Audizione del ministro del commercio con l'estero, dottor Renato Ruggiero, sul problema dell'attuazione e della esecuzione della legge sul controllo dell'esportazione di armi.13 febbraio 1991
Renato RUGGIERO, Ministro del Commercio con l'estero.
Onorevoli deputati, sono lieto dell'occasione che mi è data di fare il punto, per quanto di mia competenza, su un argomento di grande importanza ed attualità quale è l'attuazione della recente legge sull'importazione, esportazione e transito dei materiali di armamento.
Voi ben sapete che da parte mia ho cercato di dare un contributo positivo all'approvazione della suddetta legge, favorendo, altresì, il passaggio delle competenze dal Ministero del commercio con l'estero al Ministero degli affari esteri.
Ricordo che vi fu un certo stupore nel vedere che un ministro non solo non si opponeva, ma addirittura favoriva il passaggio di una competenza importante dal proprio ministero ad un altro ministero.
Ebbene, io ho favorito questo passaggio, voluto dal Parlamento, perché consapevole - l'onorevole Andreis ricorderà le nostre conversazioni al riguardo - delle difficoltà maggiori che la debole struttura amministrativa del Ministero del Commercio con l'estero incontrava nella gestione delle licenze per i materiali di armamento.
In realtà, noi eravamo dipendenti in gran parte, per le questioni tecniche, dal Ministero della difesa e per quelle politiche dal Ministero degli esteri ed è quindi giusto quanto la nuova legge stabilisce in materia di competenze.
Con questo stesso spirito potete esserne certi, cerco di fare il possibile per accelerare il passaggio delle competenze al Ministero degli esteri.
E' questo in realtà un argomento che potrà con maggiore competenza svolgere il Ministero degli affari esteri. Da parte mia, non mi sottrarrò certamente al compito di illustrarvi, d'accordo con il Ministero degli affari esteri, quale sia lo stato di attuazione della recente legge e quali siano al riguardo le previsioni per il futuro.
Comprendendo anche la leggittima aspettativa da parte della Commissione Esteri di avere assicurazioni da parte del Governo sul rispetto degli impegni nazionali ed internazionali relativi all'embargo verso l'Iraq, cercherò di fare il punto della situazione, tenendo presenti le varie risoluzioni presentate dagli onorevoli Cicciomessere, Andreis e Crippa.
E questo per tenere doverosamente conto della richiesta fattami in tal senso il 6 febbraio 1991 dal Presidente onorevole Piccoli, che mi ha indicato, in una sua lettera, che i "presentatori delle risoluzioni hanno sollecitato il Governo a fornire informazioni anche su quanto in esse contenuto, riservandosi, eventualmente, di richiedere la loro iscrizione all'ordine del giorno in un'altra seduta".
Nello stesso senso, cercherò anche di dare le informazioni di cui finora dispongo circa le interrogazioni degli onorevoli Cipriani e Mattioli, sul trasferimento nel territorio italiano di generatori di vapori dell'Ansaldo realizzati su commesse dell'industria tedesca KWU e bloccati nell'ottobre del 1987 con la risoluzione Azzolini approvata dalla Camera ed accettata dal Governo.
Il primo punto riguarda l'attuazione della legge sull'importazione, esportazione e transito dei materiali di armamento.
Vorrei ricordare che la legge prevede numerosi ed importanti atti essenziali tra i quali un regolamento di esecuzione, un elenco dei materiali di armamento, l'istituzione del Registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazione; il decreto di attuazione delle modalità di iscrizione dal suddetto Registro, l'istituzione della Commissione per la tenuta del Registro nazionale, il decreto sul funzionamento della predetta Commissione; il decreto di determinazione del contributo annuo per l'iscrizione nel Registro nazionale delle imprese, l'istituizione del comitato consultivo.
Vorrei ricordare inoltre che questa normativa si articola in provvedimenti distinti che fanno capo all'iniziativa di ministeri diversi e richiedono il concerto di altre amministrazioni, oltreché, in alcuni casi, il parere del Consiglio di Stato. Si tratta anche di acquisire talora elementi di conoscenza presso le categorie interessate. Il passaggio di competenze dal Ministro del commercio con l'estero al Ministro degli affari esteri implica la predisposizione di strutture e di mezzi umani e materiali obiettivamente difficile e complessa. Infine, il passaggio dal vecchio al nuovo regime solleva seri problemi di matura transitoria soprattutto con riferimento alle procedure in itinere.
Sono questi i motivi, sottolineati in particolare al Ministero degli affari esteri, che spiegano la proroga dei termini di esecuzione della legge disposta dalla delibera del comitato interministeriale per gli scambi di materiale di armamento e per la difesa, in data 21 dicembre 1990, delibera che è stata anche inviata al Parlamento.
Come voi sapete, in data 3 agosto 1990, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiale di armamento e per la difesa aveva approvato una delibera, comunicata alle presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, contenente gli indirizzi generali dell'attività di controllo e le iniziative a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della difesa e del Ministero degli affari esteri per l'attuzione della legge.
Inoltre, questa delibera stabiliva, e ciò è molto importante, che "nella fase transitoria continuano ad applicarsi, nel rispetto dei principi della legge e secondo gli indirizzi e le direttive del Comitato interministeriale per gli scambi di materiale di armamento e per la difesa, le normative vigenti alla data di entrata in vigore della legge n.185 del 1990; restano pertanto confermate le modalità precedimentali e di certificazione disciplinate da tali normative, nonché le direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 1989" (paesi NATO ed extra NATO).
Comunque, si indicava che tutti i procedimenti per il rilascio di autorizzazioni e licenze, dovevano essere attuati "di intesa con il Ministero degli affari esteri". Questa disposizione, che è eseguita, mira chiaramente a garantire che nella fase transitoria si tengano presenti i principii generali ed i divieti stabiliti dalla legge n. 185 del 1990.
Infine, la delibera del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento e per la difesa stabiliva che "per quanto riguarda le autorizzazioni per operazioni di esportazione e di transito, continua a provvedere - di intesa con il ministro degli affari esteri - il ministro del commercio con l'estero, secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore della legge riguardo a tali operazioni e per i materiali di armamento elencati nella tabella export.
Per tali procedimenti continuano, in particolare, ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 28, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, quello relativo al transito sul territorio nazionale, con il quale si richiede l'autorizzazione da parte del Ministero degli interni.
Questo è, onorevoli parlamentari, il quadro della situazione per quanto riguarda le procedure transitorie. Come si vede, il ruolo del Ministero degli affari esteri già riceve un particolare rilievo, mentre si affievolisce di molto quello del Ministero del commercio con l'estero.
Gli adempimenti normativi ed amministrativi - e credo sia questa la parte che maggiormente interessa la Commissione - così come mi sono stati descritti dal Ministero degli affari esteri, sono i seguenti: il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 29 della citata legge, comprendente le disposizioni sul comando del personale di cui al successivo articolo 30, è stato redatto ed inviato al Consiglio di Stato che ha già espresso il suo parere; l'elenco dei materiali di armamento è stato predisposto dal Ministero della difesa ed è in fase avanzata di concerto interministeriale; il decreto di determinazione delle modalità di iscrizione al registo delle imprese e quello sul funzionamento della Commissione incaricata della tenuta di detto registro (unificati) sono stati inviati al Consiglio di Stato che ha espresso il suo parere; il decreto di determinazione del contributo annuo per l'iscrizione al registro delle imprese è in fase di avanzato concerto tra il Ministero della difesa e quello del tesoro; il dec
reto istitutivo del registro delle imprese (di cui è competente il ministro degli affari esteri) sono nello stadio finale della firma.
Si può ragionevolmente ritenere che, entro la data prevista per la fine del periodo transitorio (28 febbraio 1991), siano pronti o perfezionati i principali adempimenti per l'entrata a regime della legge.
Comunque il ministero che fa capo alla mia competenza ha assicurato al subentrante Ministero degli affari esteri ogni forma di collaborazione materiale e giuridica per l'attuazione del definitivo passaggio di competenze senza incovenienti di rilievo nello svolgimento dell'attività autorizzatoria. All'uopo sono state messe a punto alcune soluzioni pratiche per evitare, ad esempio, il trasferimento materiale degli incartamenti non esauriti in questo periodo di tempo e si sono messi a disposizione del Ministero degli affari esteri alcuni funzionari del settore.
Detto più chiaramente, in sostanza, l'istruzione dei dossier continuerà ad essere effettuata materialmente nel ministero del commercio con l'estero, per evitare passaggi di fascicoli ed interruzioni dell'attività, con la presenza però di una struttura del MInistero degli affari esteri e con la firma del ministro titolare di quel dicastero.
Giuseppe ZAMBERLETTI: praticamente, l'istruttoria viene effettuata dai dipendenti del Ministero del commercio con l'estero ?
Renato RUGGIERO
Sì, però si tratta, in sostanza, di addetti della nuova struttura: è di una soluzione pratica che abbiamo individuato per evitare problemi di stanze, dipendenti, archivi.
Per quanto riguarda il rispetto dell'embargo verso l'Iraq, come ho già detto all'inizio rispondendo all'invito del presidente Piccoli, e comprendendo pienamente la legittima aspettativa degli onorevoli parlamentari di avere chiarimenti sul rispetto dell'embargo verso l'Iraq (mi riferisco in particolare alla risoluzione dell'onorevole Cicciomessere ed altri), vorrei brevemente ripercorrere la storia dei nostri rapporti commerciali in materia di armi con questo paese.
Come è noto, fin dal 1984 (prima non vi erano divieti), in conseguenza dell'aggravarsi del conflitto Iran-Iraq, il Governo decise di adottare "criteri politici restrittivi" nell'esportazione di armi verso quel paese. Per quanto riguarda tale periodo, che va fino al novembre del 1986, non posso che confermare quanto ho già dichiarato a questa Camera nelle sedute del 2 e del 22 ottobre 1987, ossia che per l'Iran e per l'Iraq sono state rilasciate 39 autorizzazioni, di cui 8 verso l'iran e 31 verso l'Iraq. Di queste 39 autorizzazioni, 21 sono proroghe o modifiche di precedenti autorizzazioni (5 per l'Iran, 16 per l'Iraq) e 18 sono, invece, nuove autorizzazioni (3 per l'Iran e 15 per l'Iraq). Le nuove autorizzazioni rilasciate avevano un valore complessivo di circa 76 miliardi di lire (come termine di riferimento si può considerare che si tratta di poco più del valore di un Tornado), 1 miliardo e 297 milioni per l'Iran, 74 miliardi e 771 milioni per l'Iraq, ma esse sono state utilizzate solo per quasi 2,5 miliar
di di lire, di cui soltanto 5 milioni di lire per l'Iran. Il 14 novembre del 1986, l'allora ministro del commercio con l'estero, onorevole Formica, dispose con un telex al ministro delle finanze la sospensione delle operazioni doganali relative all'esportazione di materiale di armamento verso Iran, Iraq e Siria. Nominato ministro, confermai il 27 agosto del 1987 tale sospensione con una mia nota al ministro delle finanze.
La fine del conflitto Iran-Iraq e le complesse vicende legali e finanziarie del noto contratto navale portarono, il 26 gennaio 1989, all'accordo De Mita-Ramadan (vice primo ministro iracheno), diretto alla revoca della sospensione delle forniture militari ed in particolare del contratto navale.
In data 10 novembre 1989, il Consiglio di gabinetto confermò la decisione adottata in occasione della visita a Roma del vice-primo ministro iracheno. In data 28 ottobre 1989, il CIPES esprimeva avviso favorevole a che le licenze di esportazione relative al contratto di fornitura di undici navi fossero confermate e rilasciate tempestivamente: tutto questo è stato sempre comunicato alla stampa e da essa riportato. Nonostante tali decisioni, ritenni opportuno attendere alcuni mesi, fino all'aprile 1990, prima di informare ufficialmente la Fincantieri delle decisioni assunte. Tuttavia, nella stessa comunicazione - ripeto, nella stessa comunicazione - condizionai l'effettiva consegna e partenza delle navi ad un'aggiornata valutazione politica. A seguito di questa mia richiesta, in data giugno 1990, il ministro degli affari esteri, De Michelis, esprimeva parere contrario ad effettuare la consegna all'Iraq del materiale rientrante nel contratto navale.
Per assoluta esattezza, desidero precisare che a seguito dell'accordo De Mita-Ramadan, che eliminava la sospensione, due sole autorizzazioni per temporanea esportazione furono dai miei uffici autorizzate ed esattamente un'autorizzazione ad un velivolo Aermacchi tipo MB 339 C biposto da addestramento per partecipare al salone dell'areonautica a Baghdad dal 28 aprile 1989 al 2 maggio 1989; il velivolo è quindi regolarmente rientrato in Italia. La seconda autorizzazione per temporanea esportazione riguarda 6 fucili e 6 pistole Beretta, sempre per la fiera di Baghdad; quest'ultima autorizzazione non è stata mai utilizzata.
Sempre per la più scrupolosa informazione, alcuni giorni fa 'L'Unità' riportava alcune statistihce ufficiali dell'ONU, riferentesi all'anno 1987, in cui si faceva stato di esportazioni di armi da guerra e di munizioni dall'Italia verso l'Iraq. Ho fatto un controllo e risulta, effettivamente, che si tratta della voce doganale 951.04, relativa alle armi bianche, che nella nostra tariffa doganale corrisponde alla voce 93.01. Ho effettivamente constatato questa esportazione verso l'Iraq, che risulta nelle nostre statistiche ISTAT; si tratta di merce a dogana e quindi liberamente esportabile. Non vengono quindi rilasciate autorizzazioni da parte di questo ministero; l'importo di tale esportazione si aggira sui 3 miliardi.
Questa è la situazione fino al 3 agosto 1990, quando, su mia proposta, il Consiglio dei ministri deliberava, a seguito dell'invasione del Kuwait, di ritornare comunque all'immediata sospensione di tutte le esportazioni di materiale di armamento verso l'Iraq.
Quindi, nel successivo Consiglio dei ministri del 5 agosto 1990, fu stabilito di adottare il congelamento di tutti i beni e rapporti con l'Iraq, così come già fatto il giorno prima per il Kuwait occupato. Sopraggiungevano intanto la risoluzione ONU n.661 del 6 agosto e l'embargo della comunità verso l'Iraq ed il Kuwait.
Successivamente, con il decreto-legge 23 agosto 1990, n.247, veniva vietata ogni attività intesa, anche indirettamente a promuovere, favorire o realizzare vendite, forniture, esportazioni o trasporto di qualsiasi bene verso l'Iraq ed il Kuwait o da questi provenienti, applicandosi alle violazioni dell'embargo le sanzioni previste dai precedenti decreti-legge n. 216 e n. 220 del 1990.
A seguito poi dell'inasprimento dell'embargo deliberato dall'ONU con la risoluzione n.670, la Comunità estendeva i divieti già stabiliti allo spazio aereo ed alle navi.
Sia ben chiaro, quindi, che l'embargo nei confronti dell'Iraq non è ora più limitato alle armi, ma riguarda tutte le merci salvo pochissime eccezioni (medicinali, aiuti alimentari).
Rispondendo in particolare alla risoluzione dell'onorevole Cicciomessere, posso quindi assicurare che nessuna autorizzazione è stata concessa dal 1· gennaio 1990 ad oggi per esportazione di materiale di armamento verso l'Iraq, l'Iran e la Siria, né alcuna cessione di licenza di produzione.
Due parole per quanto riguarda le eventuali violazioni dell'embargo. Come sapete, il mio ministero dispone di un organico estremamente limitato e comunque non ha poteri ispettivi, o responsabilità particolari per la repressione delle violazioni, tuttavia è ovviamente interessato al rispetto della normativa in vigore. Ad esempio, ho provveduto ad inviare il rapporto Timmermann alla Presidenza del Consiglio ed a varie altre amministrazioni competenti, per una valutazione delle affermazioni riportate.
Nello stesso tempo, tutte le segnalazioni pervenutemi tramite il Ministero degli affari esteri sono state inviate dal mio dicastero, per gli accertamenti del caso, al Ministero delle finanze, nonché all'Ufficio italiano dei cambi e alla polizia giudiziaria, ossia agli organi deputati dai richiamati decreti-legge n. 220 e n. 247 all'accertamento di eventuali violazioni dell'embargo. Mi risulta che alcune imprese sono state finora denunciate agli organi di polizia giudizaria per la necessaria istruttoria. Essendo in corso indagini di polizia giudiziaria, mi devo astenere dal fare qualsiasi altro commento.
Per quanto riguarda la questione dei generatori Ansaldo, non pretendo di rispondere compiutamente alle interrogazioni presentate dagli onorevoli Cipriani ed altri, mi sembra però necessario fornire subito gli elementi che sono a mia disposizione.
Desidero assicurare che non vi è alcun cambiamento nella posizione del Governo rispetto all'impegno assunto il 22 ottobre 1987 in relazione alla risoluzione Azzolini n. 6-00013 concernente i generatori di vapore prodotti dall'Ansaldo su commessa dell'industria tedesca KWU (ora Siemens-KWU). Anche tenendo conto delle disposizioni contenute nell'articolo B034 della nuova Tabella export (pubblicata il 5 novembre 1990), questo materiale è ora soggetto, fino a prova contraria, a licenza di esportazione e non può quindi essere esportato in assenza di autorizzazione governativa. Tale tutela non esisteva quando la Camera approvò la risoluzione Azzolini, allora si trattava di merce esportabile a dogana. La Camera si preoccupò che il materiale non venisse trasportato altrove perché vi era il pericolo che, una volta trasferito, potesse essere esportato all'estero senza alcuna autorizzazione. Dal 5 novembre scorso tale rischio non esiste più, in quanto, seguendo una raccomandazione pervenutami dal parlamento, ho fatto
inserire tutto il materiale di cui stiamo trattando nella Tabella export, in conformità con la nuova normativa. Tutto il materiale di cui ci stiamo occupando è quindi attualmente esportabile soltanto dietro licenza.
Per quanto mi risulta, il trasferimento dei generatori da Milano a Porto Marghera ed in parte a Sant'Ilario d'Ensa, presso un deposito dell'impresa Fagioli SpA, è stato motivato dall'Ansaldo con la prossima realizzazione di alcuni lavori stradali nella cintura milanese che renderebbe inseguito intrasportabile tale materiale, a causa delle sue eccezionali caratteristiche dimensionali. L'Ansaldo si sarebbe così adeguata ad una richiesta della Siemens-KWU ed ha comunque garantito che avrebbe informato il mio ministero di qualsiasi altro spostamento, ben sapendo quali sono gli impegni del Governo in questa materia. Da parte mia, per evitare qualsiasi dubbio sugli impegni assunti dal Governo con la Camera dei Deputati, ho provveduto ad inviare al Ministero delle finanze, all'Ufficio dogane e ad altre competenti amministrazioni la richiesta (anche in base alla normativa che ho più sopra ricordato) di non procedere ad eventuali operazioni di esportazione dei suddetti generatori senza la necessaria autorizzazione mi
nisteriale. Ribadisco in proposito l'impegno ad informare preventivamente il Parlamento.
Non entro nel merito del problema relativo ai contatti tra l'impresa italiana e quella tedesca, né in quello dei rapporti con la Repubblica Federale Tedesca che sono stati intrattenuti in particolare dalla nostra ambasciata a Bonn: si tratta di un problema di grande complessità sul quale preferirei riferisse il Ministero degli affari esteri, che ha realizzato questi contatti.
Come i commissari hanno potuto constatare, ho voluto che la mia relazione affrontasse sia il tema dell'attuazione della legge sia le due questioni dell'embargo verso l'Iraq e dei generatori dell'Ansaldo.