SENATO DELLA REPUBBLICA5) I profili essenziali dall'analisi della vicenda
A fronte del punto di partenza della propria indagine, così riassunto, e del lavoro svolto in Italia e in U.S.A. in molteplici direzioni, la Commissione ritiene di dover riferire essenzialmente su quelli che possono essere delineati come i tre profili più significativi, almeno sino a questo momento, del caso della filiale di Atlanta della BNL e cioè:
A) la ricostruzione della vicenda e dei meccanismi non autorizzati a favore di esportazioni nell'Iraq, di esportazione creditizia verso i principali organi bancari iracheni;
B) l'identificazione della natura e dei livelli di insufficienza di tutti i sistemi di controllo, interni ed esterni della BNL, che avrebbero dovuto impedire il verificarsi di così macroscopiche ed articolate irregolarità;
C) la motivazione e gli eventuali riflessi di violazioni non solo di norme civili e penali, ma anche di vincoli attinenti i traffici internazionali di merci (eventualmente strategiche o belliche) ed i flussi finanziari a carattere di "ristorno" e di "tangente".
Al momento dei fatti (1986-1989) l'Iraq, "paese a rischio", secondo la valutazione della stessa BNL, era già soggetto ad embargo per determinati materiali in funzione della guerra contro l'Iran. Il ministro degli esteri iracheno, Tarik Aziz, nel corso della conferenza stampa, tenuta il 9 gennaio, in occasione del fallito incontro di Ginevra con il Segretario di Stato James A. Baker ebbe a dire che proprio l'ispezione a sorpresa della Fed e della FBI il 4 agosto aveva di fatto anticipato quelle altre sanzioni che l'ONU avrebbe successivamente deliberato a seguito della invasione del Kuwait.
Non siamo in grado di valutare quale sia il vero significato delle allusioni implicite nella citazione troppo precisa per non assumere ora un significato probabilmente da decifrarsi in codice. Certo, le operazioni militari in corso rendono oggi imperiosa l'esigenza di sottoporre all'esame del Senato le risultanze acquisite dalla Commissione nel modo più lineare ed oggettivo possibile.
Spetterà ad eventuali successivi accertamenti, ai sensi dell'art. 162 del Regolamento, di integrare risultanze necessariamente preliminari, che questa Commissione ha potuto raccogliere nei tempi e con i mezzi consentiti dall'art. 48 del Regolamento secondo il voto del Senato. A norma del 2· comma di questo articolo: "Le Commissioni nello svolgimento di tali indagini non dispongono di poteri di cui al comma 5 dell'art. 162 (dell'Autorità Giudiziaria - art. 82 della Costituzione), né hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, di emanare direttive, di procedere ad imputazioni di responsabilità".
Le conclusioni e valutazioni che questa Commissione speciale può ragionevolmente esprimere, da un lato non sono tali da fornire un quadro esauriente o anche soltanto soddisfacente della vicenda oggetto di indagine, ma dall'altro lato sono tuttavia tali da far escludere, in base a gravi e fondati indizi, che la vicenda stessa si esaurisca in un'ipotesi di infedeltà circoscritta esclusivamente a dirigenti e dipendenti della filiale di Atlanta.
Se ne deve ulteriormente concludere, in relazione ai profili B) e C) sopra delineati, che ogni possibile disfunzione, responsabilità, negligenza o connivenza, ed ogni possibile risvolto che implichi collegamenti con strutture specializzate in traffici internazionali illeciti - il tutto ancor oggi oggetto soltanto di congetture ed illazioni, e non di intervenuti acclaramenti - non possano che confermare il contenuto di una formale inchiesta deliberata dal Senato.
Sull'argomento di cui al profilo C hanno riferito
- nella seduta del 9 novembre 1989 - il ministro degli esteri De Michelis e del commercio con l'estero Ruggiero, questi richiamando esplicitamente le dichiarazioni rese dal ministro del Tesoro Carli. Le notizie fornite dal Governo si inquadravano nelle prime valutazioni recepite dalla Commissione, e ad esse quindi dovrà essere dedicata la massima attenzione in una eventuale inchiesta.
In particolare, per quanto riguarda un aspetto della vicenda reso oggi di battente attualità dagli eventi del Golfo Persico - ovvero se attraverso il canale della BNL si sia anche realizzato un disegno diretto a sostenere il regime di Saddam Hussein con commercio di armi - non si può giungere allo stato a conclusioni definitive. Nè ciò deve o può stupire perché l'indagine su simile materia - che è conseguenziale all'accertamento delle modalità della frode bancaria - può essere efficacemente condotta soltanto con poteri e strumenti di inchiesta che la Commissione speciale non aveva e, dunque, non poteva esercitare.
All'eventuale inchiesta, infatti, l'indagine conoscitiva sinora condotta apporta, non solo un'estesa documentazione già acquisita, ma anche e forse soprattutto una serie di riscontri ragionati e di consistenti filoni conduttori, frutto dei sopralluoghi, delle audizioni e dei confronti anche con gli organismi parlamentari, giudiziari ed esecutivi degli Stati Uniti.
E' bene, peraltro, formulare due avvertenze. La prima, che le conclusioni cui la Commissione perviene sono qui riassunte in forma estremamente schematica e sintetica, tenuto conto dell'esigenza di un'informativa al Senato strettamente funzionale alla decisione sull'opportunità o meno di passare alla successiva fase di inchiesta (e che pertanto le presenti conclusioni vanno integrate con riferimento alla voluminosissima documentazione acquisita). La seconda, che le indicazioni circa le aree di dubbio e di sospetto sui meccanismi allargati della "frode" di Atlanta, e circa i filoni ed i reperti che ne fanno presumere la conoscenza all'esterno della filiale nel quadro di un'attività illecita organizzata, non discendono da ragionamenti esaustivi e tanto meno da prove concludenti, ma costituiscono piuttosto il contributo preliminare di questa Commissione ad un'inchiesta di verifica, necessaria in quanto riferita ormai ad un materiale che appare ben più consistente del fumus di illazioni non suffragate da ele
menti concreti da cui questa indagine aveva preso le mosse.