Roma, 20 giugno 1994
I deputati riformatori Calderisi, Vito, Bonino, Strik Lievers, Taradash, Vigevano hanno presentato questa mattina la proposta di legge costituzionale per l'elezione diretta del Presidente della Regione. La proposta - aperta alla sottoscrizione di tutti i deputati - modificando l'articolo 122 della Costituzione, intende estendere il meccanismo di investitura diretta del capo dell'esecutivo a livello delle autonomie regionali, già introdotto per i comuni e le provincie (prescindendo dalla questione diversa e più complessa dell'elezione diretta del capo dell'esecutivo a livello nazionale).
In particolare la proposta di legge, per la sua semplicità ed essenzialità, intende offrire concretamente la possibilità di una rapida e tempestiva approvazione di questa importante riforma in tempo utile per le elezioni regionali del 1995.
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa dei deputati
CALDERISI, VITO, BONINO EMMA, STRIK LIEVERS,
TARADASH, VIGEVANO
Elezione diretta del Presidente della Regione
Presentata il 20 giugno 1994
Colleghi deputati ! La presente proposta di legge costituzionale intende modificare il quinto comma dell'art. 122 della Costituzione introducendo l'elezione diretta del Presidente della Regione.
L'undicesima legislatura ha avviato il processo di riforma elettorale e istituzionale approvando, oltre alle nuove leggi elettorali per il Senato e per la Camera, quelle per i Consigli comunali e provinciali prevedendo l'elezione diretta dei Sindaci e dei Presidenti delle provincie.
Nel 1995 si svolgeranno le elezioni dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario ed è pertanto estremamente urgente procedere alla riforma del sistema elettorale se non si vuole che i consigli regionali siano gli unici ad essere ancora eletti con il sistema proporzionale. Ma ancor prima occorre provvedere alla riforma del sistema di elezione del Presidente della regione che, in base al testo vigente dell'art. 122, quinto comma, della Costituzione, è eletto dal Consiglio regionale.
Riteniamo infatti che il meccanismo di investitura diretta del capo dell'esecutivo, vada certamente esteso dal livello comunale e provinciale, anche al livello delle autonomie regionali (a prescindere dalla questione, ben più complessa, dell'elezione diretta del Capo dell'esecutivo a livello nazionale).
La proposta di legge sostituisce il vigente quinto comma dell'art. 122 della Costituzione con due commi. Nel primo si prevede che il Presidente della regione è eletto a suffragio universale e diretto secondo le norme stabilite dalla legge, prevedendo che egli possa nominare e revocare gli assessori. Nel secondo si stabilisce che chi ha ricoperto per due volte consecutive la carica di Presidente della regione non possa essere immediatamente rieleggibile a questa carica.
Auspichiamo la rapida approvazione della presente proposta di legge e, innanzitutto, per i motivi di urgenza dianzi esposti, il suo autonomo esame parlamentare in quanto le più ampie e organiche riforme costituzionali che sono necessarie esigono evidentemente tempi che non si conciliano con la scadenza del voto per il rinnovo dei Consigli regionali del prossimo anno.
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Articolo 1
1. Il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguenti due commi:
"Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto secondo le norme stabilite dalla legge. Egli nomina e revoca gli assessori che insieme al presidente costituiscono la Giunta regionale.
Chi ha ricoperto per due mandati la carica di Presidente della Regione non è immediatamente rieleggibile a tale carica."