Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
mar 07 mag. 2024
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Conferenza Partito radicale
Cicciomessere Roberto - 23 settembre 1993
IMPIEGO DI OBIETTORI IN MISSIONI ONU: EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA APPROVATO DALLA CAMERA

La Camera ha approvato ieri un emendamento alla proposta di legge sull'obiezione di coscienza che consentirà l'impiego degli obiettori in missioni di pace delle Nazioni Unite. L'emendamento della Commissione difesa è stato predisposto sulla base di un altro emendamento precedentemente presentato dal gruppo federalista europeo.

Ecco il testo:

» 7. L'obiettore che ne faccia richiesta, può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente stesso.

8. L'obiettore che ne faccia richiesta può altresì essere distaccato, anche temporaneamente, dall'ente presso cui presta servizio per partecipare a missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale, direttamente gestite da altri enti convenzionati, ovvero dalle agenzie delle Nazioni Unite, ovvero da organizzazioni non governative riconosciute dalle Nazioni Unite. L'assegnazione dell'obiettore o di contingenti di obiettori a tali missioni viene concordata, sentito il parere dell'ente presso cui l'obiettore presta servizio, fra l'Ufficio del servizio civile e l'ente convenzionato interessato, ovvero l'agenzia interessata delle Nazioni Unite, ovvero la organizzazione non governativa che gestisce la missione.

9. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 7 e 8, l'obiettore deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonchè l'ente ovvero la organizzazione non governativa ovvero l'agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati all'obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.

10. In tutti i casi descritti ai commi 7 e 8, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorità civili.

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail