Roma, 1 settembre 1994
Per sapere - premesso che:
il Sig. Paganoni Paolo, nato il 21/6/63 a Albosaggia (SO), attualmente recluso nel Carcere di Fossano (CU) per scontare una pena definitiva di 5 anni e 8 mesi, in data 7/7/94 veniva sottoposto a visita psichiatrica da cui risultava anoressia nervosa di tipo reattivo dovuta al regime di carcerazione; lo psichiatra consigliava così la modificazione del regime di detenzione;
alla luce di questo risultato, il Sig. Paganoni chiedeva, in data 16/8/94 al Tribunale di Sorveglianza per il distretto della Corte di Appello di Torino, la concessione di un differimento pena;
in data 18/7/94 esami clinici rivelano: gastropatia cronica con positività alla ricerca di Helicobacter pilori, colecisti disformica con presenza di piccolo polipo parietale a livello del fondo, anoressia nervosa di natura reattiva;
il Tribunale di Sorveglianza, con l'ordinanza del 22/8/94,respingeva l'istanza di differimento pena motivando tale rifiuto con l'assenza, a carico del soggetto, di patologie organiche o psichiche e la presenza di sole patologie di tipo nervoso;
la stessa ordinanza si concludeva affermando che qualora le condizioni psichiche di un soggetto in esecuzione di pena siano di tale gravità da impedire allo stesso una sottoposizione cosciente alla pena, il Magistrato di Sorveglianza può disporre il ricovero in ospedale Psichiatrico Giudiziario;
1) quale valutazione il ministro dia del fatto che un detenuto, in carcere da due anni e quattro mesi, scosso a tal punto dal regime di detenzione da divenire anoressico e perdere 26 Kg, già affetto da patologie all'apparato digerente, sia anche il destinatario di ordinanze del tono così minaccioso, al limite dell'intimidazione.
2) se non ritenga che nell'episodio in questione possino riscontrarsi dati di offesa e di sostanziale violenza ai danni di persona detenuta,
3) se e quali misure intenda adottare in merito.
Lorenzo Strik Lievers
Emma Bonino
Peppino Calderisi
Marco Taradash
Paolo Vigevano
Elio Vito