COME FUNZIONERA' IL NUOVO ORGANISMO
Il principale obiettivo del Tribunale penale internazionale sarà quello di "tradurre davanti alla giustizia coloro che hanno commesso i più gravi crimini di portata internazionale", recita la bozza dello statuto per la sua istituzione.
Il Tribunale: Dovrebbe avere sede all'Aja ed essere "complementare alle giurisdizioni penali nazionali". Sarà composto da 18 giudici, 9 uomini e 9 donne, in carica per 9 anni. Comincerà ad agire dopo che sarà ratificato da sessanta Paesi.
I Crimini. Il tribunale dovrà perseguire gli individui, non gli Stati, per "i più gravi crimini che riguardano la comunità internazionale", quindi i crimini di genocidio, i crimini contro l'umanità, quelli di guerra e di aggressione. Questi ultimi devono essere ancora definiti. Lo stupro, "la gravidanza imposta" e l'arruolamento forzato di bambini rientrano d'ora in poi fra i crimini di guerra. Il Tribunale agirà comunque soltanto quando uno Stato non intenda o non sia capace di perseguire il crimine commesso nel suo territorio. Il tribunale avrà giurisdizione in particolare quando i crimini sono compiuti come parte di un piano o di una politica mirata o di un progetto su ampia scala.
Opting out. I paesi firmatari potranno sottrarsi temporaneamente alla giurisdizione sui crimini di guerra per i primi sette anni dall'entrata in vigore del Tribunale.
Opting in. Gli Stati che non hanno firmato subito il Trattato potranno decidere di aderirvi per singoli crimini in un secondo tempo.
Non perseguibilità. Il futuro Tribunale prevede che non siano perseguibili cittadini dei Paesi non firmatari, se non c'è il consenso dello Stato dove è stato commesso il crimine o dello Stato cui appartiene l'imputato.
Il Procuratore. Avrà un importante spazio di autonomia anche se bilanciato da due contrappesi. Una sala di istanze preliminari (figura simile al gip della magistratura italiana), e la possibilità che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite decida un blocco dell'azione penale per 12 mesi, rinnovabili, sulla base di quanto stabilito dall'art.7 della bozza di statuto.
Le condanne. I criminali potranno essere condannati con pene che non dovranno superare i 30 anni, o il carcere a vita nel caso di "crimini di estrema gravità". Il Tribunale potrà inoltre imporre delle multe e confiscare i beni che provengono direttamente o anche indirettamente dai crimini commessi.