Riportiamo, qui di seguito, il testo integrale della legge linguistica varata dal governo francese il 26 febbraio scorso. Una legge che viene definita dal Ministro della cultura e della francofonia Jacques Toubon, "di servizio e non di costrizione": a voi il giudizio.
REPUBBLICA FRANCESE
Ministero della cultura e
della francofonia
PROPOSTA DI LEGGE
relativa all'utilizzo della lingua francese
MOTIVAZIONE
La Costituzione formula il principio che la lingua della Repubblica è il francese.
Fin dall'ordinanza di Villers-Cotterêts del 1539 - la quale stabilisce che la giustizia è amministrata in francese - e la creazione dell'Accademia Francese nel 1635 - che ha dato alla nostra lingua un custode - la lingua francese, cemento dell'unità nazionale nonché elemento fondamentale del nostro patrimonio, è stata oggetto di politiche pubbliche.
La presente proposta di legge ha per scopo, traducendo il principio secondo il quale la lingua della Repubblica è il francese, di dare al nostro paese una legislazione linguistica più completa e più precisa di quella di cui disponeva finora.
E' altresì destinata a consentire alla Francia di assolvere meglio alla responsabilità che gli compete riguardo ad una lingua di cui è sorgente e che circa 50 paesi associati nelle istanze della francofonia hanno scelto di condividere.
Il testo si inserisce nel prolungamento della legge 31 dicembre 1975 sull'utilizzo della lingua francese: ha per vocazione di sostituirlo rafforzandone le disposizioni.
Precisa che l'utilizzo della lingua francese è obbligatorio in un certo numero di situazioni ed afferma cosi un diritto al francese per i consumatori, i lavoratori, il pubblico. L'emanazione di queste regole è accompagnata dai mezzi per farle rispettare.
La vigilanza riguardo alla lingua francese non pregiudica in nulla l'utilizzo delle lingue regionali e va di pari passo con l'apertura alle lingue e culture straniere. E' conforme al nostro impegno comunitario, in particolare alle disposizioni dell'articolo 128 del Trattato sull'Unione europea ed alle decisioni del Consiglio e della Commissione sopraggiunte dopo l'entrata in vigore del suddetto trattato.
Il progetto di legge precisa successivamente le condizioni nelle quali l'utilizzo del francese è obbligatorio affinché ai consumatori, ai lavoratori, agli utenti, al pubblico, sia garantita la comprensione delle indicazioni ad essi fornite ed affinché il francese sia naturalmente la lingua nella quale si svolgono le attività che si tengono sul territorio nazionale, in modo particolare l'insegnamento e le trasmissioni radiofoniche e televisive.
Prevede che la presentazione in lingua francese può sempre essere accompagnata da una traduzione in lingua straniera.
Gli articoli primo, 2 e 3 impongono l'uso del francese per la presentazione dei beni e servizi e per le procedure d'informazione destinate ai consumatori, cosi come per le scritte ed annunci fatti in luoghi aperti al pubblico e nei trasporti pubblici.
L'articolo 4 prevede che i contratti stipulati con persone pubbliche siano compilati in francese.
L'articolo 5 impone esigenze minime per l'organizzazione di congressi e convegni.
Gli articoli 6, 7 e 8 sono relativi alla tutela dei lavoratori e precisano che i contratti di lavoro, le offerte d'impiego e i documenti interni all'impresa, imposti ai lavoratori o a loro necessari per lo svolgimento del lavoro, siano compilati in francese.
L'articolo 9 afferma che la lingua dell'insegnamento è il francese.
Gli articoli 10 e 11 rendono l'uso del francese obbligatorio nelle trasmissioni e messaggi pubblicitari degli enti radiofonici e televisivi ed incaricano i suddetti enti di contribuire alla tutela ed alla promozione della lingua francese.
L'articolo 12 proibisce alle persone pubbliche, nonché alle persone morali di diritto privato incaricate di una missione di servizio pubblico, di fare uso di marchi recanti un espressione o un termine straniero.
Gli articoli da 13 a 18 prevedono un dispositivo di controllo tale da consentire una buona applicazione della legge: ritiro di eventuali sovvenzioni, intervento di ufficiali di polizia giudiziaria, di agenti incaricati dell'applicazione del codice del consumo e delle associazioni di difesa della lingua francese nel meccanismo di controllo, carattere d'ordine pubblico della legge. Le sanzioni penali applicabili, che saranno di natura contravvenzionale, saranno previste per decreto in Consiglio di Stato.
L'articolo 19 preserva il posto delle lingue regionali.
L'articolo 20 prevede i termini per l'entrata in vigore della legge, in particolare per la messa in conformità delle disposizioni relative alla pubblicità, agli annunci ed all'affissione.
Infine, l'articolo 21 prevede l'abrogazione della legge 31 dicembre 1975 relativa all'utilizzo della lingua francese, con scadenze diverse, ma coerenti con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
REPUBBLICA FRANCESE
Ministero della cultura e
della francofonia
PROPOSTA DI LEGGE
relativa all'utilizzo della lingua francese
Articolo primo.
Nell'indicazione, l'offerta, la presentazione, le istruzioni per l'uso o l'utilizzo, la descrizione della durata e delle condizioni di garanzia di un bene, di un prodotto o di un servizio, nonché nelle fatture e ricevute, l'utilizzo della lingua francese è obbligatorio.
Il ricorso ad ogni termine straniero o ad ogni espressione straniera è proibito quando esiste un espressione o un termine francese di pari senso, in particolare una espressione o un termine approvati nelle condizioni previste dalle disposizioni regolamentari relative all'arricchimento della lingua francese.
Le stesse disposizioni si applicano ad ogni pubblicità scritta, parlata o audiovisiva.
Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alla denominazione dei prodotti tipici ed alle specialità a denominazione straniera conosciuti da un vasto pubblico.
Art. 2.
Ogni scritta o annuncio affisso fatto in luogo aperto al pubblico o in un mezzo di trasporto pubblico e destinato all'informazione del pubblico deve essere formulato in lingua francese. Non può contenere né espressione, né termine straniero quando esiste un espressione o un termine francese di pari senso, in particolare un termine o una espressione approvati nelle condizioni previste dalle disposizioni regolamentari relative all'arricchimento della lingua francese.
Se la scritta compilata in violazione delle disposizioni suddette viene affissa da un terzo utilizzatore su un bene appartenente ad una persona pubblica, questa deve ingiungere all'utilizzatore di far cessare, a sue spese e nei termini da essa stabiliti, l'irregolarità constatata. Se l'ingiunzione non produce effetto, l'uso del bene può, tenuto conto della gravità dell'infrazione, essere ritirato al contravventore quale che siano le stipulazioni del contratto o i termini dell'autorizzazione ad esso rilasciata.
Art. 3.
In tutti i casi in cui i riferimenti, annunci e scritte previste agli artt. primo e 2 della presente legge siano accompagnati da traduzioni in una o più lingue straniere, la presentazione in francese deve essere leggibile, udibile o intelligibile quanto la presentazione in lingue straniere.
Un decreto in consiglio di Stato precisa i casi e le condizioni nelle quali si può derogare alle disposizioni del presente articolo nel campo dei trasporti.
Art. 4.
Qualunque ne siano l'oggetto e le forme, i contratti nei quali una persona pubblica francese è parte devono essere compilati in lingua francese. Non possono contenere né espressione né termine straniero quando esiste un espressione o un termine francese di pari senso, in particolare un termine o una espressione approvati nelle condizioni previste dalle disposizioni regolamentari relative all'arricchimento della lingua francese.
I contratti di cui al capoverso precedente stipulati con uno o più contraenti stranieri possono comportare, oltre alla stesura in francese obbligatoria, una o più versioni in lingua straniera facenti anche loro fede.
Una parte ad un contratto stipulato in violazione del capoverso primo non si potrà avvalere di una disposizione in lingua straniera la quale porterebbe pregiudizio a colui al quale essa viene opposta.
Art. 5.
Nessuna manifestazione, nessun convegno o congresso deve essere organizzato in Francia, da persone fisiche o morali di nazionalità francesi, senza che il francese possa essere utilizzato nelle comunicazioni e dibattiti. I documenti distribuiti ai partecipanti prima e durante la riunione per presentarne il programma devono essere compilati in francese e possono comportare delle traduzioni in una o più lingue straniere. Il testo delle comunicazioni in lingua straniera deve essere obbligatoriamente accompagnato perlomeno da un riassunto in francese.
Tali disposizioni non sono applicabili alle manifestazioni, convegni o congressi che riguardano solo stranieri, né alle manifestazioni di promozione del commercio estero della Francia.
Art. 6.
I tre ultimi capoversi dell'articolo L. 121-1 del codice del lavoro sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:
"Il contratto di lavoro accertato per iscritto viene compilato in francese. Non può contenere un espressione o un termine straniero quando esiste un espressione o un termine francese di pari senso, in particolare un termine o una espressione approvati nelle condizioni previste dalle disposizioni regolamentari relative all'arricchimento della lingua francese.
Quando l'occupazione oggetto del contratto può essere solo indicata con un termine straniero non avente corrispondente in francese, il contratto di lavoro deve comportare una spiegazione in francese del termine straniero.
Quando il lavoratore è straniero e il contratto viene accertato per iscritto, una traduzione del contratto viene compilata, a richiesta del lavoratore, nella lingua nazionale di costui. Ambedue i testi fanno fede in sede giudiziaria. In caso di discordanza tra i due testi, solo il testo compilato nella lingua del lavoratore straniero può essere invocato contro costui.
Il datore di lavoro non potrà valersi contro il lavoratore dei termini di un contratto di lavoro stipulato in violazione delle disposizioni del presente articolo, per quanto essi porterebbero pregiudizio a costui."
Art. 7.
I. Viene aggiunto all'articolo L. 122-35 del codice del lavoro un terzo capoverso che recita cosi:
"Il regolamento interno viene redatto in francese. Non può contenere un espressione o un termine straniero quando esiste un espressione o un termine francese di pari senso, in particolare un termine o una espressione approvati nelle condizioni previste dalle disposizioni regolamentari relative all'arricchimento della lingua francese. Può essere accompagnato da traduzioni in una o più lingue straniere."
II. Viene aggiunto, dopo l'articolo L. 122-39 del codice del lavoro, un articolo L. 122-39-1 che recita cosi:
"Art. L. 122-39-1. Ogni documento che comporta obblighi per il lavoratore o disposizioni la cui conoscenza è necessaria a costui per lo svolgimento del suo lavoro deve essere compilato in francese. Non può contenere un espressione o un termine straniero quando esiste un espressione o un termine francese di pari senso, in particolare un termine o una espressione approvati nelle condizioni previste dalle disposizioni regolamentari relative all'arricchimento della lingua francese. Può essere accompagnato da traduzioni in una o più lingue straniere."
III. Al primo e terzo capoverso dell'articolo L. 122-37 del codice del lavoro, le parole: "articoli L. 122-34 e L. 122-35" sono sostituite dalle parole: "articoli L. 122-34, L. 122-35 e L. 122-39-I".
IV. Viene aggiunto dopo l'articolo L. 132-2 del codice del lavoro, un articolo L. 132-2-I che recita cosi:
"Art. L. 132-2-1. Le convenzioni ed accordi collettivi di lavoro e le convenzioni d'impresa o di ditta devono essere compilati in francese. Ogni disposizione compilata in lingua straniera o contenente un espressione o un termine straniero quando esiste un espressione o un termine francese di pari senso, in particolare un termine o una espressione approvati nelle condizioni previste dalle disposizioni regolamentari relative all'arricchimento della lingua francese è inopponibile a colui al quale essa arrecherebbe un pregiudizio.
Art. 8.
Il capoverso 3·) dell'articolo L. 311-4 del codice del lavoro è sostituito dalle seguenti disposizioni:
"3·) Un testo compilato in lingua straniera o contenente termini stranieri o espressioni straniere, quando esiste un espressione o un termine francese di pari senso, in particolare un termine o una espressione approvati nelle condizioni previste dalle disposizioni regolamentari relative all'arricchimento della lingua francese.
Quando l'occupazione o il lavoro offerto può essere indicato solo con un termine straniero che non ha corrispondente in francese, il testo francese deve comportarne una descrizione sufficientemente dettagliata per non indurre in errore ai sensi del suddetto 2·).
Le prescrizioni dei due suddetti capoversi si applicano ai servizi da svolgere sul territorio francese, qualunque sia la cittadinanza dell'autore dell'offerta o del datore di lavoro, e ai servizi da effettuare fuori dal territorio francese quando l'autore dell'offerta o il datore di lavoro è francese, anche quando la conoscenza perfetta di una lingua straniera sarebbe un requisito per ottenere l'impiego proposto. Tuttavia, i direttori delle pubblicazioni principalmente redatte in lingua straniera possono, in Francia, ricevere offerte di lavoro compilate in questa lingua. Inoltre, le offerte di lavoro fatte all'intenzione esclusiva di cittadini stranieri possono essere compilate in lingua straniera."
Art. 9.
La lingua dell'insegnamento, degli esami e concorsi, nonché delle tesi e delle memorie negli istituti pubblici e privati di insegnamento è il francese, salvo eccezioni giustificate dalle necessità dell'insegnamento delle lingue e culture straniere o quando gli insegnanti sono professori stranieri, associati o invitati.
Le scuole straniere o specialmente aperte per accogliere studenti con cittadinanza straniera, cosi come gli istituti che elargiscono un insegnamento a carattere internazionale, non sono sottoposti a questo obbligo.
Art. 10.
Viene inserito al titolo II della legge n· 86-1067 del 30 settembre 1986, prima del capitolo primo, un articolo 20-1 che recita cosi:
"Art. 20-1. L'utilizzo del francese è obbligatorio nell'insieme delle trasmissioni e messaggi pubblicitari degli enti e servizi di radiodiffusione sonora o televisiva quale che sia il loro modo di diffusione o di distribuzione, ad eccezione delle opere cinematografiche ed audiovisive in versione originale.
L'obbligo previsto al precedente capoverso non è applicabile ai programmi, parti di programma o pubblicità che vi sono incluse, concepiti per essere trasmessi integralmente in lingua straniera o aventi una vocazione pedagogica, né alle ritrasmissioni di cerimonie culturali.
Le trasmissioni e messaggi pubblicitari di cui al primo capoverso del presente articolo, i doppiaggi di trasmissioni radiofoniche nonché i sottotitoli e doppiaggi di trasmissioni televisive non possono contenere né un espressione né un termine straniero quando esiste un espressione o un termine francese di pari senso, in particolare un termine o una espressione approvati nelle condizioni previste dalle disposizioni regolamentari relative all'arricchimento della lingua francese."
Art. 11.
La legge n· 86-1067 del 30 settembre 1986 relativa alla libertà di comunicazione è modificata nel modo seguente:
I. All'articolo 24-II, dopo le parole: "la tutela del pluralismo" sono inserite le parole: " - il rispetto della lingua francese e la diffusione della francofonia".
II. All'articolo 28, viene inserito dopo il capoverso 4·) un capoverso 4·) bis che recita cosi:
"4·) bis: Le disposizioni atte ad assicurare il rispetto della lingua francese e la diffusione della francofonia.".
III. All'articolo 33, viene inserito dopo il capoverso 2·) un capoverso 2·) bis che recita cosi:
"2·) bis: Le disposizioni atte ad assicurare il rispetto della lingua francese e la diffusione della francofonia.".
Art. 12.
I. L'uso di un marchio di fabbrica, di commercio o di servizio costituito da un termine straniero o da una espressione straniera è proibito alle persone morali di diritto pubblico quando esiste un termine francese o una espressione francese di pari senso.
Il divieto si applica alle persone morali di diritto privato incaricate di una missione di diritto pubblico, nell'adempimento di questa.
II. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai marchi utilizzati per la prima volta prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 13.
La concessione, da parte di enti ed istituti pubblici, di sovvenzioni di qualsiasi natura è subordinata al rispetto da parte dei beneficiari delle disposizioni della presente legge.
Ogni mancanza a questo rispetto può, dopo che l'interessato sia stato posto in condizione di presentare le sue osservazioni, comportare la restituzione totale o parziale della sovvenzione.
Art. 14.
Oltre agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria operanti in conformità delle disposizioni del codice di procedura penale, gli agenti elencati ai 1·), 3·) e 4·) dell'articolo L. 215-1 del codice del consumo sono abilitati alla ricerca ed accertamento delle infrazioni alle disposizioni dei testi assunti per l'applicazione dell'articolo primo della presente legge.
A tale scopo, gli agenti possono penetrare di giorno nei luoghi e veicoli elencati al primo capoverso dell'articolo L. 213-4 dello stesso codice e in quelli dove sono esercitate le attività di cui all'articolo L. 216-1, ad eccezione dei luoghi che sono anche ad uso abitazione. Possono richiedere di consultare i documenti necessari all'adempimento della loro missione, prenderne copia e raccogliere dopo convocazione o sul posto le informazioni e giustificazioni atte all'adempimento della loro missione.
Possono altresì prelevare campioni nelle condizioni previste dal decreto in Consiglio di Stato.
Art. 15.
Chiunque ostacoli in modo diretto o indiretto l'adempimento delle missioni degli agenti di cui al primo capoverso dell'articolo 14 o non mette loro a disposizione tutti i mezzi necessari a tal fine è passibile di una condanna a sei mesi di detenzione e di una multa di 50.000 f.
Art. 16.
Le infrazioni alle disposizioni dei testi assunti per l'applicazione della presente legge vengono accertate tramite verbali facenti fede fino a prova del contrario.
I verbali devono, pena il decadimento, essere indirizzati entro cinque giorni dalla loro chiusura al procuratore della Repubblica.
Una copia viene anche consegnata, negli stessi termini, all'interessato.
Art. 17.
Dopo l'articolo 2-13 del codice di procedura penale, viene inserito il seguente articolo 2-14:
"Art. 2-14. Ogni associazione regolarmente denunciata che si propone per statuto la difesa della lingua francese e che rientra nelle condizioni stabilite per decreto in Consiglio di Stato può esercitare i diritti riconosciuti alla parte civile per quanto riguarda le infrazioni alle disposizioni dei testi presi per l'applicazioni degli articoli 1, 2, 3, 5 e 8 della legge n·........ del ........ relativa all'utilizzo della lingua francese."
Art. 18.
Le disposizioni della presente legge sono di ordine pubblico. Esse si applicano ai contratti stipulati posteriormente alla sua entrata in vigore.
Art. 19.
Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio della legislazione e della regolamentazione relativa alle lingue regionali.
Art. 20.
Le disposizioni dell'articolo primo entreranno in vigore alla data di pubblicazione del decreto in Consiglio di Stato che definisce le infrazioni alle disposizioni di questi articoli, e non oltre dodici mesi dalla sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.
Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge entreranno in vigore sei mesi dopo l'entrata in vigore dell'articolo primo.
Art. 21.
La legge n· 75-1349 del 31 dicembre 1975 relativa all'utilizzo della lingua francese viene abrogata, tranne i suoi articoli da 1 a 3 che saranno abrogati a partire dall'entrata in vigore dell'articolo primo della presente legge e il suo articolo 6 che sarà abrogato alla data di entrata in vigore dell'articolo 2 della presente legge.