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Conferenza Partito radicale
Caravaggi Caterina - 25 ottobre 1991
La pena di morte a fronte del diritto internazionale vigente.

Di seguito, un rapporto sintetico sul quadro normativo attuale o possibile riguardante la pena di morte, all'interno del quale può essere considerata la campagna del Partito radicale per l'abolizione della pena di morte in Unione Sovietica (per il testo dell'appello e l'elenco dei firmatari, v. Notizie Radicali).

La pena di morte a fronte del diritto internazionale vigente.

1) Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

L'articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 afferma che "Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona".

Durante i lavori preparatori della Dichiarazione, la tesi che voleva si affermasse tout court che la pena di morte viola il diritto alla vita risultò largamente minoritaria, così si decise di non menzionarla affatto nella Dichiarazione.

Si espresse, inoltre, la volontà di rimandare ai già programmati accordi vincolanti le disposizioni in materia.

2) Dichiarazione Europea dei Diritti dell'Uomo

La Dichiarazione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, pur contemplando il diritto alla vita all'art. 2, esclude esplicitamente dall'ambito di operatività di quest'ultimo la questione della pena di morte e non prevede alcun limite alla possibilità di infliggere tale pena;

3) Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici

Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966, destinato a tradurre in obblighi giuridici una parte dei principi sanciti nella Dichiarazione Universale, stabilisce all'art. 6 che: "Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita".

- Anche se l'art. 6 del Patto "suggerisce decisamente che l'abolizione è auspicabile" e "rappresenta un progresso nel godimento del diritto alla vita", la pena di morte non è ancora oggetto di un obbligo giuridico internazionale.

4) Limitazioni all'uso della pena capitale

Una serie di limitazioni all'uso della pena capitale sono previsti dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e dalla Convenzione Americana sui Diritti dell'Uomo e riguardano le caratteristiche del reato per cui è prevista la pena di morte, la procedura seguita per giungere ad una condanna a morte, la persona del condannato.

5) Sesto Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

Il Sesto Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1983 è il primo trattato internazionale (giuridicamente vincolante, anche se in un ambito geografico delimitato) a prevedere l'abolizione della pena di morte in tempo di pace;

- il Sesto Protocollo è entrato in vigore nel 1985 e, al febbraio '91, è stato ratificato da 16 stati membri del Consiglio d'Europa e ratificato da altri 3 (vedi, in allegato, la situazione generale delle mancate ratifiche, al dicembre 1990)

6) Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici

Il 15 dicembre 1989, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la Risoluzione 44/128, ha approvato il Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici mirante all'Abolizione della Pena di Morte, che afferma:

"1. Nessuno che sia sottoposto alla giurisdizione di uno Stato parte al presente Protocollo sarà giustiziato.

2. Ogni Stato parte adotterà le misure necessarie all'abolizione della pena di morte nell'ambito della propria giurisdizione".

- E' il primo trattato mondiale a carattere universale che prenda in considerazione l'abolizione legale della pena di morte, facendo rientrare il problema nell'ambito dei diritti umani;

- il Secondo Protocollo Opzionale, al febbraio '91, era stato firmato da 15 Stati e ratificato da 4. Entrerà in vigore al deposito della decima ratifica (vedi, in allegato, la situazione delle firme e delle ratifiche, al 16-10-1990).

7) Convenzione Europea di Estradizione

Esiste infine l'art. 11 della Convenzione Europea di Estradizione del 1957 secondo cui "Se il reato per cui si chiede l'estradizione è punibile con la pena capitale secondo il diritto del paese richiedente e se per tale reato la legge dell'altro paese non prevede o non applica normalmente la pena di morte, l'estradizione può essere rifiutata a meno che il paese richiedente non fornisca all'altro paese assicurazioni, reputate da quest'ultimo sufficienti, che la pena di morte non verrà applicata".

- E' una Convenzione importante - ha avuto in vari stati anche una traduzione legislativa interna - perchè afferma il diritto-dovere degli Stati abolizionisti di ingerenza negli affari interni di Stati che praticano la pena di morte (vedi, in allegato, la situazione delle firme e delle ratifiche, al dicembre 1990).

Iniziative giuridiche per l'abolizione in sede nazionale.

1) Pena capitale: un fenomeno condizionato dai singoli Stati

La pena capitale, da un punto di vista giuridico, vincolante, è un fenomeno, oggi, demandato, regolato, condizionato dai singoli Stati.

La firma e la ratifica da parte del singolo stato di un accordo contro la pena di morte che lo vincola a livello internazionale, normalmente, avviene in seguito alla acquisita da tempo - o prevista di lì a poco - decisione di abolire al proprio interno la pena capitale.

Si tratta, in ogni caso, di accordi vincolanti solo per coloro che hanno scelto di aderirvi.

Non esiste una norma cogente a livello internazionale ed una conseguente giurisdizione e sistema di polizia, di intervento repressivo e sanzioni rivolto a coloro che mantengono la pena di morte.

Allo stato dei fatti, e del diritto internazionale, per quanto riguarda possibili azioni nei confronti dei parlamenti e dei governi nazionali, è possibile concepire almeno due tipi di intervento: sui singoli paesi che mantengono la pena di morte e sui paesi che invece l'hanno abolita de jure o de facto.

2) Intervento sui Paesi mantenitori: firma e ratifica degli accordi vincolanti a livello internazionale.

- E' necessario un intervento sui paesi che ancora mantengono la pena di morte, perchè siano appovate norme interne verso l'abolizione ovvero siano firmati e/o ratificati i trattati internazionali esistenti - in particolare, il Secondo Protocollo Opzionale del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici o il Sesto Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - che li impegnerebbero ad abolire la pena di morte.

3) Intervento sui Paesi abolizionisti: firma e ratifica dei trattati sulla estradizione.

- E' necessario un intervento sui paesi abolizionisti perchè firmino o ratifichino e diano esecuzione, anche con norme interne, ai trattati sull'estradizione - in particolare, la Convenzione Europea sull'Estradizione del 1957 -, in applicazione del principio "nessuna estradizione dai Paesi che hanno abolito la pena di morte!"

4) Una iniziativa al Parlamento Europeo

Adelaide Aglietta è la relatrice al Parlamento Europeo di una proposta di Risoluzione sulla pena di morte. Ecco alcune parti del suo dispositivo:

[Il Parlamento Europeo]

- ritiene che nessuno stato, e a maggior ragione nessuno stato democratico, possa in alcuna circostanza disporre della vita dei propri cittadini;

- ritiene che l'impegno ad operare per l'abolizione della pena di morte ovunque essa sia ancora prevista e praticata possa configurarsi come un dovere legittimo di ingerenza;

- chiede a tutti gli stati membri di impegnarsi ad abolire la pena di morte per i reati ordinari (Grecia e Belgio);

- chiede altresì agli stati membri che ancora la contemplano di abolire la pena di morte per i reati eccezionali (Grecia, Belgio, Italia, Spagna e Regno Unito);

- chiede a tutti gli stati membri della CE che ancora non l'abbiano fatto di firmare e/o ratificare sia il Sesto Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Belgio, Grecia, Irlanda, Regno Unito) che il Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici;

- chiede inoltre a tutti gli stati membri che si impegnino a non concedere l'estradizione degli imputati passibili di una condanna alla pena capitale nel paese richiedente a meno che quest'ultimo non dia garanzie sufficienti che ciò non avvenga;

- auspica che l'impegno ad abolire la pena capitale sia assunto dagli stati membri del Consiglio d'Europa che ancora non l'abbiano fatto (Cipro, Malta e Svizzera per i reati eccezionali, Turchia per i reati ordinari e ecczionali) ed ugualmente dagli Stati membri della CSCE che ancora contemplino la pena di morte nei loro ordinamenti (Bulgaria, Polonia, Stati Uniti d'America, Unione Sovietica, Iugoslavia);

- impegna la Commissione e il Consiglio e chiede agli Stati membri di operare con tutti i mezzi e in tutte le sedi, affinchè la pena di morte sia abolita in tutti gli stati in cui sia ancora contemplata;

- impegna il Consiglio e la Commissione e chiede per quanto di loro competenza agli stati membri:

a) di operare per ottenere in sede Onu una delibera vincolante di moratoria generalizzata sulla pena di morte;

b) di non accogliere richieste di adesione alla Comunità di quegli stati che non abbiano ancora abolito la pena capitale;

c) di impostare la propria politica estera, di accordi e cooperazione economica considerando l'abolizione della pena di morte come condizione di cui tenere conto;

d) di promuovere una vasta e capillare campagna di informazione.

Iniziative giuridiche per l'abolizione in sede Onu.

1) Un emendamento alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

Ad integrazione, in aggiunta o in riferimento all'art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, l'ipotesi è quella di un emendamento che promuova esplicitamente a livello della Comunità mondiale "il diritto dell'individuo a non essere ucciso per forza di legge o di una decisione presa da qualsiasi autorità pubblica o da essa riconosciuta, per qualsiasi ragione";

- questo emendamento dovrebbe poter configurare una regolamentazione del principio che "la pena di morte viola il diritto alla vita della persona" che sia rigorosissima e progressiva, non negativa, che tenga conto delle diverse situazioni storiche, culturali, legislative, di costume, dalle quali si partirebbe per realizzare l'attuazione del nuovo diritto soggettivo statuito;

- perchè, i paesi abolizionisti sono ancora minoritari nella comunità internazionale e l'adozione di questo principio da parte dell'Onu - inteso in una maniera "proibizionistica" - implicherebbe la messa fuori legge tout court di più della metà degli stati che oggi ne fanno parte;

- questo emendamento, inoltre, dovrebbe trovare una giurisdizione che ne garantisca, in via preventiva e in via repressiva o punitiva, effettiva forza cogente.

2) Questioni relative alla presentazione dell'emendamento.

- Per la sua presentazione, quali sono le procedure previste nell'attuale contesto giuridico internazionale: chi può essere il presentatore? quali sono le sedi?;

- chi potrebbe esprimere, allo stato attuale dell'Onu, il necessario potere giurisdizionale, di prevenzione, coercizione, punizione da porre a garanzia del nuovo diritto soggettivo: il Consiglio di Sicurezza? con gli attuali poteri di veto?

- quale "riforma dell'Onu" sarebbe necessaria a tal fine?

 
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