Per meglio chiarire i problemi d'interferenza fra l'iniziativa parlamentare e quellla referendaria, riporto il testo di una interpellanza presentata dal Gruppo parlamentare federalista europeo il 13 aprile 1990.
INTERPELLANZA
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente Del Consiglio dei Ministri:
Premesso:
- che in relazione ai referendum già indetti per domenica 3 giugno con DPR 26/3/90, sono all'esame della Camera provvedimenti volti a modificare le norme oggetto dei referendum stessi al fine di evitarne lo svolgimento;
- che il Parlamento è certamente sovrano di legiferare anche fino al giorno prima del voto, ma che non possono non essere considerati anche i gravi problemi di correttezza costituzionale e di costituzionalità derivanti dall'interferenza tra il procedimento legislativo parlamentare e il procedimento anche esso legislativo, dei referendum;
- che questa materia è regolata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (in particolare la sentenza 16 maggio 1978, n. 68 con le quali la Corte dichiarò la parziale incostituzionalità dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352);
- che in base a tale giurisprudenza l'ufficio centrale presso la Corte di Cassazione deve effettuare un raffronto tra la nuova legge e le norme oggetto del referendum o sulla base dei principi ispiratori della complessiva disciplina oppure sulla base dei contenuti essenziali dei singoli precetti oggetto del referendum, se esso non riguarda l'intera disciplina della materia;
- che, qualora non ravvisi modifiche sostanziali, l'Ufficio centrale deve disporre che il referendum continui ad avere corso trasferendo sulla nuova legge il quesito da sottoporre al voto popolare; che tale quesito può avere una portata politica e giuridica anche molto differente dal quesito originario, tanto è vero che la Corte Costituzionale ha stabilito che il nuovo quesito deve essere oggetto di una nuova pronuncia di ammissibilità da parte della Corte stessa; che non potrebbe neppure escludersi che gli indirizzi e le indicazioni di voto delle forze politiche possano divergere tra il quesito originario e quello sottoposto al voto popolare; che, qualora l'intervento del Parlamento sopraggiungesse quando il referendum è già stato indetto o, addirittura, dopo l'inizio della campagna elettorale (cioè il periodo istituzionalmente previsto perchè possa compiersi il processo formativo della volontà popolare) resterebbe indeterminato e incerto a pochi giorni dal voto, lo stesso quesito da sottoporre alla pronu
ncia del corpo elettorale e probabilmente, vi sarebbe la stessa impossibilità tecnica di ristampare e ridistribuire le nuove schede elettorali con il nuovo testo; che la campagna elettorale ne verrebbe completamente travolta, venendo a mancare ogni minimo presupposto di chiarezza da parte degli elettori sull'oggetto del referendum; che, pertanto, un intervento intempestivo del Parlamento produce comunque, a prescindere dal contenuto della nuova legge, uno stravolgimento dell'istituto del referendum in quanto l'Ufficio centrale si troverebbe nella condizione di non poter dare corso, in ogni caso, a referendum che non avrebbero più neppure la possibilità tecnica di tenersi;
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chiedono di conoscere gli indirizzi del Governo sulle questioni esposte e come esso intenda tutelare l'istituto costituzionale del referendum.
Giuseppe Calderisi
Mauro Mellini
Francesco Rutelli
Massimo Teodori
Domenico Modugno
Emilio Vesce