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Conferenza Partito radicale
Partito Radicale Centro Radicale - 13 ottobre 1999
PE/Overbboking/Interrogazione scritta prioritaria di Benedetto Della Vedova alla Commissione e risposta della Commissione

INTERROGAZIONE SCRITTA PRIORITARIA ALLA COMMISSIONE

oggetto: COMPAGNIE AEREE E REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI OVERBOOKING

autore: Benedetto DELLA VEDOVA

depositata: 27.08.99

In maniera sempre più frequente, in particolare durante i periodi estivi, e con sempre maggiori svantaggi per l'utente/consumatore/viaggiatore, le compagnie aeree, ivi comprese compagnie dell'Unione europea, praticano l'overbooking (la vendita di posti-viaggio superiore ai posti effettivamente disponibili sul volo) in base alla quale il personale della compagnia decide, secondo criteri del tutto oscuri, dell'imbarco dei viaggiatori malgrado questi possiedano un regolare titolo di viaggio, obbligando il consumatore-viaggiatore a soste impreviste e spesso assai lunghe, a spese aggiuntive non previste e, spesso, non rimborsate dalle compagnie, nonché a problemi derivanti dal mancato ritorno al momento prescelto. Tale frangente rappresenta un problema notevolmente maggiore se si verifica su voli che collegano le città dell'Unione europea a destinazioni transcontinentali e viceversa.

I vari provvedimenti derivanti dalle attuali norme della Commissione (EEC Nr 295/91 del 4 Febbraio 1991) appaiono del tutto inadeguati rispetto alla gravità dei disguidi subiti in questi frangenti. In particolare non si applicano per i voli in partenza da un paese terzo verso una destinazione comunitaria, non escludono l'obbligo dell'ulteriore conferma della partenza, non definiscono come tassativo il 'time limit' entro il quale i passeggeri devono presentarsi per il 'check in', non precisano le percentuali di overbooking consentite alle compagnie così come le penali previste non sembrano aver portato le compagnie ad assicurare le dovute compensazioni ai passeggeri vittime di disguidi.

Per sapere dalla Commissione se è al corrente di questa situazione ? Se la Commissione non ritiene che sia la natura giuridica stessa dei provvedimenti finora adottati a renderli inadeguati? Se la Commissione intende prendere misure ulteriori e di altra natura perché i diritti dei viaggiatori/consumatori vengano rispettati ?

P- 1602/991T

E-1663/991T

Risposta data dalla Signora de Palacio a nome della Commssione

(6 ottobre 1999)

La Commissione concorda con l'onorevole parlamentare sulla necessità di intervenire con urgenza per migliorare le condizioni praticate ai passeggeri in caso di overbooking. In tal senso, essa ha già presentato una proposta di modifica(1) del regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme comuni relative a un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei dilinea (2). Nella sua proposta modificata (3) inoltre, la Commissione ha accolto le modifiche formulate dal Parlamento europeo. Tale proposta, tuttavia, non è ancora stata adottata dal Consiglio.

La proposta in questione affronta quasi tutti gli aspetti sollevati dall'onorevole parlamentare. L'unico punto che non vi è stato incluso riguarda le percentuali di overbooking ammesse, in quanto esse sono stabilite dalle compagnie aeree sulla base di proprie statistiche interne. Le percentuali in questione variano in funzione delle rotte e delle compagnie aeree e ciò rende impossibile definire un criterio valido per tutte le situazioni in Europa.

Il problema della compensazione in caso di ritardo non è contemplato nella proposta, ma sarà discusso a breve termine nel quadro di un documento di consultazione sui diritti dei passeggeri nel traffico aereo. Tale documento affronterà inoltre la questione se le attua i condizioni di trasporto praticate dai vettori siano o meno accettabili.

Infine, la recente Convenzione di Montreal, del 28 maggio 1999, ha aggiornato le disposizioni relative ai bagagli (danni e ritardi). La Commissione propone che la Comunità aderisca a tale convenzione e, in particolare, per quanto riguarda i bagagli, sta considerando l'opportunita adottare un'iniziativa in tal senso.

(1) GU C 120 del 18.4.1998

(2) GU L dell'8.2.1991

(3) GU C 351 del 18.11.1998

 
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