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Conferenza Partito radicale
Partito Radicale Centro Radicale - 1 luglio 1998
Algeria: estratti della legge nr 91-05

Estratti dalla legge nr 91-05 del 16 gennaio 1991:

Art. 4: Le amministrazioni pubbliche, le istituzioni, le imprese e le associazioni, di qualsivoglia natura, sono tenute ad usare la sola lingua araba nell'insieme delle loro attività come la comunicazione, la gestione amministrativa, finanziaria, tecnica e artistica.

Art. 5: Tutti i documenti ufficiali, i rapporti e i verbali delle amministrazioni pubbliche, delle istituzioni, delle imprese e delle associazioni sono redatti in lingua araba. L'uso di qualunque lingua straniera nelle deliberazioni, e nei dibattiti delle riunioni ufficiali è vietato.

Art. 17: I filmati cinematografici e/o televisivi come pure le trasmissioni culturali e scientifiche sono diffusi in lingua araba o tradotti o doppiati.

Art. 20: Con riserva di una trascrizione estetica e di una espressione corretta, le insegne, i cartelli, gli slogan, i simboli, i tabelloni pubblicitari oltre che ogni insegna luminosa, scolpita o incisa indicante uno stabilimento, un organismo, un'impresa o un locale e/o recante menzione dell'attività che vi si esercita sono espressi nella sola lingua araba.

Si puo' far uso di lingue straniere parallelamente all'arabo nei centri turistici riconosciuti.

Art. 30: Ogni violazione alle disposizioni della presente legge costituisce una grave infrazione che comporta sanzioni disciplinari.

Art. 33: I responsabili delle imprese private, i commercianti e gli artigicani che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono passibili di ammenda da 1.000 a 5.000 dinari. In caso di recidiva, si procede alla chiusura temporanea o definitiva del locale o dell'impresa.

Art. 34: Le associazioni a carattere politico che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono passibili di una ammenda da 10.000 a 100.000 dinari. In caso di recidiva vengono loro applicate le disposizioni dell'art. 33 della legge nr 89-11 del 5 luglio 1989 relativa alle associazioni a carattere politico.

Art. 39: E' fatto divieto agli organismi ed alle imprese di importare attrezzature di informatica e di telex e qualunque attrezzatura destinata alla battitura di testi e alla stampa che non contengano caratteri arabi.

 
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