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Conferenza Partito radicale
Partito Radicale Radical Party - 16 aprile 1997
Sesso e discriminazione/Corte Europea

Articolo riportato dalla rivista IGLHRC Action Alert di San Franciscod

(INTERNATIONAL GAY AND LESBIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION -

IGLHRC - EMERGENCY RESPONSE NETWORK: Vol. VI, Number 2

Action Alerts "SM SPANNER WRENCHEDBY EURO COURT")

Caso "S-M Spanner" la Corte Europea emula quella del Regno Unito

Il 19 Febbraio 1997, la Corte Europea dei Diritti Umani ha deliberato all'unanimita che i governi degli Stati dell'Unione hanno il diritto di regolamentare i danni fisici e determinarne il livello nell'ambito delle attivita sessuali consensuali, la dove sarebbe ravvisabile una seria minaccia per la salute pubblica. La IGLHRC e' stata profondamente scossa da questa recente decisione sulla questione Laskey, Jaggard & Brown contro il Regno Unito. La consensuale pratica sadomasochistica tra adulti non e' infatti inclusa tra i reati criminali, essa fa invece parte di quella larga sfera delle concezioni filosofiche e sessuali espresse all'interno delle pratiche sessuali tra adulti. Conseguentemente, questa pratica invece di entrare a far parte della legislazione statale del Regno Unito dovrebbe essere protetta come sfera dell'attivita privata.

Ed il fatto che le videocassette presentate dall'accusa come asse centrale delle evidenze siano risultante acquisite sotto dubbiose ed illegali circostanze e' un ulteriore prova delle serie violazioni alla sfera privata verificatesi in questo caso.

La forte delusione derivata dalla decisione della Corte Europea e' stata il culmine di una lunga battaglia durata piu di dieci anni ed iniziata nel 1985 (Operazione Spanner nel Regno Unito) con l'arresto di 16 uomini nel Regno Unito, per consensuali pratiche sadomasochistiche (SM). Il 19 Dicembre del 1990, gli accusati furono condannati ad un minimo di due anni e mezzo ad un massimo di quattro anni di prigione. Il 14 Dicembre 1992, tre dei sedici uomini condannati, Colin Laskey, Roland Jaggard ed Anthony Brown decisero di ricorrere alla Commissione Europea sui Diritti Umani contro la sentenza emessa nel Regno Unito. Nel Dicembre del 1995, la Commissione riferi il caso alla Corte Europea sui Diritti Umani la quale delibero nell'Ottobre del 1996 e nel Gennaio del 1997.

Importanti casi nella legislazione del Regno Unito fanno pensare che questo caso sia stato trattato, sia dal giudice istruttore che dalla corte, con una atteggiamento estremamente discriminatorio se paragonato a casi simili dove coppie eterosessuali erano coinvolte. Particolarmente, ad un caso verificatosi nel 1996 e conosciuto come "R. contro Wilson," un uomo condannato per aggressione per avere inciso -- con consenso della parte -- le sue iniziali nelle natiche della moglie; la Corte di Appello del Regno Unito in quel caso capovolgeva la sentenza trovando il fatto "coperto dalla 'privacy' della vita coniugale." Quel tipo ti pregiudizio "omofobico" che ha accompagnato l'azione dell'accusa nel caso Spanner e' una conclusione, rinforzata dal linguaggio adottato dalla Corte del Regno Unito, e riportato, senza nessun tipo di commento nella decisione della Corte Europea -- linguaggio preoccupato dalla possibile minaccia di "proselitismo" dell'omosessuale del sadomasochismo, cosi' come la ricorrente affermazione

che la difesa "faceva opera di reclutamento". Irrilevanti riferimenti alla epidemia dell'AIDS/HIV, riportati nella decisione della Corte, sembravano motivati, semplicemente, dall'omosessualita dei difesi - questo nonostante la consapevolezza che criminalizzare le attivita sessuali consensuali non fa altro che spingere "underground" tali attivita, rendendo ancora piu difficoltosa la distribuzione di materiale informativo.

Questa normativa contravviene diverse misure antidiscriminatorie incluse in numerose convenzioni internazionali [Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR), Articolo 2 a e la Convenzione Internazionale per i diritti Civile e Politici (ICCPR), Articolo 2] cosi come il diritto ad eguale protezione sotto la legge [UDHR, Articolo 7]; e tale da mettere in risalto un doppio parametro nell'applicazione a livello nazionale e regionale delle leggi sulle minoranze sessuali. Inoltre limita il diritto alla "privacy" garantito dalla convenzione Europea, Art.8. Ed ancor piu potrebbe limitare o mettere in pericolo altri diritti. Per esempio, il generale riconoscimento del diritto di libera associazione ed espressione

che consente agli adulti la possibilista di esprimere la loro sessualita e le loro concezioni filosofiche in contesti diversi. Cosi come l'omosessualita, la pratica consensuale del sadomasochismo e' un aspetto di tale liberta di esercizio e associazione: qualsiasi tipo

di regolamentazione o restrizione da parte di uno Stato dovrebbe essere motivata da bisogni ed interessi reali e non da un semplice e vago riferimento alla "morale pubblica" invocata dal Regno Unito.

Questa decisione rappresenta un pericoloso precedente in quanto una minoranza sessuale (definita in base alla sua identita ed attivita sessuale) potrebbe essere discriminata a causa delle sue pratiche sessuali, a discrezione di una maggioranza. Non e assolutamente accettabile sotto nessun principio democratico in nessuna societa civile che una designata e ben precisa "morale" anche se maggioritaria abbia il diritto legale di imporre la propria sessualita o le proprie "anzie morali" a nessun cittadino adulto di qualsiasi paese, specialmente davanti ad un esempio evidente di consensuale partecipazione ad una azione.

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