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Barbasso Alfonso - 5 ottobre 1993
OBIEZIONE DI COSCIENZA

Et voilà: il testo delle nuove norme riguardanti l'obiezione di coscienza, così come la camera dei deputati l'ha licenziato.

Adesso passerà all'esame del Senato.

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

ART. 1.

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alla li bertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi alla violenza delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze ar mate, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordi nato ai fini enunciati nei · Princìpi fonda mentali della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.

ART. 2.

1. Il diritto di obiezione di coscienza a servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:

a) risultino titolari di licenze o auto rizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e succes sive modifiche ed integrazioni, ad ecce zione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma dell'ar ticolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta ri nunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;

b) abbiano presentato domanda pel la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia peni tenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che com porti l'uso delle armi;

c) siano stati condannati con sentenza definitiva per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;

d) siano stati condannati con sen tenza definitiva per delitti non colposi commessi mediante violenza contro per sone, o per delitti riguardanti l'apparte nenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

ART. 3.

1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obie zione di coscienza.

ART. 4.

1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro novanta giorni dall'arruola mento. La domanda non può essere sotto posta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'ar ticolo 1 della presente legge. Fino al mo mento della sua definizione la chiamata alle armi resta sospesa, sempreché la do manda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo.

2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale prefe renza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato desi gnando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichia razione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

3. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.

ART. 5.

1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte dei consigli di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il ter mine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima, in caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola .

2. La mancata decisione entro il ter mine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.

3 In caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile o di so pravvenuto decreto di decadenza dal di ritto di prestarlo, l'obiettore può ricorrere alla giustizia ordinaria. Il giudice compe tente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Fino alla pronuncia definitiva la chiamata alle armi resta sospesa.

4. Il rigetto del ricorso comporta l'ob bligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

ART. 6.

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione delle indennità specificatamente riferite al servizio e agli impieghi militari eventualmente loro spettanti.

2. Il periodo di servizio civile è valido altresì, a tutti gli effetti, per l'inquadra mento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del tratta mento previdenziale del settore pubblico.

3 Il periodo di effettivo servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commis sioni esaminatrici attribuiscono per i ser vizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. A; fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro.

4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale.

ART. 7.

1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori ven gono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene conte stualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.

2. La lista degli obiettori di coscienza prevede più contingenti annui per la chia mata al servizio.

ART. 8.

1. Per i compiti di cui alla presente legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari sociali, l'Ufficio per il servizio civile nazionale.

2. Il Dipartimento per gli affari sociali Ufficio per il servizio civile nazionale ha i seguenti compiti:

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata dei bisogni ed una programmazione annuale del ren dimento complessivo del servizio, da compiersi sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b), ovvero al Dipartimento della protezione civile o, con il loro consenso, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base di programmi concordati tra il Dipartimento per gli affari sociali Ufficio per il servizio civile nazionale e, rispettivamente, il Ministro per il coordi namento della protezione civile e il Mini stro dell'interno;

b) stipulare convenzioni con enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso i distretti militari regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, edu cazione, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguar dia del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio fore stale, con esclusione di impieghi burocra tico amministrativi;

c) promuovere e curare la forma zione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente parte cipare tutti gli obiettori ammessi al servi zio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organiz zazioni convenzionati, di cui all'articolo 9, comma 4;

d) verificare, direttamente tramite proprio personale ispettivo o, in via ecce zionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di co scienza ed il rispetto delle convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Pre sidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché veri fiche periodiche per gli enti e le organiz zazioni che impieghino più di cento obiet tori in servizio;

e) predisporre, con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta

f) predisporre, con il Dipartimento della protezione civile, piani per il ri chiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodi che attività addestrative;

g) predisporre il regolamento gene rale di disciplina per gli obiettori di co scienza

h) predisporre il regolamento di ge stione amministrativa del servizio civile.

3. Il Presidente del Consiglio dei mini stri, con proprio decreto:

a) entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di sciplina l'organizzazione dell'Ufficio per il servizio civile nazionale nell'ambito del Dipartimento per gli affari sociali

b) entro i quattro mesi successivi alla definizione dell'organizzazione di cui alla lettera a) del presente comma, ap prova i regolamenti di cui al comma 2, lettere g) e h), acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 9.

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente al Dipartimento per gli affari sociali Ufficio per il servizio civile nazio nale i nominativi degli obiettori di co scienza le cui domande siano state accet tate o siano state presentate da oltre sei mesi .

2. Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati entro il ter mine di tre mesi dall'accoglimento della domanda .

3. L'assegnazione dell'obiettore al ser vizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di resi denza e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'arti colo 8, comma 2.

4. Il servizio civile comprende un pe riodo di formazione, della durata comples siva di tre mesi, e un periodo di attività operativa, di durata pari a quella del ser vizio militare di leva. Il periodo di forma zione dovrà prevedere un periodo di for mazione civica e di addestramento gene rale al servizio civile differenziato secondo il tipo di impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio, e un periodo di addestramento speciale svolto presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

5. Il servizio civile, su richiesta dell'o biettore, e a condizioni di reciprocità, può essere svolto in un altro Paese della Co munità economica europea e, salvo che per la durata, secondo le norme di questo.

6. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.

7. L'obiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta ser vizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo.

8. L'obiettore che ne faccia richiesta può altresì essere distaccato, anche tem poraneamente, dall'ente presso cui presta servizio per partecipare a missioni uma nitarie fuori dal territorio nazionale, di rettamente gestite da altri enti conven zionati, ovvero dalle Agenzie delle Na zioni Unite, ovvero da organizzazioni non governative riconosciute dalle Nazioni Unite. L'assegnazione dell'obiettore o di contingenti di obiettori a tali missioni viene concordata, sentito il parere dell'ente presso cui l'obiettore presta servi zio, fra il Dipartimento per gli affari so ciali Ufficio per il servizio civile nazio nale e l'ente convenzionato interessato, ovvero l'Agenzia interessata delle Nazioni Unite, ovvero la organizzazione non governativa che gestisce la missione.

9. Nel presentare domanda per parteci pare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 7 e 8, l'obiettore deve indicare la specifica mis sione umanitaria richiesta, nonché l'ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ov vero la reiezione della domanda devono essere comunicati all'obiettore, con rela tiva motivazione, entro un mese. La man cata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.

10. In tutti i casi di cui ai commi 7 e 8, gli obiettori di coscienza devono co munque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni mili tari, e posti sotto il comando di autorità civili.

ART. 10.

1. Presso il Dipartimento per gli affari sociali Ufficio per il servizio civile nazio nale è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta della lista degli obiet tori .

2. Presso il Dipartimento per gli affari sociali Ufficio per il servizio civile nazio nale è istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo perma nente di consultazione, riferimento e con fronto per il medesimo Ufficio.

3. La Consulta è formata da un rap presentante del Dipartimento della prote zione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti conven zionati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, nonché da due de legati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale na zionale .

4. La Consulta esprime parere al Dipar timento per gli affari sociali Ufficio per il servizio civile nazionale sulle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), c), e), g) e h), nonché sui criteri e sull'orga nizzazione generale del servizio e sul mo dello di convenzione tipo.

5. Il Presidente del Consiglio dei mini stri, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Uffi ciale, con proprio decreto, istituisce e di sciplina la Consulta.

ART. 11

1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'at tuazione del servizio civile mediante l'atti vità degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con il Diparti mento per gli affari sociali Ufficio per il servizio civile nazionale devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;

b) corrispondenza tra le proprie fina lità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);

c) capacità organizzativa e possibi lità di impiego in rapporto al servizio civile,

d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammis sione alla convenzione al Dipartimento per gli affari sociali Ufficio per il servi zio civile nazionale. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impie gato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 possono inoltre indicare la loro disponibilità a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed organizza zioni ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiet tori residenti a più di cinquanta chilome tri dalla sede di servizio. All'ente o all'or ganizzazione tenuti a fornire vitto e allog gio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalità previste dal Dipartimento per gli affari sociali Ufficio per il servizio civile nazionale, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile.

4. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale as sunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'or ganismo presso cui presta servizio civile.

5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un pre ciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

6. E condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizza tiva a provvedere all'addestramento spe ciale al servizio civile previsto dai prece denti articoli.

7. Il Dipartimento per gli affari sociali Ufficio per il servizio civile nazionale, avvalendosi del proprio corpo ispettivo, accerta la sussistenza dei requisiti dichia rati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammis sione alla convenzione.

8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente arti colo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'orga nizzazione, quale indicata nella conven zione .

9. All'atto della stipula de la conven zione gli enti si impegnano a non corri spondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.

ART. 12.

1. Il Dipartimento per gli affari sociali Ufficio per il servizio civile nazionale comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di co scienza .

2 I competenti organi di leva provve dono a porre l'interessato in congedo illi mitato, dandogliene tempestivamente co municazione.

ART. 13.

1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nonché tutti coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 di cembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino al quarantacinquesimo anno di età, al ri chiamo in caso di pubblica calamità.

2. Il Dipartimento per gli affari sociali Ufficio per il servizio civile nazionale tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e discipli nari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono asse gnati al Dipartimento della protezione ci vile ed alla Croce rossa.

ART. 14.

1. L'obiettore ammesso al servizio ci vile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di co scienza che ostano alla prestazione del servizio militare.

3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servi zio civile o il servizio militare.

4. Con la condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 interviene esonero dagli obblighi di leva.

5. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente asse gnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presen tata e respinta per i motivi di cui all'arti colo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.

6. Per la decisione sulle domande di cui al comma 5, il termine di cui all'arti colo 5, comma 1, è ridotto a tre mesi.

7. L'accoglimento delle domande estin gue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto pe nale il tempo trascorso in stato di deten zione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

ART. 15

1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano le condizioni ostative indicate all'articolo 2.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore è tenuto a prestare servizio mi litare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore ai dodici mesi, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.

3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta del Diparti mento per gli affari sociali Ufficio per il servizio civile nazionale.

4. In caso di richiamo per mobilita zione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che ab biano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni osta tive previste dall'articolo 2.

5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresen tante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano di rettamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.

6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato, per i cinque anni successivi alla fine del servi zio stesso, detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nonché assumere ruoli imprenditoriali nella fab bricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qua lora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, appro vato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integra zioni, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dalla presente legge. E fatto di vieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qual siasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

ART. 16.

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali, che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. A chi si trovasse già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni va levoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

ART. 17.

1. All'obiettore che si renda responsa bile di comportamenti reprensibili o in compatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

a) la diffida;

b) la multa in detrazione della paga;

c) la sospensione di permessi e li cenze;

d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;

e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servi zio non prestato.

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera

g), stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni com messe .

3. La diffida è adottata per iscritto dal legale rappresentante dell'ente o dell'orga nizzazione interessati e viene comunicata al Dipartimento per gli affari sociali Ufficio per il servizio civile nazionale.

4. Il Dipartimento per gli affari sociali Ufficio per il servizio civile nazionale, sulla base delle diffide notificategli, può decidere l'irrogazione delle altre sanzioni.

5. Quando il comportamento dell'obiet tore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 14.

ART. 18.

1. Gli enti e le organizzazioni conven zionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risolu zione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con prov vedimento motivato del Dipartimento per gli affari sociali Ufficio per il servizio civile nazionale.

2. In caso di risoluzione della conven zione con un ente o con una organizza zione, il Dipartimento per gli affari sociali Ufficio per il servizio civile nazionale provvede alla riassegnazione degli obiet tori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.

3. Contro la risoluzione della conven zione, l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministra tivo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella con

ART. 19.

1. Per l'assolvimento dei compiti previ sti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari sociali il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiet tori di coscienza.

2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo.

3. La dotazione del Fondo è determi nata in lire 13,89 miliardi per il 1993 ed in lire 70 miliardi a decorrere dal 1994.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 13,89 mi liardi per l'anno 1993 ed a lire 70 miliardi per gli anni 1994 e 1995, si provvede, quanto a lire 13,89 miliardi per l'anno 1993 e a lire 16 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993 1995, al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1993 e ai corrispondenti capitoli per gli anni succes sivi; quanto a lire 54 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante, corri spondente riduzione, per gli stessi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bi lancio triennale 1993 1995, al capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1993 e ai corrispon denti capitoli per gli anni successivi.

ART. 20.

1. Il Ministro per gli affari sociali pre senta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del ser vizio civile.

ART . 21.

1. Entro nove mesi dalla data di en trata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, emana le norme di attuazione e predi spone il testo della convenzione tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica

ART . 22.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa qualsiasi effetto conseguente a pronunce penali anche irrevocabili, emesse

per il reato di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, nei con fronti di obiettori di coscienza che abbiano prestato servizio civile per un periodo non inferiore ai dodici mesi.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, va cancellata dal casellario giudiziale la menzione della condanna irrevocabile

eventualmente pronunciata.

ART. 23.

1. Fino a quando l'Ufficio per il servizio civile nazionale non viene istituito, non sono emanati i regolamenti previsti

dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 10, comma 5, e il servizio civile non viene dichiarato operativo con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri, comunque da adottarsi non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, le funzioni amministrative per la gestione del servizio continuano ad essere svolte dagli organi attualmente competenti nel rispetto delle norme recate dalla presente legge.

2 In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente.

ART. 24.

1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.

 
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