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Notizie CORA
Radio Radicale Roberto - 6 marzo 1995
Emendamenti al Decreto-legge 16 gennaio 1995, n.19, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309", approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati il 21 febbraio 1995.

Quelli che seguono sono gli emendamenti che il CORA ha fatto depositare al Senato in vista della discussione sulla conversione in legge del decreto sulle tossicodipendenze, al fine di reintrodurre gli elementi di politica di riduzione del danno in materia di droghe progressivamente eliminati con le successive reiterazioni del ministro della Famiglia, Guidi e in direzione di un maggior controllo e di una effettiva trasparenza dei finanziamenti pubblici.

ART. 1, COMMA 3

Aggiungere le parole:

»Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente gli enti locali e le unità sanitarie locali che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di prima accoglienza ed alle unità di strada. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono indicati i criteri per la predisposizione, la gestione e la valutazione dei progetti di riduzione del danno. Al finanziamento di tali progetti è destinato il 50% del totale degli stanziamenti previsti .

Nota

Si tratta di un emendamento fondamentale: reintroduce le politiche di riduzione del danno già previste dall'ex ministro degli Affari sociali Contri e su cui dovrebbe basarsi la politica ufficiale del governo dopo il referendum sulla legge Jervolino-Vassalli e la prima Conferenza nazionale sulla droga (Palermo, giugno 93). Destinare la metà dei finanziamenti totali a tali politiche è l'unico modo per conferire loro, finalmente, rilevanza e pregnanza.

ART. 1, COMMA 4

Abrogare le parole:

»ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni .

Nota

L'attuale legge sulla droga è in vigore da quasi cinque anni. In questo periodo le Regioni hanno avuto tutto questo tempo per provvedere all'istituzione degli albi regionali: non è più ammissibile, dunque, che la legge preveda ancora la sussistenza del regime delle registrazioni temporanee.

ART.3, COMMA 1

Aggiungere le parole:

»A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno .

Nota

Con questo emendamento si vuole fissare una data certa per l'emanazione del decreto che fissa criteri e modalità per l'accesso ai fondi antidroga, a vantaggio di tutti soggetti interessati (enti locali, comunità terapeutiche, ministeri).

ART. 3, COMMA 3

Dopo le parole »sistema integrato di servizi aggiungere le parole »possibilmente coordinato da apposite Agenzie Comunali o intercomunali sulle tossicodipendenze (Authority) .

Nota

L'emendamento intende inserire nel testo di legge un riferimento formale al nuovo organismo dell'Agenzia comunale sulle tossicodipendenze proposto dal CORA e sul quale diverse amministrazioni stanno lavorando, per dare forza e appiglio legislativo a tale iniziativa.

ART. 4, COMMA 3

Sostituire le parole »entro il 30 giugno 1995 175 con le parole »entro il 30 settembre 1995 .

Nota

Ad aprile saranno rinnovati i consigli di 15 Regioni. E' ragionevole prevedere un forte ricambio degli eletti e ci vorranno almeno cento giorni per l'assestamento dei nuovi assetti politici. Appare assai improbabile che già a giugno le Regioni sappiano se riusciranno ad attivare "un'efficente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione" in tema di tossicodipendenze. E' opportuno, quindi, dare loro più tempo.

E' evidente che queste avvertenze si scontrano con la prassi imperante per la quale nessuna Regione rifiuterà di gestire soldi pubblici, dichiarando di non esserne in grado; la legge deve, però, favorire i comportamenti corretti dei soggetti a cui si rivolge.

ART.5, COMMA 1

Abrogare le parole:

»fino al 31 dicembre 1995 e comunque fino al trasferimento alle regioni delle somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, previsto all'articolo 4 del presente decreto .

Nota

Sfugge completamente il significato della modifica operata dalla Commissione Affari sociali della Camera che ha ristretto la durata e le competenze del nucleo operativo per la verifica degli interventi. A nostro parere il nucleo operativo deve restare in funzione senza scadenze; le Regioni sono competenti solo per il 25% dei finanziamenti e comunque è opportuno mantenere un organo centrale di controllo, visti gli sprechi che in questi anni si sono verificati, specie nel meridione, e che il CORA cercherà di documentare.

Non si capisce poi perché la commissione abbia previsto una durata temporanea del nucleo e poi abbia lasciato immutato il seguente periodo: "i membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dal terzo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni" (sic).

N.B.: Questi emendamenti sono stati predisposti da Giulio Manfredi, responsabile del Dipartimento "Documentazione e iniziative militanti" del CORA.

 
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