SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA
19 ottobre 1999
Interrogazione del Senatore Pietro Milio
MILIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa. - Premesso:
che presso il carcere di Ivrea (To) è detenuto in espiazione di tale Giorgio Garelli (alias Guy S. Garcia Djindjic);
che il Garelli ha fatto pervenire a più riprese al Partito Radicale Transnazionale (TRP), ONG con status di 1 livello, una voluminosa documentazione che illustra le sue attività informative in vari Paesi;
che risultano in evidente interesse, soprattutto, le informazioni inerenti l'attività del suddetto nell'ex Jugoslavia nei primi anni '90; in particolare costui dimostra di avere una conoscenza approfondita: della struttura di potere facente capo al dittatore serbo Slobodan Milosevic, incriminato dal Tribunale Penale Internazionale per i crimini commessi nella ex Jugoslaiva; del ruolo svolto in tale struttura dal cittadino serbo Zeljko Raznatovic, tristemente noto come "Arkan", capo delle "Tigri" (milizie paramilitari serbe), nei cui confronti è stato spiccato un mandato di cattura internazionale da parte dello stesso Tribunale internazionale (TPI); del ruolo svolto in tale struttura dal Sig. Giovanni Di Stefano, che risulta all'interpellante essere attualmente in possesso di tre passaporti (italiano, belga e jugoslavo) e residente in Italia (Roma);
che anche nel corso della visita compiuta recentemente dal segretario del TRP Olivier Dupuis (deputato europeo della Lista Bonino) nel carcere di Ivrea, il suddetto ha dichiarato, davanti a numerosi testimoni, di aver assistito personalmente e di essere a conoscenza di molte informazioni sui crimini commessi dal Sig. Raznatovic detto 'Arkan' nonché di essere a disposizione della magistratura per eventuali deposizioni in merito;
che sia nella corrispondenza che durante l'incontro suddetti, il signor Garelli ha dichiarato di essere già stato sentito più volte dal Dr. Romanelli della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano;
che il 26 maggio 1999 il Sig. Giulio Manfredi, esponente radicale di Torino, ha inviato alle Procure della Repubblica di Torino e Campobasso (per competenza) e al Ministro di Grazia e Giustizia (per conoscenza) un esposto in cui si chiede "di accertare l'esistenza di eventuali reati conseguenti dall'intreccio evidente e continuato delle attività politiche ed economiche delsignor Giovanni Di Stefano con le attività del signor Zeljko Raznatovic, detto 'Arkan' e di comunicare il risultato della propria attività istruttoria al Tribunale Penale Internazionale dell'Aja, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 febbraio 1994, n. 120 .";
che recentemente il settimanale fiammingo "Humo" ha intervistato a Roma il Sig. Di Stefano, il quale fra l'altro ha dichiarato di ricoprire la carica di generale delle "Tigri" del Sig. Raznatovic;
che la legge 14 febbraio 1994, n. 120 (Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia), in particolare gli articoli 6 (6. Comunicazione e trasmissione di atti. - 1. L'autorità giudiziaria comunica senza ritardo al Tribunale internazionale le iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale relative alle notizie di reato in ordine alle quali ritiene sussistere la giurisdizione concorrente del Tribunale internazionale. La comunicazione contiene, altresì, una sommaria esposizione dei fatti ") e 14 ("14. Ruolo delle organizzazioni non governative. - 1. Lo Stato italiano favorisce la collaborazione delle organizzazioni non governative nazionali ed internazionali con il Tribunale internazionale, in particolare con riferimento alla diffusione presso il pubblico degli scopi e delle attività del Tribunale medesimo e alla raccolta e trasmissione di informazioni ai
sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, dello statuto. - 2. Nella fase delle indagini preliminari nei procedimenti penali davanti all'autorità giudiziaria italiana relativi a fatti che sono ricompresi nella competenza del Tribunale internazionale, le organizzazioni indicate al comma 1 hanno facoltà di presentare memorie e indicare fonti ed elementi di prova."), fa espresso obbligo all'autorità giudiziaria italiana, ricorrendone il presupposto della iscrizione nel registro degli indagati, di comunicare al tribunale internazionale per la ex Jugoslavia le ipotesi di reato per le quali è prevista giurisdizione concorrente,
l'interrogante chiede di sapere:
se i ministri in indirizzo siano in possesso di elementi tali da suffragare le informazioni che il Sig. Giorgio Garelli asserisce di aver raccolto nel teatro dell'ex Jugoslavia;
in caso affermativo, se non ritengano doveroso, in attuazione della legge 120/1994, mettere in contatto il Sig. Garelli con gli organi inquirenti del TPI al fine di una sua audizione sulle circostanze in cui è venuto in contatto con il Sig. Raznatovic e sulle informazioni generali in suo possesso inerenti l'attività delle forze militari e paramilitari serbe in Croazia, in Bosnia-Erzegovina, in Serbia, in Montenegro e nel Kosovo;
di quali notizie il governo disponga sulle attività in Italia del Sig. Giovanni Di Stefano.