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Cicciomessere Roberto - 25 febbraio 1991
Esportazione armi (4)

Audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, onorevole Claudio Lenoci, sul problema dell'attuazione e della esecuzione della legge sul controllo dell'esportazione di armi.

14 febbraio 1991

Claudio LENOCI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

Signor presidente, integrerò con alcune considerazioni e con alcune informazioni le relazioni che sono state svolte dai ministri del commercio con l'estero e della difesa, di cui, come prima diceva, ho preso cognizione alcuni minuti fa.

In particolare, la relazione del ministro del commercio con l'estero è stata abbastanza esauriente nel dare conto di numerose vicende, soprattutto di quelle relative all'Iraq e ai motori dell'Ansaldo.

La legge n. 185 del 1990 certamente trasferisce il baricentro politico di decisioni tanto delicate; comprendo quindi come il ministro del commercio con l'estero non abbia resistito al trasferimento di talune competenze verso i Ministeri degli affari esteri e della difesa (i quali attuano per certi aspetti un concerto di iniziative riguardanti l'organizzazione) soprattutto relative alla fase preliminare delle autorizzazioni.

E' vero che in relazione a questa legge è stato attuato uno slittamento dei tempi; esso tuttavia non può essere attribuito a responsabilità specifiche di questo o di quel ministero, essendo a voi noto come spetti al concerto interministeriale determinare molte delle attuazioni, delle regolamentazioni, degli adempimenti normativi ed amministrativi, la cui realizzazione aveva bisogno di essere sincronizzata e messa a punto proprio per assicurare una piena ed efficace entrata a regime della legge n. 185.

Non vorrei ripetere tutti gli atti essenziali che la legge ci ricorda: dal regolamento di esecuzione all'elenco dei materiali di armamento, all'istituzione del registro nazionale delle imprese, al decreto di attuazione delle modalità di iscrizione, all'istituzione della commissione per la tenuta del registro nazionale, al decreto sul funzionamento della predetta commissione, all'istituzione del comitato consultivo.

Questa normativa così articolata prevede provvedimenti distinti, che fanno capo all'iniziativa di ministeri diversi e richiedono il concerto di altre amministrazioni, oltreché in alcuni casi il parere del Consiglio di Stato.

Ci si è trovati di fronte a diversi, delicati problemi giuridici e tecnici, che sono stati tuttavia appianati e risolti, per cui siamo in grado di dire, come peraltro hanno riferito ieri i ministri del commercio con l'estero e della difesa, di dire che la data del 28 febbraio - questo è ormai un dato acquisito - non è certamente suscettibile di essere rivista. Pertanto, dai primi di marzo, soprattutto per quanto riguarda il Ministero degli affari esteri, saremo in grado di corrispondere alle esigenze organizzative richiamate dalla legge.

Naturalmente, a nessuno sfugge il problema fondamentale del trasferimento della mole cospicua di competenze dal Ministero del commercio con l'estero a quello degli affari esteri, il che rende necessaria la predisposizione di strutture e mezzi umani, con tutte le complicazioni ed i problemi relativi ai comandi di personale specializzato. Per quanto riguarda l'unità operativa che stiamo pensando di istituire presso la nostra amministrazione, essa sarà costituita da personale specialistico proveniente soprattutto dai Ministeri del commercio con l'estero e della difesa.

A mio avviso, la preoccupazione di fondo che ha mosso la richiesta giusta avanzata dal collega Andreis e da altri parlamentari nel corso di una delle tante discussioni sulla crisi del Golfo, pur riguardando lo slittamento di tempi per l'attuazione della legge n. 185, nasceva soprattutto dal timore che, poiché per ovvie ragioni dovevano essere applicate le procedure vigenti dovendosi transitare dalla vecchia alla nuova normativa, non venisse garantito il rispetto dei nuovi principi.

Personalmente, mi sono preoccupato di procedere ad una verifica della situazione riguardante i mesi che separano la vecchia legge ed il momento in cui avrebbe dovuto essere applicata la nuova; sulla base di tale controllo, siamo in grado di riconfermare - come peraltro credo abbiano fatto ieri due ministri - che i principi tenuti in considerazione come punto fermo dell'iniziativa del Governo sono quelli cui si richiama la nuova legge. Ciò lo possiamo evidenziare dal criterio con cui in questi mesi sono state autorizzate le esportazioni verso gli Stati membri della NATO, cioè quei paesi, che, secondo quanto disposto dalla legge 3 agosto 1990, non sono riconosciuti come aggressori, o autori di minacce, non sono stati colpiti da embargo da parte delle Nazioni Unite, non intrattengono rapporti con altri Stati la cui situazione consiglia di procedere nei loro confronti con particolare cautela, nonché verso quei paesi che non sono caratterizzati da conflitti o sommovimenti violenti interni, suscettibili di destab

ilizzare l'equilibrio della regione e di mettere a repentaglio la pace. Non si deve trattare inoltre di paesi a cui carico i competenti organi delle Nazioni Unite, la Commissione dei diritti dell'uomo, il Consiglio economico e sociale e la III Commissione dell'Assemblea generale abbiano espresso una pronuncia di accertata grave violazione dei diritti della persona. D'altra parte è evidente che per quanto riguarda i paesi che sostengono il governo del Kuwait, ai sensi della risoluzione n. 678 del 1990 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, si è seguito il criterio della massima collaborazione, in base a quanto previsto dalle risoluzioni adottate dal Parlamento il 17 gennaio scorso, interpretando un principio indicato dalla legge.

In pratica, per l'esportazione di armamenti verso i paesi che ora indicherò, ci si è orientati tenendo conto di criteri di restrizione totale o parziale; per il Sud Africa, giusta la risoluzione del Consiglio di sicurezza del 1977, per cause di embargo internazionale; per l'Iraq, su risoluzione del Consiglio di sicurezza e dichiarazione del CIPE del 1990, per l'invasione del Kuwait; per la Repubblica popolare cinese, su dichiarazione del Consiglio europeo del 1989, a causa della repressione di Tienanmen. In Medio Oriente, per ragioni d'iniziativa nazionale; in Giordania, per sospetto di triangolazione verso l'Iraq; in Iran ed Israele, per accertate violazioni dei diritti umani in sede di Nazioni Unite; in Libano, per la preesistente situazione di conflittualità interna; in Libia, per il decreto del Comes del 1986; in Siria, per decreto dello stesso Comes del 1987; nello Yemen, per sospetto di triangolazione verso l'Iran.

Per quanto riguarda l'aerea mediterranea, nei confronti dell'Algeria esiste una grande cautela per sospetto di triangolazione e, per quanto concerne Cipro, è stata autorizzata soltanto l'importazione di armi difensive: come può constatare, onorevole Andreis, sto fornendo dati precisi.

Anche nei confronti della Yugoslavia vi è un sospetto di triangolazione, mentre verso la Tunisia esiste un atteggiamento di cautela e sospetto di triangolazione.

Per quanto attiene ai paesi africani, in Angola esiste uno stato di tensione; nel Burundi uno stato di tensione e di guerriglia, in Etiopia si registra conflittualità interna e tensione con la Somalia; anche nella Liberia vi è conflittualità interna; in Mauritania, esiste uno stato di tensione con il Senegal; lo stesso dicasi per il Mozambico e la Somalia; in quest'ultimo paese esiste uno stato di tensione interna e di conflittualità con l'Etiopia; il Sudan è sospettato di triangolazione verso l'Iraq; in Uganda persiste uno stato di tensione e di guerriglia.

Per quanto riguarda l'Asia, verso la Birmania e l'India sono stati autorizzati commerci di parti di ricambio ed esiste un atteggiamento di cautela parziale in relazione a vecchi contrasti; per l'Indonesia si nutre grande cautela; per il Pakistan e Singapore i forti sospetti sono dovuti a possibili triangolazioni; nello Sri Lanka si registra una situazione di conflittualità interna e nei confronti di Taiwan, come è noto, non vi è ancora alcun riconoscimento.

Per quanto riguarda l'America latina, rispetto al Brasile ed al Cile, esistono sospetti di triangolazione; in Colombia la causa della limitazione è la guerriglia; in Guatemala, Haiti, Nicaragua e San Salvador vi è uno stato di tensione interna.

Per quanto riguarda i paesi dell'Est europeo, le regole del COCOM impediscono importazioni di materiali di armamento.

Con riferimento agli adempimenti normativi ed amministrativi, mi risulta dalla relazione dei due ministri che il regolamento di esecuzione, previsto dall'articolo 22 della legge, è stato redatto ed inviato al Consiglio di Stato, il quale ha espresso parere favorevole.

Il ministro della difesa ha riferito sull'elenco dei materiali di armamento, così come sulle modalità di iscrizione al registro delle imprese, sempre di competenza del Ministero della difesa. Il decreto di determinazione del contributo annuo per l'iscrizione di detto registro è di competenza ministeriale, mentre il decreto sul comitato consultivo è già stato predisposto secondo i criteri stabiliti dalla legge ed ora è alla firma del ministro.

Tutto ciò ci fa ritenere che a circa quindici giorni dalla scadenza gli adempimenti amministrativi di attuazione stiano per essere soddisfatti nei limiti fissati da questa nuova data, anche se ci rendiamo conto che il ritardo ha causato giustamente le preoccupazioni di diversi colleghi.

Per quanto concerne il punto specifico della famosa struttura, che costituirà l'unità operativa, per così dire, il cuore della macchina che applicherà la nuova legge del 1990, il Ministero degli esteri ha incontrato enormi difficoltà burocratiche e di relazione con altri ministeri per l'individuazione delle persone, le quali devono possedere determinate professionalità. Quindi, il superamento di questi ostacoli ha causato un certo ritardo; tuttavia, oggi possiamo affermare che l'unità operativa del Ministero degli affari esteri risulterà costituita da circa 60 addetti, di cui non meno di 30 risultano distaccati, in quanto provenienti dall'amministrazione del commercio con l'estero e da quello della difesa.

L'importanza, la valenza e la consapevolezza del ministro degli affari esteri e del ruolo affidato al suo ministero per le ragioni politiche che sono alla base della nuova legge, fa sì che l'unità operativa sarà considerata speciale e posta sotto il controllo diretto del ministro stesso.

Ritengo che quando questa procedura sarà avviata per cui l'unità operativa sarà entrata in funzione, nei primi giorni di marzo, ed il comitato consultivo, che sostituisce il vecchio comitato per gli armamenti presso il Ministero del commercio con l'estero, sarà attivato, nella sede del Ministero degli affari esteri, faremo il punto della situazione, dando dimostrazione che quanto dichiarato oggi ha avuto realizzazione.

Credo di aver aggiunto alcune considerazioni ed informazioni all'ampia tematica trattata durante i dibattiti svoltisi presso questa Commissione. Mi riservo, comunque, qualora i colleghi dovessero chiedere alcune notizie particolari, di fornirle in sede di replica.

 
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