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Agora' Agora - 29 settembre 1993
DICHIARAZIONE DI VOTO DI ROBERTO CICCIOMESSERE SULLA PROPOSTA DI LEGGE IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA

Signor Presidente,

non ho modificato le mie riserve in merito ad una legge sul servizio civile - non sul diritto all'obiezione di coscienza riconosciuto fin dal 1972 - che sembra non accorgersi quanto sia mutata, nella coscienza comune e nei rapporti internazionali, la percezione dei mezzi migliori per garantire la sicurezza e la difesa. E' una legge che enuncia la corretta interpretazione costituzionale del servizio civile come diverso modo di corrispondere al dovere della difesa della patria ma che poi non ne trae fino in fondo le dovute conseguenze.

Ho ripetuto infatti fino alla noia nel corso del dibattito che non vi è alcun rapporto logico fra la giusta definizione dell'obiettore di coscienza come cittadino che esercita il suo dovere e diritto alla difesa del Paese senza l'impiego delle armi e il servizio civile così come è stato concepito in questi anni e riaffermato nelle grandi linee anche da questo testo. Prestare servizio presso una comunità o negli uffici di un comune è sicuramente un'attività utile per la società ma che ha scarsa incidenza sulle questioni che riguardano la difesa o la sicurezza. Si potrà parlare in senso lato della difesa degli interessi generali del Paese, delle fasce più deboli della popolazione, dei principi di solidarietà economica e sociale o dell'ambiente ma non di difesa in senso proprio, così come enunciato dall'articolo 52 della costituzione, evocato dal primo articolo della legge.

Non avrei quindi potuto esprimere un voto favorevole alla legge, pur essendo personalmente e politicamente coinvolto nella scelta dell'obiezione di coscienza, se con il recepimento di un emendamento presentato dai deputati del gruppo federalista non fosse stato aperto un primo significativo spiraglio per una riconsiderazione globale del ruolo degli obiettori. La Commissione prima, l'Aula successivamente hanno stabilito infatti che il servizio civile può essere svolto anche nell'ambito delle missioni di pace delle Nazioni unite. Anche se è solo l'indicazione di una possibilità, finalmente si afferma un ruolo proprio e specifico dell'obiettore nell'ambito delle iniziative volte a garantire la sicurezza, finalmente si riconosce in una legge dello Stato che lo scopo dell'obiezione di coscienza è proprio quello di superare il concetto di difesa nazionale a favore invece di una concezione della sicurezza basata sulla cogenza del diritto internazionale e sulla costituzione di forze permanenti delle Nazioni Unite, n

on necessariamente o esclusivamente militari, che ne garantiscano la effettività.

Certamente l'impianto della legge rimane sostanzialmente estraneo a questi concetti, riproponendo tutte le ambiguità di un servizio civile che rischia di configurarsi come finanziamento indiretto di determinate associazioni e che costringe l'obiettore a prestare servizi che dovrebbero essere assicurati da personale regolarmente retribuito; certamente l'emendamento approvato non determinerà l'affermazione di una nuova concezione della sicurezza e della difesa; ma è nostro dovere segnalare e valorizzare con un voto positivo questo primo sforzo per recepire le profonde ragioni dell'obiezione di coscienza, per dare valore di legge a quelle "utopie" di tolleranza e nonviolenza che oggi nel mondo sono divenute patrimonio comune di una grande parte della popolazione e che uniche possono efficacemente opporsi alle tremende manifestazioni della barbarie, dell'intolleranza e del totalitarismo.

 
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