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Conferenza Partito radicale
Manfredi Giulio - 20 ottobre 1999
Al Dr. Giancarlo Caselli
Direttore Generale

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Ministero della Giustizia

Largo Luigi Daga 2

00164 Roma

Egregio Dr. Caselli,

E' d'obbligo, innanzitutto, esprimerLe apprezzamento per la sua recente presa di posizione a favore della sperimentazione della somministrazione controllata di eroina ai cittadini tossicodipendenti. E' auspicabile che il Governo sappia prendere coraggio anche dalle sue parole per incardinare quello che la ragionevolezza scientifica e l'evidenza accecante dei costi umani ed economici del proibizionismo imporrebbero da tempo di fare.

Ma nelle carceri italiane è in atto un altro proibizionismo, conseguenza del primo, ugualmente assurdo: il proibizionismo sul metadone, l'unico farmaco sostitutivo per la cura dei tossicodipendenti consentito dalla legge. I dati che allego alla presente, estrapolati dalla "Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia nel 1998" (e che può facilmente verificare, provenendo dal Ministero della Giustizia) sono illuminanti: su un totale di 13567 detenuti tossicodipendenti solamente 620 (il 4,5%) usufruisce di trattamenti metadonici (Tavola 10/22, pag. 187 della Relazione); si va dagli 0 (zero) td.ti in tratt. metad. nel Molise ai 106 td.ti in tratt. metad. in Toscana (su 796, il 13,3%). La percentuale di utenti dei servizi tossicodipendenze in tratt. metad. è pari al 48% (Tavola 10/10, pag. 180 della Relazione, fonte: Ministero della Sanità).

La recente riforma della medicina penitenziaria prevede che i detenuti ricevano "livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi" (art. 1, comma 2, D.Lgs. 22/06/99, n. 230); "L'amministrazione penitenziaria segnala alle Aziende unità sanitarie locali e, ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, alle regioni e al Ministero della sanità, la mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo" (art. 3, comma 4, D.Lgs. citato). D'altro canto, già il D.P.R. 309/90, all'art. 96, comma 3, prevedeva che: "Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti". Infine, l'art. 3, comma 2, del D.M. n. 444/1990 così recita: "I SERT devono assicurare in ogni caso la disponibilità dei principali trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico-farmacologico ".

Solo l'on. Fini non sa (o finge di non sapere) che il metadone è un supporto farmacologico prezioso nella prevenzione e cura delle tossicodipendenze e dell'infezione da HIV; tanto è vero che dal 1994 al 1998 la percentuale di utenti dei SERT a cui è stato somministrato il metadone è passata dal 36,7% al 48% (Tavola 10/12, pag. 181 della Relazione, fonte: Ministero della Sanità); e questo grazie anche alla Circolare 30 settembre 1994, n. 20 del Ministero della Sanità (cd. "Circolare Costa") <>, emanata dall'unico governo sostenuto dall'on.Fini .

Le chiedo, pertanto, di intervenire, per quanto di Sua competenza, per assicurare il diritto alla salute e alle cure dei cittadini tossicodipendenti detenuti nelle carceri italiane, affinché la detenzione non sia un fardello intollerabile da sopportare, specie se sommato alla pena della tossicodipendenza e a quella del proibizionismo: mentre Le scrivo, apprendo che altre tre overdosi mortali si sono verificate nel carcere "Le Vallette" di Torino .

RingraziandoLa per l'attenzione, Le invio distinti saluti.

Torino, 20 ottobre 1999

GIULIO MANFREDI

Direzione CORA

 
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