(Richiesta di referendum abrogativo per abolire il sistema proporzionale ed estendere quello maggioritario per l'elezione dei Consigli comunali)
I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare abrogativo ai sensi dell'art.75 della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970 n 352 sul seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogato il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570 nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate e come modificato in particolare dalla legge 10 agosto 1964, n.663, che all'articolo 1 sancisce che le "norme per la elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, previste dal Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti" limitatamente alle seguenti parti: Articolo 11 - primo comma, limitatamente alle parole "Nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti"; Articolo 12; Articolo 27 secondo comma, limitatamente alle paro
le "per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e - C e D - per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti"; intestazione della sezione II del capo IV del titolo II: "La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti; Articolo 32 - secondo comma, "Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma"; - terzo comma, "La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale" - quarto comma, "I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore. Per i presentatori che non sappiano scrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art.28; - quinto comma, "Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista"; - sesto comma, "Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a
quello dei consiglieri da leggere né inferiore a un terzo"; - settimo comma, "Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione"; - ottavo comma, "Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune"; - nono comma, "Con la lista devesi anche presentare: 1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare; 2) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato; 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato; 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentati delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale; le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art.28"; - decimo comma, "la lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria
del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione."; ultimo comma, "Il segretario comunale, o chi lo sostiuisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio."; Articolo 33; Articolo 34; Articolo 35; Articolo 47 primo comma, limitatamente alle parole 'Nei Comuni con popolazione Superiore ai 10.000 abitanti, il presidente invita inoltre i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni"; Articolo 49 - secondo comma, limitatamente alle parole "(e anche chiusa nei comuni con oltre 10.000 abitanti)"; Articolo 51 - secondo comma, n.3, limitatamente alle parole "Nei Comuni con popolazione Superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati"; - secondo comma, n.4, limitatamente alle parole "Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.0
00 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa"; Intestazione della sezione II del capo V del titolo II, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti"; Intestazione della sezione III del capo V del titolo II: "Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti"; Articolo 56; Articolo 57; Articolo 58; Articolo 60 - primo comma, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti", nonché alle parole "nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune"; - secondo comma, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti"; Intestazione della sez
ione II del capo VI del titolo II, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti; Intestazione della sezione III del capo VI del titolo II: Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti"; Articolo 68; Articolo 69; Articolo 70; Articolo 71; Articolo 72; Articolo 73; Articolo 74; Articolo 75 - primo comma, limitatamente alle parole "e III; Intestazione della sezione II del capo VII del titolo II, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti"; Intestazione della sezione III del capo VII del titolo II: "Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti"; Articolo 79; Articolo 81?".