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Conferenza Partito radicale
Caravaggi Caterina - 31 ottobre 1991
PROGETTO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

(Norme per l'elezione della Camera dei Deputati attraverso un sistema uninominale maggioritario ad un turno con parziale correttivo proporzionale)

I sottoscritti cittadini italiani propongono - ai sensi dell'articolo 71 della costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.352 - il seguente progetto di legge: "Norme per l'elezione della Camera dei deputati attraverso un sistema uninominale maggioritario ad un turno con parzlale correttivo proporzionale".

ARTICOLO 1

(Collegi uninominali)

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto libero e segreto, attribuito a candidati concorrenti in collegi uninominali.

2. Quattrocentosettantacinque seggi sono attribuiti nell'ambito di collegi elettorali uninminali. In ciascuno di essi è proclamato eletto il sopravvenuta, e attribuito al candidato che, collegato con lo stesso

candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità prevale il più anziano di età

3. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero complessivo dei collegi e deve essere contraddistinto da un contrassegno precedentemente depositato presso il Ministero dell'interno. Non è ammessa la presentazione di più gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno.

ARTICOLO 2

(Recupero proporzionale)

1. L'assegnazione dei centocinquantacinque seggi residui si effettua:

a) su base nazionale percalcolare il numero di seggi spettanti a ciascun raggruppamento, previa detrazione dei voti validi ottenuti dai candidati già eletti ai sensi del comma 2;

b) all'interno delle medesime circoscrizioni elettorali previste dalla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979 n 18 per l'elezione dei rappresentanti dell'ltalia al Parlamento europeo come sostituita dalla tabella A allegata alla legge 9 aprile 1984, n 61 per determinare gli eletti all'interno di ciascun raggruppamento.

2. Si determina in primo luogo la cifra elettorale nazionale dell'insieme dei candidati collegatisi col medesimo contrassegno ai sensi dell'articolo 1, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da tutti i candidati collegati, e, all'interno di ogni circoscrizione la cifra individuale dei candidati che non siano stati proclamati eletti, costituita dalla moltiplicazione del numero dei voti validi ottenuti per cento e dalla divisione del prodotto per il numero complessivo dei voti validi del collegio. Si procedequindi nel modo seguente: si divide ciascuna cifra elettorale di gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere; e quindi si scelgono fra i quozienti, così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

3. La graduatoria è realizzata in man iera tale che all'interno di ciascun raggruppamento non si proceda all'assegnazione di più seggi nell'ambito della medesima circoscrizione prima che venga proclamato eletto il primo nella graduatoria di ciascuna circoscrizione. I seggi saranno assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in quella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale.

4. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

5. L'ufficio elettorale nazionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra relativa individuale su base regionale. In caso di parità di tale cifra è graduato prima il più anziano d'età.

6. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attibuito al candidato che, collegato con lo stesso contrassegno, segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria determinata in base ai commi precedenti.

ARTICOLO 3

(Ritaglio dei collegi)

1. L'ampiezza dei singoli collegi uninominali è definita sulla base dei seguenti criteri:

a) ogni collegio uninominali deve, di norma, rappresentare una comunità territoriale;

b) i collegi non devono includere territori situati al di là dei limiti

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale non può differire dalla media nazionale al di là del limite di tolleranza del tre per cento per eccesso o per difetto.

2 Alla Valle d Aosta e attribuito comunque un collegio uninominale.

3 La ripartizione del numero dei collegi tra le regioni in cui è ripartita la Repubblica, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni stesse, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ARTICOLO 4

(Commissione per i collegi)

1. E' istituita una commissione permanente per i collegi uninominali presieduta dal Presidente della Camera e composta dal Presidente dell'lstituto centrale di statistica da un presidente di sezione del Consiglio di Stato e dai membri esperti di questioni elettorali, che non siano parlamentari in carica, designati dal Presidente della Camera.

2. Sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione e delle variazioni annuali, spetta alla commissione proporre le modifiche da introdurre nella ripartizione dei collegi uninominali tra le regioni e nella configurazione territoriale dei singoli collegi. Entro il termine massimo di tre anni dall'inizio di ciascuna legislatura la commissione presenta una relazione con le sue proposte di modifica al Parlamento.

 
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