Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
gio 02 mag. 2024
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Conferenza Partito radicale
Cicciomessere Roberto - 22 gennaio 1992
Nuove norme in materia di obiezione di coscienza
Ecco il testo della legge approvata dal Parlamento italiano:

------------------------------------------------

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

ART. 1.

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi alla violenza delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei »Princìpi fondamentali della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.

ART. 2.

1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:

a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;

b) siano stati condannati con sentenza definitiva per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;

c) siano stati condannati con sentenza definitiva per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone, o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

ART 3

1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

ART. 4.

1. I cittadini che a norma dell'articolo I intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro novanta giorni dall'arruolamento. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo I della presente legge. Fino al momento della sua definizione la chiamata alle armi resta sospesa, sempreché la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo.

2. All'atto di presentare la domanda, I'obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

3. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.

ART. 5.

1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte dei consigli di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, I'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.

3. In caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile o di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore può ricorrere alla giustizia ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Fino alla pronuncia definitiva la chiamata alle armi resta sospesa.

4. Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

ART. 6.

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione delle indennità specificatamente riferite al servizio e agli impieghi militari eventualmente loro spettanti.

2. Il periodo di servizio civile è valido altresì, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

3. Il periodo di effettivo servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro.

4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale.

ART 7

1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.

2. La lista degli obiettori di coscienza prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio.

ART. 8.

1. E istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento del servizio civile nazionale.

2. Il Dipartimento del servizio civile nazionale ha i seguenti compiti:

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiersi sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b), ovvero al Dipartimento della protezione civile o, con il loro consenso, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base di programmi concordati tra il Dipartimento del servizio civile nazionale e, rispettivamente, il Ministro per il coordinamento della protezione civile e il Ministro dell'interno;

b) stipulare convenzioni con enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso i distretti militari regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico amministrativi;

c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati, di cui all'articolo 9, comma 4;

d) verificare, direttamente tramite proprio personale ispettivo o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio;

e) predisporre, con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta;

f) predisporre, con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

g) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;

h) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto:

a) definisce, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ordinamento del Dipartimento del servizio civile nazionale di cui al comma 1;

b) entro i quattro mesi successivi alla definizione dell'ordinamento di cui alla lettera a) del presente comma, approva i regolamenti di cui al comma 2, lettere g) e h), acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 9.

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente al Dipartimento del servizio civile nazionale i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi.

2. Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati entro il termine di tre mesi dall'accoglimento della domanda.

3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio ci ile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2.

4. Il servizio civile comprende un periodo di formazione, della durata complessiva di tre mesi, e un periodo di attività operativa, di durata pari a quella del servizio militare di leva. Il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo di impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio, e un periodo di addestramento speciale svolto presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, e a condizioni di reciprocità, può essere svolto in un altro Paese della Comunità economica europea e, salvo che per la durata, secondo le norme di questo.

6. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.

ART. 10.

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori.

2. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è costituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il Dipartimento del servizio civile nazionale.

3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, nonché da due delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale.

4. La Consulta esprime pareri al Dipartimento del servizio civile nazionale sulle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), c), e), g) e h), nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con proprio decreto, istituisce e disciplina la Consulta.

ART. 11.

1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con il Dipartimento del servizio civile nazionale devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;

b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);

c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;

d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione al Dipartimento del servizio civile nazionale. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

3. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

4. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

5. E condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento speciale al servizio civile previsto dai precedenti articoli.

6. Il Dipartimento, avvalendosi del proprio corpo ispettivo, accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.

7. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

8. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.

ART. 12.

1. Il Dipartimento del servizio civile nazionale comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.

ART. 13.

1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nonché tutti coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino al quarantacinquesimo anno di età, al richiamo in caso di pubblica calamità.

2. Il Dipartimento del servizio civile nazionale tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati al Dipartimento della protezione civile ed alla Croce rossa.

ART. 14.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima di assumerlo, adducendo le ragioni di cui all'articolo 1.

3. L'autorità giudiziaria ordinaria è competente a giudicare con il giudizio immediato, salvo che siano necessarie speciali indagini, i reati previsti dal comma 1, osservando le disposizioni di cui agli articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale.

4. Con la condanna per uno dei reati di cui ai commi precedenti interviene esonero dagli obblighi di leva.

5. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi I e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.

6. Per la decisione sulle domande di cui al comma 5, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è ridotto a tre mesi.

7. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

ART. 15.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano le condizioni ostative indicate all'articolo 2.

2. In tal caso egli è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore ai dodici mesi, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.

3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta del Dipartimento del servizio civile nazionale.

4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2.

5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.

ART. 16.

1. Agli obiettori ammessi a prestare servizio presso pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 35, 36, 37 e 39 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

2. Agli obiettori ammessi a prestare servizio presso enti ed organizzazioni diversi da pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni del titolo I della legge 20 maggio 1970, n. 300. Essi sono altresì tenuti ad osservare le norme disciplinari degli enti ed organizzazioni cui sono assegnati.

ART. 17.

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali, che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. A chi si trovasse già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

ART. 18.

1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

a) la diffida;

b) la multa in detrazione della paga;

c) la sospensione di permessi e licenze;

d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;

e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera g), stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.

3. La diffida è adottata per iscritto dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e viene comunicata al Dipartimento del servizio civile nazionale.

4. Il Dipartimento del servizio civile nazionale, sulla base delle diffide notificategli, può decidere l'irrogazione delle altre sanzioni.

5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 14.

ART. 19.

1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato del Dipartimento del servizio civile nazionale.

2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, il Dipartimento del servizio civile nazionale provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.

3. Contro la risoluzione della convenzione, I'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

ART. 20.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

2. La dotazione del Fondo è determinata in lire 13,89 miliardi per il 1991 ed in lire 58 miliardi a decorrere dal 1992.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 13,89 miliardi nel 1991 ed a lire 58 miliardi negli anni 1992 e 1993, si provvede, quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991 1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento » Riforma della legge sull'obiezione di coscienza e, quanto a lire 8,89 miliardi nel 1991 ed a lire 53 miliardi negli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta, ai fini del bilancio triennale 1991 1993 , ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, al capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1991 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

ART. 21.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.

ART. 22.

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri emana le norme di attuazione e predispone il testo della convenzione tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

ART. 23.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa qualsiasi effetto conseguente a pronunce penali anche irrevocabili, emesse per il reato di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, nei confronti di obiettori di coscienza che abbiano prestato servizio civile per un periodo non inferiore ai dodici mesi.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, va cancellata dal casellario giudiziale la menzione della condanna irrevocabile eventualmente pronunciata.

ART. 24.

1. Le domande di obiettori di coscienza presentate ed ancora in attesa di definizione alla data di entrata in vigore della presente legge sono istruite e accolte o respinte ai sensi della legge stessa.

2. In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente.

ART. 25.

1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail