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Agora' Agora - 4 novembre 1993
7 REFERENDUM ANTISTATALISTI E ANTICORPORATIVI

1 - SOSTITUTO DI IMPOSTA IN CAMPO FISCALE

2 - FACOLTA' D'ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE O A UNA ASSICURAZIONE PRIVATA

3 - CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

4 - TRATTENUTE AUTOMATICHE SU RETRIBUZIONI E PENSIONI PER QUOTE D'ISCRIZIONE AI SINDACATI

5 - PUBBLICITA' RAI

6 - LIBERALIZZAZIONE AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO

7 - LIBERALIZZAZIONE ORARI ESERCIZI COMMERCIALI

1. SOSTITUTO DI IMPOSTA IN CAMPO FISCALE

Il referendum vuole rendere trasparente la pressione fiscale e quindi il costo dello Stato al fine di combattere lo statalismo selvaggio e ridurre la spesa pubblica. Il referendum non cancella l'obbligo dei datori di lavoro di fornire tutti i dati all'amministrazione finanziaria; quest'ultima, attraverso il codice fiscale, potrà effettuare le verifiche in modo automatico, ed eventualmente, come oggi in Francia, richiedere direttamente al contribuente l'importo dovuto.

Il referendum ha un fortissimo valore simbolico e dà l'avvio alla battaglia civile per un fisco più equo; esso non attiene a un tributo, ma alle modalità della sua riscossione: pertanto appaiono superabili le obiezioni all'ammissibilità del referendum avanzate da chi si richiama alla dottrina attualmente prevalente.

2. FACOLTA' D' ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE O AD UNA ASSICURAZIONE PRIVATA

La proposta punta a introdurre la libertà di iscriversi al SSN oppure ad una assicurazione privata, mantenendo l'obbligo di avere una assicurazione sanitaria. Pubblico e privato verrebbero quindi messi in concorrenza. In particolare, la concorrenza tra le assicurazioni private porterebbe ad una drastica riduzione dei costi delle prestazioni mediche (in Italia molto più alti che negli altri paesi europei).

3. CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

E' noto l'abuso sistematico della CIGS, in violazione delle norme di legge, con l'impiego di migliaia di miliardi, che vengono destinati alla conservazione di imprese passive, sottraendo in tal modo all'economia enormi risorse in termini di investimenti e di occupazione. La legge n. 223 del 1991 aveva ridotto la possibilità di ricorrere alla CIGS introducendo l'istituto della mobilità. Ma, approvata in fase di recessione, essa è stata disapplicata, prima di fatto e poi di diritto, grazie alle numerose deroghe previste da un nuovo provvedimento legislativo. Siamo così tornati all'uso disinvolto della cassa integrazione straordinaria, che riguarda anche partiti e sistema editoriale.

4. TRATTENUTE AUTOMATICHE SU RETRIBUZIONI E PENSIONI PER QUOTE D'ISCRIZIONE AI SINDACATI

Le quote associative per l'iscrizione ai sindacati sono oggi trattenute automaticamente da retribuzioni, pensioni e integrazioni salariali. Possono essere disdette, ma molti lavoratori e pensionati non conoscono o non ricordano l'esistenza di tali trattenute. L'automatismo ha di fatto consentito ai sindacati di vivere senza doversi misurare con verifiche di consenso e rappresentatività.

5. ABOLIZIONE DELLA PUBBLICITA' RAI

L'abolizione della pubblicità ricondurrebbe il servizio pubblico alle sue funzioni, in modo da distinguere nettamente fra televisione di servizio (finanziata dal canone o direttamente dall'erario) e televisione commerciale. Il referendum comporta il riassetto di tutto il sistema televisivo, con il superamento dell'attuale duopolio di fatto. Per il settore privato si creerebbero le condizioni per l'esistenza di più soggetti. Verrebbero rivitalizzate anche le TV locali, le radio e la carta stampata.

6. LIBERALIZZAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO

Il referendum propone la liberalizzazione delle autorizzazioni al commercio, eliminando i limiti numerici previsti dai piani predisposti da comuni e organizzazioni dei commercianti. Ne conseguirebbe un forte effetto di moralizzazione, visti i rapporti iugulatori che si sono instaurati fra i settori della pubblica amministrazione cui è affidato il compito di rilasciare o controllare le licenze e il mondo del commercio.

7. LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Si chiede di abolire le disposizioni che impediscono l'apertura festiva, continuata o notturna dei negozi. Ci si attende un forte impulso per l'attività commerciale, libera da restrizioni del tutto inadeguate ai ritmi di vita attuali, e - soprattutto - un miglioramento del servizio reso ai consumatori e di conseguenza della qualità della vita dei cittadini.

* * * * *

<< Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" limitatamente all'articolo 23 e all'articolo 25, comma 1: "I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorchè non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del diciannove per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'articolo 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.597. La ritenuta è elevata al venti pe

r cento per le indennità di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese." ? >>

<< Volete voi che sia abrogato l'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" nel testo risultante dalle successive modificazioni e integrazioni, limitatamente a:

- comma 2, limitatamente alle parole: "che, secondo le leggi vigenti,", alle parole: "ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati" e alle parole: "nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM";

- comma 3: "A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per l'assistenza di malattia, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma. Gli adempimenti per la riscossione ed il recupero in via giudiziale della quota di cui al precedente comma sono affidati all'INPS che vi provvederà secondo le norme e le procedure che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sarà stabilita la procedura di segnalazione all'INPS dei soggetti tenuti al pagamento. Per il mancato versamento o per l'omessa od infedele denuncia dei dati indicati nel decreto di cui al comma precedente si applican

o le sanzioni previste per i datori di lavoro soggetti alle procedure di cui al D.M. 5 febbraio 1969.";

- comma 4: "Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi è disciplinato dal decreto di cui all'articolo 37 della presente legge.";

- comma 5: "Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, è stabilita la quota annuale da porre a carico degli interessati per l'anno successivo. Detta quota è calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro-capite dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie di cui al secondo comma.";

- comma 8: "Per il mancato versamento o per omessa o infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni previste per tali casi nel titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600";

nonché l'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)", limitatamente alle parole del comma 8: "dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonché dai lavoratori dipendenti e pensionati," e al comma 11, limitatamente alle parole: "Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell'articolo 63 della L.23 dicembre 1978, n.833, nel testo modificato dall'articolo 15 del D.L. 1· luglio 1980, n.285, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 1980, n.441, è stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo a quello cui il contributo si riferisce. Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce." ? >>

<< Volete voi che siano abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, recante "Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati";

l'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione";

la legge 20 magggio 1975, n. 164, recante "Provvedimenti per la garanzia del salario" limitatamente all'articolo 1, comma 1, numero 2), lettera b): "per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali", all'articolo 10 e all'articolo 11;

il decreto legge 30 gennaio 1976, n. 9, recante "Interventi urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari condizioni" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1976, n. 62, limitatamente all'articolo 1, comma 4 e comma 5;

il decreto legge 10 giugno 1977, n. 291, recante "Provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, limitatamente agli articoli 1 e 2;

la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante "Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore", limitatamente all'articolo 2, comma 5, lettera a): "accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n.1115, e successive modificazioni;", lettera b): "accerta lo stato di crisi occupazionale determinandone l'ambito territoriale ed i termini di durata;" e lettera c): "accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n.1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazione locale ed alla situazione produttiva del settore;" e all'articolo 21;

il decreto legge 30 marzo 1978, n. 80, recante "Norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, limitatamente all'articolo 4-bis;

il decreto legge 26 maggio 1979, n. 159, recante "Norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno" convertito in legge dalla legge 27 luglio 1979, n. 301, limitatamente all'articolo 1;

la legge 28 novembre 1980, n. 784, recante "Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione", limitatamente all'articolo 1, comma 6;

il decreto legge 28 maggio 1981, n. 244, recante "Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno" convertito in legge, con modificazione, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, limitatamente all'articolo 1;

la legge 5 agosto 1981, n. 416 recante "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", limitatamente all'articolo 35;

il decreto legge 21 febbraio 1985, n. 23, recante "Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, limitatamente all'articolo 1, comma 1 e comma 5;

il decreto legge 4 settembre 1987, n. 366, recante "Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di accciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonchè interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, limitatamente all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 4;

la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro" limitatamente all'articolo 1, comma 1, comma 2, comma 3; all'articolo 2; all'articolo 3; all'articolo 12; all'articolo 22,

comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, limitatamente alle parole: "L'articolo 1, commi 4 e 5 ,si applica ai trattamenti di integrazione salariale concessi dopo l'entrata in vigore della rpesente legge, fatta eccezione per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, e con riferimento ai periodi di integrazione salariale successivi alla data stessa. ", comma 5 e comma 6;

il decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 limitatamente all' articolo 6, comma 9; all'articolo 7, comma 1, comma 4, comma 5, comma 6-bis, comma 6-ter, comma 6-quater, comma 6-quinquies, comma 7, comma 8, comma 9, capoverso 3: "Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, è riconosciuto il trattamento di integrazione salaruiale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223."; comma 10, comma 10-bis e comma 10-ter; all'articolo 8, comma 4-bis, comma 5 e comma 7 e all'articolo 9-quater, comma 2, comma 3 e comma 4 ? >>

<< Volete voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300 recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" limitatamente all'articolo 26, comma 2: "Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonchè sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna assiociazione sindacale." e comma 3: "Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all' associazione da lui indicata." ? >>

<< Volete voi che sia abrogata la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" limitatamente all' articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: "formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;" e all'articolo 15, comma 1, limitatamente alle parole: "nonché con i proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva";

nonché il decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante "Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, limitatamente all'articolo 3-bis, comma 2: "La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, contestualmente alla determinazione del limite massimo degli introiti pubblicitari di cui all'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, fissa per la concessionaria la quota percentuale massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione.";

la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" limitatamente all'articolo 8, comma 6: "La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva."; comma 10, limitatamente alle parole: "e la concessionaria pubblica"; comma 15, limitatamente alle parole: "sia per la concessionaria pubblica sia"; comma 16: "Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante ed il Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potrà conseguire nell'an

no successivo. Tale limite viene fissato applicando, a quello stabilito per l'anno precedente, la variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno successivo terrà conto dell'aumento o della diminuzione verificatasi."; comma 17: "Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, articolo 15, hanno validità fino al 31 dicembre 1992. In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell'articolo 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all'andamento del mercato pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni alla suddetta normativa. Il Governo provvede alle conseguenti iniziative legislative." e all'articolo 15, comma 6, limitatamente alle parole: "con la concessionaria pubblica";

nonché il decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante "Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, limitatamente all'articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "e l'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223" ? >>

<< Volete voi che sia abrogata la legge 11 giugno 1971, n. 426 recante "Disciplina del commercio" e successive modificazioni e integrazioni limitatamente alle seguenti parti:

articolo 11;

articolo 12;

articolo 14;

articolo 15;

articolo 16;

articolo 18, limitatamente al comma 2: "Qualora le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 non siano nominate entro i termini previsti, il Presidente della Giunta regionale invita a provvedere entro un termine da lui fissato non superiore a sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che la nomina sia avvenuta, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate.";

articolo 20;

articolo 21;

articolo 22;

articolo 23;

articolo 24, comma 2, limitatamente alle parole: "sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano" nonché alle parole: "e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano" e comma 3, limitatamente alle parole: "del piano e";

articolo 27, comma 2: "Il nullaosta della Giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo può essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12.";

articolo 28, comma primo, limitatamente alle parole: "compreso il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16,";

articolo 30;

articolo 43, comma secondo: "Fino a quando non siano approvati i piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, le autorizzazioni saranno rilasciate dai sindaci su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16 nell'osservanza dei criteri previsti agli articoli 11 1 12, previo il nullaosta della Giunta regionale per le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge" ? >>

<< Volete voi che sia abrogata la legge 28 luglio 1971, n. 558 recante "Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio" limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e che siano altresì abrogate le modificazioni ad essa apportate dal decreto legge 1· ottobre 1982 n.887 recante "Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n.887, relativamente all'articolo 8, comma 4: "Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n.558, a modificazione dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridi

ana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20 o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21. Nel rispetto dei limiti così fissati l'operatore commerciale può scegliere l'orario di apertura e di chiusura con facoltà, inoltre, di posticipare, sempre rispetto ai predetti limiti, di un'ora l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale, che comunque non può avvenire oltre le ore 21." e comma 5: "Le disposizioni di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n.558, sono estese agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e mobili." ? >>

 
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