Per completezza d'informazione, riporto il contenuto dell'art. 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (legge sulla cittadinanza):"Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato".