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Agora' Agora - 25 agosto 1993
SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI. LA LISTA PANNELLA PRESENTA RICORSO AL TAR DELLA CAMPANIA.

Roma, 25 agosto 1993

SINTESI DELLA CONFERENZA STAMPA DI MARCO PANNELLA ED ELIO VITO

L'INIZIATIVA DEL RICORSO NON E' TESA AD EVITARE LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI O CHE LE ELEZIONI ANTICIPATE SI SVOLGANO IL PROSSIMO 21 NOVEMBRE. SI CONTESTANO, PIUTTOSTO, LE PROCEDURE E LE MOTIVAZIONI - SOPRATTUTTO QUELLA DELL' "ORDINE PUBBLICO" - ADOTTATE PER LO SCIOGLIMENTO, CHE COSTITUISCONO UN GRAVISSIMO PRECEDENTE.

IL RICORSO SARA' DISCUSSO ENTRO IL 15 SETTEMBRE, PROBABILMENTE L'8. IN CASO DI SUO ACCOGLIMENTO, ATTIVEREMO SUBITO LA PROCEDURA PER L'AUTOSCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO. SARA' COSI' COMUNQUE POSSIBILE VOTARE IL 21 NOVEMBRE.

Con il ricorso si chiede l'annullamento, previa sospensione, del Decreto di scioglimento del Consiglio Comunale di Napoli e di tutti gli atti ad esso connessi, preordinati e conseguenti, in particolare della relazione del Ministro dell'Interno e del Decreto prefettizio di sospensione del medesimo Consiglio Comunale.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e, previa sospensione, vanno annullati per violazione e per falsa applicazione della L.8.6.90 n. 142 nonché dei principi generali in tema di decadenza e di scioglimento di organi eletti e/o nominati: per errore, vizio, difetto e contrasto nei motivi e nella motivazione; per errore, vizio, difetto e contrasto nei precedenti e nei presupposti; per eccesso di potere; per falsa causa:

A) va preliminarmente eccepito come il provvedimento di scioglimento del Consiglio non sia stato preceduto da alcuna diffida o messa in mora al Consiglio a provvedere a quelli che il decreto ritiene inadempimenti tali da motivarne lo scioglimento.

E' principio generale del nostro ordinamento che la rimozione di un organo dalla carica cui esso è stato eletto o anche solo nominato, sia preceduta dalla diffida o dalla messa in mora a far cessare le cause di rimozione (decadenza o scioglimento). A ciò aggiungasi che le "motivazioni" a sostegno del decreto di sospensione, della relazione ministeriale e del decreto Presidenziale sono tutte fondate sulla pretesa inerzia del Consiglio Comunale, ricadendosi, quindi, perfettamente in ipotesi di necessaria previa diffida ad adempiere, prima del provvedimento definitivo di decadenza;

B) nel merito, poi, va eccepita la genericità della motivazione del decreto impugnato che conclude la serie delle inadempienze che avrebbero motivato lo scioglimento, con lo "inadempimento in materie di sua specifica competenza", senza specificarne minimamente quali esse fossero. In questo c'è un evidente vizio di eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione di legge;

C) sempre nel merito va eccepito come i comportamenti e le omissioni addebitate, non danno luogo ai "gravi motivi di ordine pubblico" come sembra nella specie motivare il provvedimento presidenziale.

Nè, comunque, a ben leggere il provvedimento presidenziale e la relazione del Ministro, tali motivi di ordine pubblico trovano il loro nesso di causalità direttamente solo e soltanto nel comportamento o nelle omissioni del Consiglio. Lo stesso provvedimento presidenziale parla di "rischio di turbativa dell'ordine pubblico" (e non di esistenti o verificatesi turbe dell'ordine pubblico) o, tutt'al più di "riflessi anche gravi sul mantenimento dell'ordine pubblico" che, quindi, se "mantenuto" non è certo ancora "turbato".

In realtà le motivazioni dello scioglimento sono sorrette da una latissima accezione dell'ordine pubblico nella quale si è fatto rientrare non solo il concetto di "tutela della quiete e della sicurezza pubblica", ma anche la tutela del buon funzionamento degli uffici pubblici e del prestigio degli organi amministrativi. La relazione ministeriale che fa parte integrante del provvedimento presidenziale rivela questa reale motivazione. Ma il principio costituzionale della tutela delle autonomie locali postula al contrario criteri restrittivi nella valutazione dei casi che legittimino lo scioglimento dei normali organi amministrativi degli enti, nè l'art.39 della L.142/90 può essere interpretato in senso difforme a tale principio.

Non si concreta, pertanto, nessuno di quei motivi che tanto la Corte Costituzionale (C.Cost. 11.7.61 n.40, Pres.Cons.Min.) quanto prima il Consiglio di Stato (C.D.S., I, 9.10.56 n.1705, Min.Int.) hanno ritenuto dover sussistere, per potersi procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale.

 
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