Proposta di legge d'iniziativa dei deputati
VITO, CALDERISI, BONINO, STRIK LIEVERS, TARADASH, VIGEVANO
Nuove norme per l'elezione, con il sistema maggioritario uninominale, dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, con popolazione superiore ad un milione di abitanti
Colleghi Deputati! La presente proposta di legge è volta a riformare il sistema per l'elezione dei Consigli regionali a statuto ordinario, gli unici organi elettivi ad essere ancora formati con la vecchia legge proporzionale.
Il rinnovo dei Consigli regionali si svolgerà, come è noto, la prossima primavera ed è pertanto evidente la necessità di una tempestiva approvazione che consenta di rendere rapidamente operanti le nuove norme. Un ulteriore motivo d'urgenza deriva dall'esigenza di riformare l'art. 122 della Costituzione, al fine di introdurre l'elezione diretta del Presidente della Regione e dare così stabilità e forza ai nuovi governi regionali.
Certamente nella prospettiva federale è possibile ed anche auspicabile che ciascuna Regione abbia la facoltà di determinare autonomamente il proprio sistema di elezione. Pertanto, nella modifica relativa all'articolo 122 della Costituzione è bene introdurre questo principio, anche se non è possibile renderlo già dal 1995.
Ci sono, infatti, due ragioni: la prima relativa ai tempi di approvazione della modifica costituzionale, della legge elettorale sia per il Consiglio che per il Presidente della Regione, della determinazione dei nuovi collegi elettorali; la seconda concernente una valutazione di opportunità politica sull'attribuzione di questa facoltà, per la prima volta, proprio ai Consigli regionali eletti nel 1990 con il sistema proporzionale ed espressione di un sistema politico ormai superato. C'è il rischio, infatti, che gli attuali Consigli regionali tendano a conservare la sostanza del vecchio sistema, anche eludendo eventuali indirizzi previsti dalle nuove norme costituzionali (ad esempio, la sostanza del sistema uninominale maggioritario potrebbe essere completamente disattesa attraverso un sistema uninominale con attribuzione proporzionale dei seggi e premio di maggioranza, ipotesi niente affatto di scuola alla luce del dibattito in corso in alcuni Consigli regionali).
La presente proposta, dopo aver lievemente ridotto il numero dei componenti i Consigli regionali (come già avvenuto per i Consigli comunali) introduce il sistema uninominale maggioritario ad un turno per tutti i seggi attribuiti ai Consigli regionali medesimi. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale dovrà avvenire su una apposita scheda, distinta da quella per l'elezione del Presidente della Regione, la cui legge elettorale potrà essere esaminata nelle more dell'approvazione della modifica costituzionale.
La presente proposta riguarda le Regioni a statuto ordinario, con popolazione superiore ad un milione di abitanti. Per le Regioni con popolazione inferiore, invece, si ritiene opportuno adottare (come è stato previsto anche per i Comuni con una fascia più bassa di abitanti) un diverso sistema elettorale (si può pensare, ad esempio, ad un sistema maggioritario attraverso liste concorrenti, con l'attribuzione del 60% dei seggi alla lista che ottiene il maggior numero di voti).
Nuove norme per l'elezione, con il sistema maggioritario uninominale, dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, con popolazione superiore a 1 milione di abitanti.
Articolo 1
1. I consigli regionali delle regioni a statuto normale con popolazione superiore a 1 milione di abitanti sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a candidati concorrenti in collegi uninominali.
2. In ogni regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri in essa eleggibili. Il seggio nelle singole circoscrizioni è attribuito al candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità prevale il candidato più anziano di età.
3. Ogni elettore dispone di un solo voto.
4. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.
Articolo 2
1. Il consiglio regionale è composto:
a) da 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;
b) da 50 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
c) da 40 membri nelle regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
d) da 30 membri nelle regioni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti.
2. La determinazione dei seggi del consiglio regionale è effettuata con decreto del Commissario del Governo in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.
3. L'ambito dei singoli collegi è definito in base ai seguenti criteri:
a) la popolazione di ciascun collegio non può differire dalla cifra di ripartizione della media regionale al di là del limite di tolleranza del cinque per cento, per eccesso o per difetto.
Articolo 3
1. Il Governo è delegato ad adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il cinque per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione.
2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate entro 30 giorni dal loro insediamento dalle Commissioni regionali nominate dai Presidenti dei Consigli regionali composta da 5 docenti universitari o altri esperti nelle materie attinenti ai compiti delle Commissioni e presiedute da un esperto designato dal Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica.
3. All'inizio di ogni legislatura regionale i Presidenti dei rispettivi Consigli provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali composta a norma del comma 3. Dopo ogni censimento generale e ogni qualvolta ne avverte la necessità la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi secondo i criteri di cui al presente articolo e ne riferiscono ai Presidenti dei Consigli regionali affinché si provveda con legge regionale.
Articolo 4
1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trova il capoluogo di provincia si costituisce in ufficio elettorale provinciale.
2. Gli uffici provinciali si costituiscono entro tre giorni dalla convocazione dei comizi e sono composti ciascuno da tre magistrati di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale e da un cancelliere del tribunale designato ad esercitare le funzioni di segretario d'ufficio.
3. Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione dei candidati, nonché per la attribuzione dei seggi, presso la Corte d'appello del capoluogo della Regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte d'appello medesima.
4. Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.
Articolo 5
1. La presentazione delle candidature avviene mediante deposito presso la cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Per i collegi il cui territorio racchiude più di una provincia il deposito avviene nell'ufficio elettorale della provincia in cui è ricompreso il capoluogo del collegio.
2. Le candidature devono essere sottoscritte da almeno 250 e da non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni ricompresi nel collegio e, in caso di collegi ricompresi un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi.
3. La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita, il contrassegno del candidato, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.
4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura. E' consentito presentare la propria candidatura in un solo collegio.
5. Con ciascuna candidatura si deve presentare inoltre:
a) i certificati anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della candidatura, che ne attestino che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di u comune del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi;
b) la dichiarazione di accettazione di candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, o da un notaio, o da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere candidato in nessun altro collegio, nonché di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n.55;
c) certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato;
d) l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti;
e) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
Articolo 6
1. L'Ufficio elettorale provinciale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature:
a) verifica se le stesse sono state presentate in termine e siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito; dichiara non valide le candidature che non corrispondano a queste condizioni;
b) ricusa le candidature per le quali manca la prescritta accettazione, nonché quelle di candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 21· anno di età entro la data delle elezioni, o per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione alle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
c) ricusa le candidature di coloro che abbiano accettato la candidatura in più di un collegio, nonché quelle per le quali sia stata accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
2. Le decisioni dell'Ufficio provinciale sono comunicate, nella stessa giornata, al candidato o ai suoi delegati.
3. Contro le decisioni dell'Ufficio elettorale provinciale il candidato o i suoi delegati possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria dell'Ufficio elettorale provinciale.
4. Il predetto ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni. L'Ufficio centrale decide nei due giorni successivi.
5. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici elettorali provinciali.
Articolo 7
1. L'Ufficio elettorale provinciale, non appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dall'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:
a) assegna un numero progressivo a ciascun candidato ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati, appositamente convocati;
b) comunica ai delegati dei candidati le definitive determinazioni adottate;
c) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con l'elenco dei candidati, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
d) trasmette immediatamente alla prefettura l'ordine definitivo dei candidati del collegio, per la stampa delle schede.
2. Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Articolo 8
1. L'Ufficio circoscrizionale, costituito a norma del precedente articolo 4 entro 24 ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede per ogni collegio alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risulta dai verbali;
c) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune ove ha sede la sezione.
Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del Tribunale, a richiesta del Presidente dell'Ufficio circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il sollecito espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio elettorale provinciale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.
3. Il Presidente dell'Ufficio elettorale provinciale, in conformità con i risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi espressi nella circoscrizione.
4. Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'Ufficio elettorale provinciale invia attestato al consigliere proclamato e ne dà immediata notizia all'Ufficio centrale regionale nonché alla Prefettura nel cui ambito si trova il collegio affinché, a mezzo dei sindaci, sia portata conoscenza degli elettori.
5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale provinciale viene redatto processo verbale in duplice esemplare. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio elettorale provinciale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.
6. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.
Articolo 9
1. Si procede ad una elezione suppletiva nei casi in cui:
a) un candidato sia deceduto dopo l'accettazione della candidatura e prima del giorno delle elezioni generali;
b) in caso di vacanza nel collegio a causa di decesso o della non accettazione dell'elezione da parte del candidato eletto o dimissioni dello stesso, oppure di annullamento dell'elezione.
2. I comizi suppletivi sono convocati non oltre il 60· giorno dalla data delle elezioni generali nei casi di cui alla lettera a) e dal giorno della dichiarazione di vacanza del collegio nei casi in cui alla lettera b).
Articolo 10
1. Per le regioni a statuto normale con popolazione superiore a un milione di abitanti non si applicano gli articoli 1, 2, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 ed all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 le parole: "Ufficio centrale circoscrizionale", ove ricorrano, si intendono come per: "Ufficio elettorale provinciale".