INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DEL SENATORE PIERO MILIO SUL TRATTAMENTO AL METADONE NELLE CRACERI ITALIANE
Senato della Repubblica, XIII legislatura
692a seduta
14 ottobre 1999
MILIO. Al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della giustizia e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà solciale. - premesso:
che lo scorso luglio il Presidente del Consiglio dei Ministri ha presentato la "Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia 1998";
che la Relazione suddetta riporta (pag. 187) la Tavola 10/22 sui "Detenuti tossicodipendenti, alcooldipendenti ed in trattamento metadonico - Anno 1998", suddivisi per Regioni (Fonte: Ministero di Grazia e Giustizia);
che dalla lettura di tale Tavola si desume quanto segue: su un totale di 13567 detenuti tossicodipendenti solo 620 sono in trattamento metadonico (4,5%); si va da zero detenuti in trattamento metadonico (sui 57 in totale) del Molise, ai 106 (su 796 in totale, 13,3%) della Toscana; la Relazione suddetta riporta (pag. 180) la Tavola 10/10 sulle "Tipologie di trattamento dei soggetti in carico ai Ser.T. - Anno 1998";
che dalla lettura di tale Tavola si desume che sono stati sottoposti a trattamento metadonico il 44,7 per cento dei cittadini trattati nei Sert, l'1,3% dei cittadini trattati nelle strutture riabilitative, il 2% dei cittadini trattati in carcere (Fonte: Ministero della Sanità);
che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990 (Testo Unico sulle tossicodipendenze), all'articolo 96, comma 3, così recita: "Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti";
che l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 444/1990 così recita: "I Sert devono assicurare in ogni caso la disponibilità dei principali trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico-farmacologico";
che il 16 luglio 1999 è entrato in vigore il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 "Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419"; all'articolo 1, comma 2, il decreto suddetto così recita: "Il Servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli internati: a) livelli di prestazioni analoghi aquelli garantiti ai cittadini liberi;"; all'articolo 8, comma 1, il decreto così recita: "1. A decorrere dal 1ñ gennaio 2000 sono trasferite al Servizio sanitario nazionale le funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria con riferimento ai soli settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti";
che il metadone è l'unico farmaco sostitutivo ammesso nella prevenzione e cura delle tossicodipendenze; la sua efficacia, anche in funzione anti-HIV, è ormai un dato acquisito dalla comunità scientifica internazionale ed è confermata da una prassi di somministrazione ultraventennale;
che nelle carceri, dove il metadone è consentito in teoria ma sostanzialmente "proibito", circola la "droga di strada proibita"; l'intraprendenza e l'impunità di alcuni spacciatori sono tali da far compiere loro piccoli reati per soggiornare in galera quel tanto che basta per vendervi la droga, ingerita in dosi microscopiche, invisibili ad ogni possibile controllo (fonte della notizia: agenti di polizia penitenziaria);
che d'altro canto studi scientifici affermano che il tossicodipendente appena scarcerato ha una probabilità di overdose otto volte maggiore della media, essendo il suo organismo disabituato alle dosi del mercato nero criminale;
che a partire dal mese di febbraio 1998, il CORA (Coordinamento Radicale Antiproibizionista) ha presentato in oltre sessanta Procure della Repubblica esposti circostanziati in merito anche all'inadeguatezza qualitativo-quantitativa dei trattamenti metadonici, fuori e dentro le carceri.
l'interrogante chiede di sapere:
una volta verificati i dati riportati in premessa,
quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per porre fine all'ormai decennale "proibizionismo sulle cure" imperante nelle carceri italiane, in particolare per quanto concerne il trattamento delle tossicodipendenze;
se non ritengano scarsamente credibile la volontà di "riforma" in materia, quando risulta all'interrogante che nessuno dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo 230 del 1999 è stato emanato.
quali iniziative si intenda adottare per rientrare in possesso del finanziamento di lire 10.771.312.000, elargito alla Regione Sicilia per programmi e progetti a carico del Fondo Nazionale d'intervento per la lotta alla droga (esercizio finanziario 1996) e da questa - unica regione - non utilizzato (come risulta dalla Tavola 4/3 della Relazione citata in premessa, pag. 26).
Sen. Piero Milio