificato un crimine di aggressione.
Composizione della Corte: 18 magistrati (mai due dello stesso paese), eletti per 9 anni. Ci sarà un ufficio del procuratore, un collegio giudicante per la fase preprocessuale, un collegio di prima istanza e uno di appello.
Procuratore: Potrà aprire un'inchiesta di propria iniziativa. Avrà un'ampia autonomia, ma sarà bilanciato da due contrappesi: la sala di istanze preliminari e la possibilità che il Consiglio di Sicurezza dell'ONU decida un blocco dell'azione penale per 12 mesi, rinnovabili sulla base di quanto stabilito sulla Carta dell'ONU.
Condanne: Due tipi di pene carcerarie: fino a un massimo di 30 anni, o ergastolo per crimini di "estrema gravità o per motivi connessi alla persona sotto giudizio". La Corte potrà inoltre imporre ammende e confische dei beni che derivano da uno dei quattro crimini.