(intervento di Edmondo Bruti Liberati, sostituto procuratore generale di Milano - "Sole24ore" del 27/01/98)"Negli Stati Uniti il ministro della Giustizia riveste anche la carica di "attorney general", il vertice del sistema del Pubblico ministero federale. Gli "Us attorney", per i 91 distretti federali, sono nominati dal presidente e confermati dal Senato. Quando viene eletto un nuovo presidente, in particolare se proviene dall'altro partito, è prassi che gli Us attorney presentino le dimissioni. Il presidente Bush, nel corso del suo mandato,nominò 77 Us attorney, che furono sostituiti da Clinton. Quando si prospetti un'indagine a carico di esponenti di vertice del Governo federale e dunque un possibile conflitto di interessi, viene nominato uno "special prosecutor" (chiamato anche "independent counsel") estraneo alla struttura che fa capo al ministro della Giustizia. Tradizionalmente era lo stesso Presidente a nominare come special prosecutor una personalità di sicuro prestigio e indipendenza. Nel caso Watergate Nixon nominò Archibald Cox, un professore di Harvard, ma nell'ottobre 1973 lo revocò, perchè troppo i
ncisivo. Per Nixon fu l'inizio della fine: per evitare di essere sottoposto all'impeachment, si dimise. Questa vicenda non è rimasta senza conseguenze, poichè nel 1978 è stato adottato l'Ethics in Governement Act, che ha anche disciplinato in modo più preciso la figura dello special prosecutor.
Nel caso di accuse di rilievo penale che investano alti livelli del Governo, il ministro della Giustizia, operando nella sua veste di attorney general, ha novanta giorni di tempo per condurre un accertamento preliminare, senza disporre una vera e propria indagine. Al termine il caso viene trasmesso a una speciale sezione della Corte di appello di Washington: l'attorney general può comunicare la sua decisione di archiviare il caso (e la Corte non può rimetterla in discussione, ma naturalmente opera il penetrante controllo politico del Congresso e dell'opinione pubblica) oppure, se ritiene necessaria un'indagine preliminare, chiede alla Corte di nominare uno special prosecutor. La scelta è affidata a un collegio di tre giudici scelti dal presidente della Corte suprema; il collegio definisce anche i limiti dell'indagine. Questa disciplina è stata sempre prorogata e tra il 1978 e il 1992 vi sono stati tredici casi di ricorso a uno special prosecutor. Il caso più noto è quello Iran-Contras, che ha portato a diver
se condanne a patteggiamenti; peraltro,la condanna dei due principali imputati Oliver North e John Poindexter fu annullata in appello e infine la loro posizione fu chiusa conun provvedimento di grazia di Bush nel 1992.
La vicenda successiva ci porta all'attualità; nel 1994 di fronte alle accuse rivolte a Clinton per il caso Whitewater, dopo un'iniziale resistenza da parte del ministro della Giustizia euna fase intermedia affidata allo special counsel Robert Fiske, è stato designato come special prosecutor Kenneth Starr, già "solecitor general" durante l'amministrazione Bush e noto militante repubblicano.
Anche i sistemi giudiziari dei singoli Stati ricorrono talora a figure analoghe, quando si ponga un conflitto di interessi con l'attorney statale; nello Stato di New York vi è una lunga tradizione di nomina di special prosecutor per le indagini sui casi di corruzione di pubblici funzionari.
Il sistema americano fondato sulla responsabilità politica della pubblica accusa, direttamente dipendente dall'Esecutivo e che ignora il principio di obbligatorietà dell'azione penale, come si vede ha posto in essere un importante correttivo per garantire che l'<> (James B. Stewart, "The Prosecutors", Simon and Shuster 1987, pagg. 296),per assicurare cioè l'eguaglianza di tutti di fronte alla legge. Questo correttivo è reso efficace dalla prassi, indiscussa e insuperabile, che vuole lo special prosecutor scelto tra gli esponenti del partito all'opposizione. Insomma quando la proclamazione di principio dell'indipendenza della giustizia rischia di essere vanificata dalla struttura organizzativa della pubblica accusa è su quest'ultima che si interviene. Il saggio fondamentale di K.J.Harringer sul tema di cui ci occupiamo porta appunto come titolo "Independent Justice" e come sottotitolo "The Federal Special Prosecutor in American Politics".
A completare il quadro occorre ricordare che non costituisce una novità il fatto che caduta l'accusa principale vi sia una condanna per falsa testimonianza. Il fatto è che negli Usa ci si aspetta che il testimone che giura di dire la verità, nei casi civili come nei processi penali, dica, appunto, la verità; e che nessuno tenti di intralciare il corso della giustizia o, come diremmo noi, di inquinare le prove. Le tradizioni, i sistemi processuali e le prassi sono molto distanti. Ma una riflessione sui valori di fondo che istituti e procedure tutelano può essere utile anche a noi.".