IPOTESI DI REFERENDUM ABROGATIVOLegalizzare la coltivazione, la produzione e il consumo delle droghe leggere attraverso un referendum abrogativo è, di per sé, un progetto, molto difficile vista la natura delle leggi che regolano la materia.
Il precedente referendum proposto dal Partito radicale è del 1980 e fu cassato dalla Consulta nel 1981 perché, a detta dei giudici costituzionali, concretizzava una »esplicita e inequivocabile violazione degli obblighi al riguardo assunti dallo Stato italiano con l'adesione senza riserve alla Convenzione unica sugli stupefacenti (1961) e al Protocollo aggiuntivo (1972) .
Da allora è cambiata la legge (la 685/75 è stata modificata dalla ben nota 162/90 "Jervolino-Vassalli") ed il referendum che, quasi da solo, il CORA ha voluto e promosso, poi ammesso dalla Corte costituzionale e votato dalla maggioranza degli italiani nella primavera del 1993, ha consentito la cancellazione del 1· comma dell'Art. 72 che prevedeva la punibilità del consumo personale non solo delle droghe leggere ma di tutto le sostanze psicotrope.
L'ammissione di quel referendum ha determinato una breccia consistente nell'apparente uniformità della sciagurata giurisprudenza della Consulta, perché nelle Convenzioni internazionali, sottoscritte dall'Italia, la punibilità del consumo personale è ben prevista. Affacciandoci a questa breccia, quindi, è possibile provare a riproporre il referendum abrogativo che renderebbe legale l'uso delle droghe leggere.
A questo proposito bisogna ricordare che anche la legge 162/90, come le Convenzioni internazionali, è stata costruita su una struttura ben precisa: tutte le sostanze psicotrope possono essere utilizzate solo a fini scientifici o medici e questi usi sono rigidamente regolamentati da una serie di norme che la stessa 162 prevede puntualmente, delegando ogni tipo di controllo al ministero della Sanità.
Nel progetto di legge di iniziativa popolare che il CORA ha redatto, promosso e depositato in Parlamento lo scorso anno - e attualmente all'esame delle commissioni competenti -, la legalizzazione delle droghe leggere passa attraverso la cancellazione dell'intero sistema di controlli che fanno capo al ministero della Sanità e l'istituzione di nuove procedure più agili.
Per questo nuovo referendum la scelta è diversa: sapendo già di correre notevoli pericoli con il testo minimale, ci si limita a cancellare l'introduzione delle sostanze indicate nella tabella II dagli articoli principali che controllano la produzione, il commercio e il consumo, mentre per tutto il regime dei controlli si lascia l'impianto già costruito dalla legge. Si otterrebbe, quindi, una legalizzazione di fatto anche se inserita in un sistema di controllo che garantisce (garantirebbe) la Consulta nella sua presumibile esigenza di non allontanarsi dalle Convenzioni internazionali.
E' necessario verificare in modo più puntuale la tenuta legislativa e giuridica di questa proposta, senza porsi necessariamente l'obbiettivo di avere un testo referendario inattaccabile dalla Consulta (cosa impossibile) ma il miglior testo possibile per porre in contraddizione la legge e sbloccare da subito la legalizzazione delle droghe leggere.
Insieme alla legalizzazione delle droghe leggere si chiede, inoltre, l'abrogazione di alcuni altri punti della legge, sia in direzione delle modifiche indicate dallo stesso Muccioli al recente congresso del CORA, che nella direzione della rottura di ogni vincolo ministeriale nell'attività dei SERT, senza, tuttavia, escludere l'obbligo della loro attivazione su tutto il territorio nazionale.