VOLUTO TESTARDAMENTE DALL'ONU E DALL'ITALIA
"FUMATA BIANCA". NASCE IL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE
I colpi di fioretto non sono mancati fino all'ultimo, ma alla fine il Tribunale penale internazionale "indipendente e forte", voluto testardamente dall'ONU e da un gruppo di paesi, con l'Italia in prima fila, nascerà a Roma, e sarà suggellato oggi da una cerimonia ufficiale in Campidoglio alla presenza del segretario dell'ONU, Kofi Annan. D'ora in poi a giudicare i crimini di genocidio, quelli contro l'umanità e i crimini di guerra ci sarà un procuratore "indipendente" che potrà cioè autonomamente avviare un'azione giudiziaria nei confronti dei presunti colpevoli di tali crimini. Tali azioni dovranno passare al vaglio di una camera di istanza preliminare e il consiglio di sicurezza dell'ONU potrà decidere se bloccarla per 12 mesi, rinnovabili, al fine di vagliare il caso.
Il punto dolente che da subito aveva suscitato la sensibilità di molti Stati era in sostanza accettare una limitazione dei propri poteri, cosa che non era piaciuta dapprima a molti e poi a un gruppo di irriducibili. Ora s'aspetta la decisiva "fumata bianca" nella plenaria presieduta da Giovanni Conso. Ma tutto sembra filare liscio.
Lo statuto del tribunale penale internazionale ha come obbiettivo primario quello di "tradurre davanti alla giustizia coloro che hanno commesso i più gravi crimini di portata internazionale". Le principali novità riguardano la figura di un procuratore sostanzialmente autonomo e l'inclusione del principio di crimine di aggressione, quando esso verrà ravvisato dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. I reati su cui avrà giurisdizione il Tribunale sono: contro l'umanità, di guerra e di aggressione, come stabilito nell'articolo 5 della parte II dello statuto.
C'è crimine di genocidio, recita l'articolo 6, "quando vi è intenzione di eliminare, nella sua totalità o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso", con l'uccisione di membri di un gruppo; o con il ferimento sia fisico che mentale; o infliggendo al gruppo condizioni di vita che possono provocare la distruzione psichica nella sua totalità o in parte; o imponendo misure che tendono a prevenire le nascite all'interno del gruppo; o trasferendo con la forza bimbi da un gruppo ad un altro.
I crimini contro l'umanità, secondo l'articolo 7, sono le azioni portate avanti come parte di un attacco omnicomprensivo e sistematico contro le popolazioni civili, avendo coscienza dell'attacco medesimo. Tali azioni sono; omicidio, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazioni o trasferimenti forzati della popolazione, detenzione o altri gravi privazioni della libertà psichica, in violazione alle principali leggi internazionali, torture, violenze sessuali, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata o altre forme di violenze sessuali gravi.
Per i crimini di guerra la Corte avrà giurisdizione (articolo 8) in particolare quando sono portati a termine come parte di un piano o di una politica mirata o di un progetto su ampia scala. Non vi è invece definizione precisa del concetto di aggressione.