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Radio Radicale Roberto - 4 luglio 1996
DECRETO TOSSICODIPENDENZE: GLI EMENDAMENTI DEL CORA.

Il senatore Pietro Milio della Lista Pannella-Sgarbi ha presentato al Senato, in Commissione Igiene e Sanità, gli emendamenti elaborati dal CORA al testo del decreto-legge sulle tossicodipendenze modificato dalla Camera dei Deputati.

Qui di seguito la trascrizione degli emendamenti (senza il testo a fronte: le note dovrebbero renderli sufficientemente comprensibili a tutti).

Martedì 9 luglio il Senato dovrebbe discutere il documento di programmazione economico-finanziaria del Governo; poiché il decreto sulle tossicodipendenze scade il prossimo 17 luglio, o il Senato approverà in extremis il testo senza emendamenti (in caso contrario dovrebbe tornare alla Camera) o il decreto sarà reiterato.

In ogni caso sarà necessario che gli antiproibizionisti si mobilitino contro un decreto che, così come è stato approvato dalla Camera, annulla il risultato del referendum del '93, limita l'autonomia terapeutica dei medici fuori dai servizi pubblici e in pratica, senza tenere in alcun conto le conoscenze scientifiche, fa fare all'Italia un tragico salto all'indietro in materia di intervento sulle tossicodipendenze.

(gli emendamenti sono stati redatti da Giulio Manfredi a nome e per conto del CORA-Coordinamento Radicale Antiproibizionista)

____________________________________________

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.819 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 1996, n.267, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con DPR 9 ottobre 1990, n. 309".

1) ALL'ART. 1, COMMA 3, IL PENULTIMO PERIODO E' SOPPRESSO (dalle parole "i progetti e i servizi" alle parole "unità sanitarie locali").

1BIS) ALL'ART. 1, COMMA TRE, NEL PENULTIMO PERIODO SONO SOPPRESSE LE PAROLE "LIMITATAMENTE AI PROGETTI ED AI SERVIZI INTERAMENTE GESTITI DALLE UNITA' SANITARIE LOCALI".

NOTA

E' opportuno presentare due emendamenti: uno "radicale", l'altro "minimale". Con il primo emendamento si intende cancellare innanzitutto dal provvedimento il divieto, beceramente proibizionista e antiscientifico, di effettuare sperimentazione di distribuzione controllata di eroina (come, per esempio, sta avvenendo con successo in Svizzera, vedi opuscolo del CORA-OLD); inoltre si sopprime la modifica operata dalla Camera dei Deputati, che ha praticamente stabilito il monopolio del metadone da parte dei SERT (i servizi tossicodipendenza delle USL), smentendo il risultato del referendum del 18 aprile 1993 che aveva sancito la libertà terapeutica per tutti i medici e per tutti i cittadini tossicodipendenti; al di là della pur grave lesione dei diritti referendari (costituzionalmente protetti), si sottolinea il grave danno inferto a migliaia di cittadini finora assistiti da medici privati e che rimarranno improvvisamente senza adeguato sostegno, e l'attentato al basilare principio della scienza medica, derivante

dal giuramento di Ippocrate, di "agire secondo scienza e coscienza". Con il secondo emendamento si abroga solo ala parte relativa al "metadone di stato".

2) ALL'ART.1, COMMA 3, E' AGGIUNTO, PRIMA DELL'ULTIMO PERIODO, IL SEGUENTE PENULTIMO PERIODO: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono fissati i criteri per la predisposizione, l'attuazione e la valutazione dei progetti finalizzati alla riduzione del danno".

NOTA

Il dibattito alla Camera dei Deputati ha evidenziato una pericolosa tendenza: quella di far rientrare nel concetto di riduzione del danno tutti gli interventi compiuti nel campo delle tossicodipendenze, da chiunque e dovunque. La riduzione del danno si trasforma così da parola fino a poco tempo fa tabù, a parola "ameba", buona per tutti gli usi e le speculazioni, un termine con cui giustificare progetti e finanziamenti che nulla hanno a che fare con il trattamento delle tossicodipendenze. L'emendamento aggiuntivo, con cui si sancisce che ciascun progetto deve indicare metodi e obiettivi, è giusto, ma non basta: ci vuole un provvedimento-quadro che fissi i "paletti" entro cui gli operatori potranno muoversi. Esiste una bozza di testo elaborata nel 1994 dall'allora ministro Contri che potrebbe costituire una buona base di partenza.

3) ALL'ART. 1, COMMA 4 E' AGGIUNTO IL SEGUENTE ULTIMO PERIODO: "La mancata istituzione degli albi regionali ex-art.116 entro il 31 dicembre 1996 comporta la non ricevibilità delle richieste di contributi da parte degli enti di cui al presente comma aventi sede legale nella regione inadempiente, a partire dall'esercizio finanziario 1997 e fino all'esercizio successivo a quello in cui la regione provvederà ad istituire il suddetto albo".

NOTA

Stiamo trattando di un adempimento di legge (l'istituzione degli albi regionali delle comunità terapeutiche e simili) a cui le regioni dovevano provvedere a partire dall'ottobre 1990 (sic!): sei anni dopo non è più ammissibile che la legge preveda ancora la sussistenza del regime della registrazione temporanea, a maggior ragione se si considera che il disegno di legge in esame attua la "regionalizzazione" dei fondi. A maggiori impegni deve corrispondere un'adeguata responsabilità. E' utile precisare che gli albi regionali in oggetto non sono chiusi, ma possono accogliere nuovi enti.

4) ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LA PAROLA "TRE" E' SOSTITUITA CON LA PAROLA "DUE".

NOTA

Tre anni di tempo (quello di competenza più i due successivi) per spendere le somme stanziate sono più che sufficienti. Prevederne addirittura quattro costituisce un implicito incitamento all'incapacità e all'inadeguatezza di chi deve gestire fondi destinati a situazioni contingenti e mutevoli.

5) ALL'ARTICOLO 2, IL COMMA 4 E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"4. Il funzionario delegato può disporre un'anticipazione fino al 50% dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati."

NOTA

Praticamente si propone di tornare al vecchio testo del decreto, prima della modifica operata dalla Camera. Un'anticipazione "parti all'80% dell'importo del finanziamento assentito" è francamente esagerata: scatenerà i peggiori appetiti e le peggiori speculazioni (già verificatesi con le norme precedenti, ben più rigorose). Anche la statuizione di successivi pagamenti sulla base degli stati di avanzamento dei progetti è corretta contabilmente e non penalizza gli operatori seri e motivati.

6) ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3 AGGIUNGERE DOPO LE PAROLE "SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI" LE PAROLE "POSSIBILMENTE COORDINATO DA APPOSITE AGENZIE COMUNALI O INTERCOMUNALI SULLE TOSSICODIPENDENZE (DRUGS-AUTHORITY)".

NOTA

Il CORA lavora da anni per incardinare Agenzie sulle Tossicodipendenze (Drugs-Authority) atte a coordinare gli interventi in materia, sia pubblici che privati, a sfruttare le sinergie, ad attenuare i contrasti e le diffidenze reciproche, a valutare gli interventi, a sperimentare interventi "integrati" di riduzione del danno, dal distributore di siringhe all'operatore di strada, dal camper che distribuisce metadone al servizio pubblico che somministra eroina.

Le prime Agenzie sono state istituite a Torino, Roma e Catania; il CORA pubblicherà a breve un opuscolo sull'esperienza di Torino. Un riconoscimento legislativo, seppur minimo, di tale istituto gioverebbe alla sua diffusione.

Forse la maggior obiezione potrebbe essere la seguente: "Ci sono già troppe organizzazioni in campo". Appunto! Proprio perché ci sono tante organizzazioni ne occorre una che tiri le fila, evitando sprechi, speculazioni e diseconomie.

 
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