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Notizie CORA
Radio Radicale Roberto - 29 gennaio 1995
6· CONGRESSO NAZIONALE DEL CORA
"ANTIMAFIA? ANTIPROIBIZIONISMO!"

San Patrignano, 26-27-28-29 Gennaio 1995

IL NUOVO STATUTO APPROVATO DAL CONGRESSO

Articolo 1 - Costituzione e finalità'

1.1 Il Coordinamento radicale antiproibizionista, in sigla CORA, ha lo scopo di promuovere la riforma delle politiche sulle droghe. Le politiche antiproibizioniste di legalizzazione della produzione, del commercio e dell'uso delle sostanze cosiddette stupefacenti sono uno strumento per salvaguardare lo stato di diritto, la democrazia e sono una soluzione concreta ai problemi di carattere sanitario, politico, giuridico, sociale, economico, istituzionale e di ordine pubblico prodotti dal proibizionismo.

1.2 Il CORA non ha scopo di lucro.

1.2.bis Il CORA non prevede cariche retribuite.

1.3 Il CORA non partecipa con proprie liste a competizioni elettorali.

Articolo 2 - Iscritti e aderenti

2.1 Sono iscritti con diritto di voto attivo e passivo, tutti coloro che condividono il presente statuto, versano la quota di iscrizione stabilita dal Congresso e sono iscritti al Partito Radicale.

2.2 Sono aderenti tutti coloro che condividono lo statuto e versano la quota di adesione stabilita dal Congresso. Gli aderenti devono essere rappresentati nella Direzione; a tal fine esercitano il diritto di voto per eleggere proprie rappresentanze secondo quanto stabilito nei regolamenti congressuali.

Articolo 3 - Finanziamenti e bilanci

3.1 I finanziamenti del CORA provengono dalle quote individuali degli iscritti e degli aderenti, dai contributi di privati ed enti e dalle iniziative di autofinanziamento.

3.2 I bilanci del CORA indicano analiticamente le entrate, le uscite ed i beni posseduti. I bilanci all'atto della loro approvazione sono accompagnati da una relazione del Tesoriere che illustra, tra l'altro, i criteri per la sua redazione e da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 4 - Organi statutari

Gli organi del Cora sono:

4.1 Il Congresso

4.2 La Direzione

4.3 Il Segretario

4.4 Il Tesoriere

4.5 Il Collegio dei revisori dei conti

4.6 Il Presidente

Articolo 5 - Il congresso

5.1 Il Congresso è l'organo deliberativo del CORA. E' convocato dal Segretario in via ordinaria una volta l'anno entro la prima settimana del mese di novembre e può essere convocato in via straordinaria dal Segretario o da un terzo degli iscritti.

5.2 Il Congresso elegge il Segretario, il Tesoriere e il Collegio dei revisori dei conti.

5.3 Il Congresso elegge la Direzione secondo le norme contenute nei regolamenti congressuali.

5.4 Le mozioni politiche approvate dal Congresso sono vincolanti se ottengono la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti ovvero il voto di ratifica della Direzione espresso all'unanimità.

5.5 Il Congresso approva le modifiche allo statuto a maggioranza assoluta.

5.6 il Congresso stabilisce le quote di iscrizione ed adesione al CORA.

Articolo 6 - LA DIREZIONE

6.1 La Direzione esamina le questioni inerenti la situazione generale, l'andamento delle iniziative e l'attuazione delle deliberazioni congressuali ed ogni altra materia concernente l'attività del CORA.

6.2 La Direzione è composta da dodici iscritti e da tre aderenti al CORA eletti dal Congresso e si riunisce su convocazione del Segretario e del Tesoriere.

Articolo 7 - Il segretario

7.1 Il Segretario è il responsabile politico del CORA.

7.2 E' il legale rappresentante del CORA, anche nei confronti dei terzi, ed assume tutte le azioni che ritenga necessarie per la tutela degli interessi del CORA.

7.3 Attua le deliberazioni del Congresso e della Direzione e coordina le attività del CORA.

7.4 Il Segretario designa i responsabili dei dipartimenti. I dipartimenti sono gli strumenti di attuazione della mozione congressuale.

7.5 Il Segretario convoca e presiede le riunione dei responsabili dei dipartimenti, alle quali partecipano anche il Tesoriere ed il Presidente.

Articolo 8 - Il tesoriere

8.1 Il Tesoriere è responsabile della politica finanziaria del CORA.

8.2 Cura la redazione dei libri contabili e sottopone al voto del Congresso i bilanci consuntivi.

Articolo 9 - Il collegio dei revisori dei conti

9.1 Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre iscritti al CORA, eletti dal Congresso secondo le modalità previste dai regolamenti congressuali.

9.2 Ha il compito di sottoporre a revisione i bilanci consuntivi e presenta al Congresso una relazione sulla loro attività allegata al bilancio stesso.

Articolo 10 - Il presidente

10.1 Il Presidente è scelto fra quanti, iscritti al CORA, abbiano contribuito allo sviluppo ed alla diffusione delle politiche antiproibizioniste nel Paese.

10.2 E' proposto alla ratifica del Congresso dal Segretario.

10.3 Partecipa alle riunioni della segreteria; convoca e presiede le riunioni del comitato scientifico.

 
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