(a cura del Prof. Giandonato Caggiano)
Emma Bonino, nel febbraio scorso, aveva firmato un appello rivolto a "tutte le coscienze libere perché - nel rispetto di ciascuna convinzione, religione, impegno civile e politico - con la loro adesione premano per ottenere l'immediata operatività del Tribunale ad hoc sui crimini nell'ex Jugoslavia, fondamento politico del Tribunale permanente, strumento di diritto internazionale obbligatorio che sanzioni, ovunque accadano, le violazioni dei diritti umani, vera minaccia alla pace. E' questo l'ammonimento che viene all'Europa e alla Comunità internazionale dalla tragedia criminale della ex Jugoslavia: NON C'E' PACE SENZA GIUSTIZIA".
L'appello contiene i seguenti obiettivi:
a) che la V Commissione dell'Assemblea Generale dell'Onu approvi
come primo atto il bilancio preventivo del Tribunale ad hoc,
presentato dal Segretario Generale come parte integrante del
bilancio regolare delle Nazioni Unite (la V Commissione è
riunita in questi giorni e ha tempo 2 settimane, a partire dal
21 marzo, per approvare il finanziamento del Tribunale ad hoc,
n.d.r.);
b) che il Consiglio di Sicurezza non si sottragga alla sua
responsabilità di nominare immediatamente il nuovo Pubblico
Ministero;
c) che l'International Law Commission (Commissione del Diritto
Internazionale) abbia al primo punto dell'ordine dei lavori
della sua prossima sessione (si riunisce il 2 maggio per
concludere i suoi lavori alla fine di luglio, n.d.r.) il
completamento dello Statuto del Tribunale Internazionale
Permanente e lo trasmetta all'Assemblea Generale;
d) che l'Assemblea Generale - una volta ricevuto lo statuto - nel
corso della sua 49a sessione (settembre-dicembre 1994) - lo
discuta e lo approvi, decidendo di convocare una conferenza
internazionale istitutiva del Tribunale permanente, sotto gli
auspici delle Nazioni Unite e in occasione del loro
cinquantenario.
Giandonato Caggiano, direttore della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale e i suoi collaboratori hanno scritto una prima "memoria" sul tema del Tribunale Penale Internazionale. La lunghezza è compensata dall'utilità.
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Il Tribunale penale internazionale
Campagna dei Parlamentari iscritti al Partito Radicale
"Non c'é pace senza giustizia"
affinché i loro Governi nazionali agiscano coerentemente per la istituzione di una giurisdizione permanente sui crimini internazionali
(49a sessione dell'Assemblea generale)
(ottobre-dicembre 1994)
La Campagna del Partito Radicale si propone di esercitare nel 1994 un'influenza decisiva sui governi, affinché l'Assemblea Generale discuta la creazione del Tribunale penale internazionale come primo segmento di giustizia internazionale insieme al Tribunale internazionale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia.
La questione é all'ordine del giorno nella prossima sessione (maggio - luglio 1994) della Commissione del Diritto Internazionale, organo ausiliario dell'Assemblea Generale che ha il compito di preparare le decisioni dell'Assemblea in materia di sviluppo progressivo e codificazione del Diritto Internazionale.
La Commissione del Diritto Internazionale discuterà se farne un organo giudiziario nel sistemadelle Nazioni Unite, come la Corte Internazionale di Giustizia.
Il Tribunale Penale Internazionale potrà avere natura di organo ausiliario delle N.U. e il suo Statuto potrà essere oggetto di una Risoluzione dell'Assemblea Generale, ma in quanto istituzione su base convenzionale sarà necessaria una volontà espressa delle parti contraenti. Inoltre il Consiglio di Sicurezza potrebbe demandare, di volta in volta, il giudizio su alcuni crimini internazionali, commessi in situazioni che pongono in crisi la pace e la sicurezza internazionale.
Per quanto riguarda le procedure di lavoro dell'Assemblea Generale occorre ricordare che i risultati (contenuti nel Rapporto finale della Commissione del diritto internazionale) vengono discussi nella 6· Commissione dell'Assemblea generale, poiché i lavori in seduta plenaria sono riservati ai discorsi dei Ministri degli esteri sui temi di interesse generale delle N.U. e solo alla formale adozione delle Risoluzioni. In quell'occasione si svolgono solo le Dichiarazioni finali degli Stati senza alcun dibattito sui contenuti della Risoluzione.
E' opportuno pertanto svolgere un lavoro di mobilitazione sul tema in questione nell'ambito della 6· Commissione alla quale partecipano in genere giuristi o funzionari-diplomatici di rango medio. Il dibattito sul Tribunale penale internazionale si svolgerà nell'arco di una settimana/10 giorni, nel contesto della discussione del rapporto della Commissione del diritto internazionale.
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Premessa STORICA
L'idea di istituire una Corte penale internazionale esiste già dal 1899. Dopo la prima guerra mondiale, il Trattato di Versailles del 1919 stabilì che il Kaiser e gli altri militari accusati di reati di guerra avrebbero dovuto essere processati, ma non ci fu, da parte degli Alleati, la volontà politica di farlo. Anche la decisione di punire i responsabili del genocidio del popolo armeno venne poi annullata.
Da quando si è affermato il divieto dell'uso della forza nelle relazioni internazionali è apparso chiaro che la guerra, estremo mezzo di confronto tra le ragioni di Stato e gli egoismi dei popoli, non poteva costituire un alibi per gli ufficiali-organi di uno Stato per giustificare comportamenti crudeli e disumani (crimini di guerra).
Alla fine della seconda guerra mondiale la Comunità mondiale imponeva il processo ai responsabili della guerra, dei reati di guerra e dei reati contro l'umanità a essa conseguenti. Le esperienze di Norimberga e Tokyo rimasero però isolate, mentre aumentava la criminalità internazionale e transnazionale. Da allora è continuato ad aumentare il numero delle vittime delle varie guerre, scoppiate in diverse parti del mondo e si è registrato altresì un notevole aumento di gravi violazioni dei diritti umani.
Con il sistema delle Nazioni Unite emersero anche le ipotesi estreme della violenza perpetrata con l'aggressione e con minacce alla sicurezza ed alla pace. Nel secondo dopoguerra si affermarono anche più precisamente le ipotesi giuridiche del genocidio e di altri crimini contro l'umanità (atti di pirateria aerea o marittima, aparthaid, crimini contro i diplomatici, presa di ostaggi).
Basti solo ricordare che in Cambogia il regime dei Kmer rossi ha causato 2 milioni di morti e la guerra di indipendenza del Bangladesh è costata a questo paese oltre un milione di morti.
Moltissime altre ipotesi di comportamenti degli individui hanno oggi una rilevanza internazionale; ripugnano alla coscienza comune della prevalenza degli Stati e meriterebbero, quindi, sanzioni irrogate tramite procedure internazionali da un Tribunale universale.
Oggi, per casi così tragici, e contro la criminalità organizzata internazionale, contro il traffico di stupefacenti, contro il traffico internazionale di minori, e contro tante altre attività criminose a carattere nazionale e transnazionale, contro il terrorismo internazionale nelle sue tragiche manifestazioni, il Tribunale Penale Internazionale potrebbe servire ad affermare la vita del diritto e l'esistenza di una Società internazionale fondata sul diritto.
Altrimenti a duemila anni dalla diffusione della cultura del diritto romano e del diritto naturale prevarranno ancora le dinamiche classiche delle società primitive: la legge del più forte, del clan, dell'etnia, dei governi sanguinari.
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BOZZA di mozione da presentare nei Parlamenti nazionali
Considerato:
che occorre creare un primo nucleo di giustizia internazionale nei confronti degli individui che si macchino di crimini crudeli ed insopportabili;
che la Comunità internazionale é ancora incapace di agire unitariamente nelle crisi internazionali;
che é indispensabile che essa dimostri di avere una comune considerazione della dignità umana senza connivenze e complicità con gli autori dei più gravi crimini;
che occorre che sia rispettata un'assoluta neutralità ed oggettività nell'esercizio della giustizia internazionale quale che sia la parte del mondo e gli Stati nei quali i crimini internazionali vengano perpetrati;
che Norimberga è stata l'invenzione delle potenze vincitrici ed il Tribunale per i crimini nella ex Jugoslavia rappresenta l'opera unica di giustizia internazionale del Consiglio di Sicurezza,
che non é possibile immaginare uno sviluppo sostenibile per le future generazioni in un mondo senza giustizia;
che da molti anni vengono dedicate discussioni alla compilazione di un Codice di crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità (progetto di un grande Codice penale internazionale);
che l'Assemblea Generale nel 1993 ha conferito priorità per i lavori della Commissione del diritto internazionale alla elaborazione di uno Statuto al fine della istituzione di un Tribunale internazionale permanente nella prossima Assemblea del 1994;
impegna il Governo
ad assumere tutte le opportune iniziative istituzionali e diplomatiche, affinché l'Assemblea generale nella sua 49 sessione risolva le questioni politiche eventuamente ancora aperte e prenda la decisione di istituire il Tribunale permanente internazionale.
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PROMEMORIA
sulla posizione attuale degli Stati
per condurre un'azione nei confronti dei singoli Governi
anche attraverso la presentazione di documenti, con osservazioni critiche, agli ambasciatori in Italia e in altri paesi, da parte di iscritti al Partito Radicale.
La creazione di un Tribunale penale internazionale ha sollevato numerose questioni d'ordine politico e tecnico-giuridico che occorre esaminare, analizzare e discutere con i rappresentanti dei Governi degli Stati membri delle Nazioni Unite.
Si devono superare le difficoltà e le obiezioni di carattere tecnico mobilitando immaginazione, passione civile e lotta per il diritto attraverso gli strumenti del partito transnazionale. Si deve insistere affinché la Commissione del diritto internazionale porti a termine nella prossima Sessione del 1994 la elaborazione dello Statuto del Tribunale penale internazionale. L'Assemblea generale del 1994 deve adottare poi con una risoluzione lo Statuto e contribuire così al primo frammento giudiziario dell'ordinamento giuridico internazionale.
Per una migliore comprensione delle posizioni degli Stati e azione di stimolo e di proposta occorre sintetizzare le posizioni espresse nella Sesta commissione dell'Assemblea generale del 1993. (Si dovranno poi analizzare le affermazioni contenute nelle risposte scritte inviate dagli Stati - il termine era il 15 febbraio scorso, n.d.r. - appena saranno pubblicate).
Alcuni delegati hanno formulato riserve e hanno espresso una serie di dubbi sulla "fattibilità" del Tribunale. Hanno posto l'accento sulle difficoltà derivate dalla sovranità degli Stati, sulle relazioni tra diritto internazionale e diritto nazionale; sulla esistenza del principio "giudicare o estradare", principio che consente, una volta catturato il presunto colpevole, di giudicarlo là dove si trova o nel Paese dove è più giusto che venga giudicato, considerati i legami tra il crimine commesso e quell'ordinamento giuridico.
E' importante far crescere il consenso sulle seguenti questioni legate alla creazione del Tribunale: chi sarà legittimato ad adire il Tribunale, quali Stati dovrebbero dare il loro assenso affinché il Tribunale abbia competenza sull'individuo accusato di un crimine, quale sarà la legge applicabile, che relazione esisterà tra il Tribunale e il Consiglio di Sicurezza, come converrà definire le procedure relative ad eventuali risarcimenti.
Posizioni degli Stati espresse nella Sesta Commissione dell'Assemblea generale
PARERE FAVOREVOLE
Algeria, Australia, Austria, Bharein, Canada, Cecoslovacchia, Cipro, Croazia, Egitto, Federazione della Russia, Germania, Giamaica, Gran Bretagna, Grecia, Guinea, India, Iran, Irlanda, Italia, Malta, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Panama, Polonia, Romania, Senegal, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Svizzera (Osservatore), Tailhandia, Trinidad, Tunisia, Turchia, Uruguay, Vanuatu, Venezuela.
PARERE ARTICOLATO
Cile.
PARERE CAUTO
Bielorussia, Francia, Giappone, Marocco, Nigeria, Pakistan, Siria, Stati Uniti, Ungheria.
PARERE CONTRARIO
Brasile, Cina, Cuba, Israele.
LE POSIZIONI PIU' NEGATIVE
Cina
Il rappresentante cinese alla VI commissione dell'Assemblea generale ha esposto quelle che vengono considerate "difficoltà pratiche insormonatabili" per la creazione di un Tribunale, pur riconoscendo che rappresenterebbe una forma di cooperazione internazionale efficace per lottare contro la criminalità internazionale. Tuttavia affermava che in questo caso "l'opportunità non coincideva necessariamente con la fattibilità". Gli Stati di regola, esigerebbero che i presunti colpevoli siano tradotti davanti ai loro tribunali nazionali e sarebbero poco propensi a rinunciare alla loro competenza in materia penale o ad accettare che essa venga limitata. Ha ricordato a questo riguardo che la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio e la Convenzione internazionale sull'eliminazione e la repressione del crimine di apartheid anche se si riferiscono alla possibilità di far giudicare i crimini in questione da un Tribunale Penale Internazionale, non ne hanno previsto la costituzione. Il prog
etto di statuto di una Corte penale internazionale elaborato nel 1953 era restato, per diverse ragioni, senza seguito. Il solo principio sul quale i paesi erano riusciti a mettersi d'accordo, per lottare contro i crimini internazionali, era il regime di competenza universale consistente nel " giudicare o estradare".
Nonostante il nuovo clima di relazioni internazionali faciliti la creazione di un Tribunale penale internazionale, i problemi possono essere accresciuti dall'indipendenza e l'imparzialità del Tribunale, tenuto conto della "dinamica" della politica internazionale. Le disposizioni riguardanti la composizione del Tribunale, il regolamento interno, i principi generali del diritto penale non sarebbero sufficienti a regolamentare la questione. Anche la decisione di portare gli individui in giudizio rischia di urtarsi contro serie difficoltà pratiche, in ragione del fatto che la maggior parte dei crimini previsti, salvo i crimini di guerra e il traffico internazionale di stupefacenti, non possono essere perpetrati che dagli Stati. Se la responsabilità penale si applica agli individui, è tuttavia probabile che alcuni faranno parte della classe dirigente e diplomatica. E' legittimo aspettarsi che uno Stato parte dello statuto di un Tribunale con competenza esclusiva e obbligatoria, si rimetta al Tribunale perché giud
ichi il suo capo di stato o di governo o altri alti responsabili civili o militari?
I Tribunali di Norimberga e di Tokio non offrono un esempio a cui ci si può ispirare, perché si tratta di tribunali ad hoc creati nel contesto internazionale particolare dell'epoca. Sarebbe praticamente impossibile (a meno di ricorrere alla forza con tutte le sofferenze che comporterebbe alla popolazione innocente del paese in questione) di catturare per giudicare gli individui colpevoli di crimini internazionali che fossero fuggiti
E' inoltre estremamente difficile, tenuto conto delle differenze dei sistemi nazionali di giustizia penale e delle differenti concezioni nazionali della pena mettere a punto delle regole uniformi accettabili nelle pene applicabili ai crimini internazionali. Difficoltà analoghe si pongono egualmente nell'esecuzione delle sentenze e nell'applicazione delle pene.
Israele
Il Rappresentante israeliano alla VI commissione ha sottolineato che non si può stabilire un confronto tra il contesto politico attuale e il contesto politico nel quale i Tribunali di Norimberga e di Tokio sono stati creati dopo la Seconda guerra mondiale. Le potenze alleate avevano, a giusto titolo, creato un Tribunale ad hoc a Norimberga dopo la seconda guerra mondiale allo scopo di giudicare i principali responsabili della guerra e gli autori di altri crimini contro l'umanità. Non si può non accorgersi che il processo di Norimberga si svolgeva in circostanze radicalmente differenti. Tutti i membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite rappresentati a Norimberga erano d'accordo sul carattere odioso e barbaro dei crimini che erano chiamati a giudicare. Gli accusati erano nelle mani delle Potenze alleate, e non si poneva il problema di conoscere come e da chi essi sarebbero stati giudicati ; inoltre non si poneva il problema del luogo di celebrazione del processo perché i giudici rappresentavano le vittime
. Il III Reich aveva capitolato senza condizioni e gli inquisiti erano suoi cittadini.
Dopo più di 40 anni di discussione, la Comunità internazionale non è ancora riuscita ad accordarsi su un codice di crimini internazionali. Il codice di crimini adottato in prima lettura dalla Commissione del Diritto Internazionale comprende alcuni crimini che possono essere considerati minori in rapporto alle atrocità di cui erano accusati i nazisti. Si invita pertanto la Commissione a riesaminare il problema dei reati che devono figurare nel Codice e di includervi solo i crimini più gravi quelli che la Comunità internazionale riconosce come crimini contro la pace e contro l'umanità.
Inoltre gli Stati non disposti a perseguire alcuni criminali, non saranno neanche disposti a presentarle in giudizio davanti un Tribunale penale internazionale. Nessuno dovrebbe poi essere portato davanti un Tribunale penale internazionale sulla sola base di una denuncia che non sia fondata su fatti debitamente provati da uno Stato al di fuori delle procedure di estradizione ed eventualmente anche in violazione dei suoi diritti civili e politici.
Si dovrà pertanto mettere a punto un meccanismo che garantisca che tale Tribunale sia realmente al servizio della giustizia internazionale e non venga utilizzato da Stati irresponsabili a fini politici.
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QUESTIONI APERTE (si segnalano solo alcuni Stati le cui posizioni sono indicative degli schieramenti in campo)
STRUTTURA
Permanente:
La maggior parte degli Stati
Ad hoc:
Autralia
Bielorussia
Croazia
Federazione Russa
Francia (opportuna la nomina di almeno un rappresentante per ogni
Paese, data la diversità dei vari sistemi penali)
Italia (meglio con una lista permanente piuttosto che con una
struttura sempre in funzione)
GIURISDIZIONE
Concorrente:
Australia
Federazione di Russia
Francia
Gran Bretagna
Brasile (difficoltà di definizione dei criteri per la soluzione
dei conflitti)
Esclusiva:
Algeria
Volontaria:
(dopo l'entrata in vigore dello statuto occorre un atto ulteriore per ciascuno Stato)
Australia
Bielorussia
Francia
Brasile
Obbligatoria:
Algeria
Italia
GIURISDIZIONE
RATIONAE MATERIAE
(collegamento con un futuro codice penale internazionale)
Algeria (crimini definiti nel Codice penale internazionale - Il
Tribunale non deve occuparsi di crimini di minore
importanza)
Australia (crimini definiti in Trattati internazionali esistenti e
nel futuro codice. Il Tribunale non deve occuparsi di
reati minori collegati al traffico di stupefacenti)
Canada (crimini definiti in Trattati multilaterali esistenti e
nel codice quando entrerà in vigore)
Croazia (crimini di guerra, crimini contro l'umanità e il
diritto internazionale, crimini di genocidio)
Fed.Russa (crimini definiti in Trattati multilaterali esistenti e
nel codice quando entrerà in vigore)
Francia (Stati liberi di specificare i crimini per i quali
accettano la giurisdizione del Tribunale. Crimini
definiti in Trattati predeterminati - Nullum crimen sine
lege)
Cina (solo crimini più gravi: aggressione, apartheid,
genocidio, terrorismo di Stato, infrazioni alle leggi di
guerra e seri casi di traffico di droga.)
Gran Bretagna (solo crimini espressamente previsti)
Italia (tutti i Trattati internazionali in vigore)
GIURISDIZIONE
RATIONAE PERSONAE
Australia
Bielorussia
Federazione Russa
Francia (é necessario il consenso dello Stato in cui il crimine
é stato commesso, dello Stato di cittadinanza
dell'accusato, dello Stato vittima o di cittadinanza
della vittima del reato)
STATUTO CON UN TRATTATO MULTILATERALE
Bielorussia
Algeria
Federazione di Russia
Francia
Gran Bretagna
Italia
COLLEGAMENTO FRA IL TRIBUNALE E IL CODICE DEI CRIMINI
Sì:
Algeria
Brasile
NO:
Australia
Canada
Federazione di Russia
Francia
Gran Bretagna
Italia