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Re Nudo Giovanni - 11 dicembre 1991
REFERENDUM: TAR LOMBARDIA E TAVOLI REFERENDARI

Ecco il testo della sentenza del TAR della Lombardia che rende possibile ai vari comitati promotori dei referendum la raccolta delle firme nel centro storico di Milano, e di lí in tutta Italia, nonché all'Associazione dei radicali milanesi di installare una bella tenda referendaria vicino al Duomo proprio di fronte alla rinascente

N. 867 Ord. Sosp.

N 3977/91 Reg. Ric

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Composto dai signori: Francesco Mariuzzo (Presidente), Carmine Spadavecchia (Magistrato), Rita Cerioni (Magistrato), ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del giorno 6 dicembre 1991.

Visto il ricorso n. 3977 del 1991 proposto da:

CORID - COMITATO PER LA RIFORMA DEMOCRATICA,

COREL - COMITATO PER I REFERENDUM ELETTORALI,

"RADICALI PER I REFERENDUM",

CORELP - COMITATO PER LA RIFORMA ELETTORALE E POLITICA,

ASSOCIAZIONE PER L'INIZIATIVA RADICALE "ENZO TORTORA" di Milano,

LUCIO BERTE',

LORENZO STRIK LIEVERS

rappresentati e difesi dall'avv. F.M. Nicosia ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Milano, via Durini, 2.

contro

il Comune di Milano, in persona del Sindaco p.t. costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Comunale ed elettivamente domiciliato presso gli uffici della stessa in Milano, via della Guastalla, 8;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dei dinieghi opposti dal Comune di Milano alle richieste di autorizzazione, avanzate dai Comitati promotori, a raccogliere in P.za del Duomo e zone circonvicine pedonalizzate le firme per l'indizione di nove referendum; della decisione della G.M. di Milano in data 29/10/91 di esprimere "parere favorevole", ma di fatto rigettare le istanze avanzate dai ricorrenti in ordine all'installazione in P.zza del Duomo o in altre aree viciniori di una struttura coperta per la raccolta delle firme stesse, di ogni altro atto presupposto connesso e conseguenziale;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dai ricorrenti;

Visto l'atto di costituzione del Comune di Milano;

Udito il relatore, dott. Francesco Mariuzzo;

Uditi altresì, i procuratori delle parti;

rilevato che gli impugnati dinieghi, nonché i successivi verbali di sequestro appaiono, allo stato, violativi del diritto costituzionalmente garantito di condurre una campagna referendaria per l'abrogazione di vigenti norme giuridiche;

ritenuto che non pare, altresì, configurarsi alcun potere di autorizzazione dei punti di raccolta, attesa la essenziale libertà, corrispondente ad un diritto soggettivo pubblico, di scelta degli stessi, alla luce di valutazioni di opportunità rimesse all'esclusivo giudizio dei Comitati promotori;

considerato che il previsto onere di preavviso è strumento direttamente e strettamente preordinato al riscontro da parte della competente Autorità di eventuali ragioni ostative, connesse ad esigenze di sicurezza o di incolumità pubblica;

rilevato che appare, infine, dubbia la sussistenza dell'occupazione in senso tecnico di suolo pubblico, rappresentando i tavoli di raccolta il minimo supporto reale per l'esercizio di detta attività, nonché del diritto dei cittadini di aderire con la firma ai proposti referendum;

ritenuto che appare, per le stesse ragioni suesposte, allo stato ingiustificato, anche alla luce dell'esistente prassi, il divieto di installazione di una struttura coperta temporanea, della superficie di mq. 5 x 5, in area adiacente al Duomo, che può trovare, se del caso, fondamento solo su specifiche ragioni ostative di interesse pubblico, che l'Amministrazione è tenuta tempestivamente ed analiticamente manifestare;

Ritenuto che sussistono gli estremi previsti dall'art. 21, u.c. della legge 6/12/71, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Milano, 6 dicembre 1991

 
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