Roma, 27 settembre 1994Dichiarazione di Peppino Calderisi, deputato riformatore, relatore dei provvedimenti sulle regioni
"La manipolazione dell'informazione e del dibattito sulle riforma costituzionale sulle regioni non è più tollerabile. Sono costretto a dover precisare addirittura di cosa si sta discutendo alla Camera. Occorre fare chiarezza almeno su quattro punti:
1. Non è vero che il testo giunto all'esame dell'Assemblea sia il testo del Governo o della maggioranza parlamentare. Si tratta invece di un testo di mediazione proposto da deputati progressisti (Adornato, Pericu, Magrone) sul quale la maggioranza ha convenuto, nella ricerca dell'accordo più ampio possibile. Su tale testo (non solo art. 1 ma anche art. 2, eccetto gli ultimi due commi) aveva dato il suo assenso anche l'intero gruppo progressista, concorrendo alla riscrittura comune del testo stesso.
2. L'articolo 2, scritto assieme ai colleghi Bassanini e Vigneri, prevede l'elezione popolare diretta del Presidente della Regione collegata alla scelta elettorale della maggioranza dei consiglieri, secondo la formula dettata da Bassanini, la stessa forma di governo della legge sui Sindaci (altra questione è il sistema di elezione del Consiglio che può invece basarsi su collegi uninominali maggioritari, secondo l'indirizzo referendario, essendo il territorio regionale più ampio di quello dei Comuni).
Con quale coraggio molti deputati progressisti e tanti organi di informazione parlano di testo che prevede un presidenzialismo bonapartista e peronista ?
3. Senza riforma dell'articolo 122 della Costituzione non è possibile in alcun modo prevedere una legge elettorale ordinaria che introduca l'elezione diretta del Presidente della Regione, perchè il 5· comma del vigente art. 122 lo impedisce ("Il Presidente e i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti"). Nè tale disposizione costituzionale - come ha denunciato anche Elia -può essere aggirata surrettiziamente (come nella proposta Bassanini) con meccanismi elettorali che prevedano l'indicazione di un candidato alla Presidenza.
4. Il processo verso il federalismo non può consistere in uno Stato-Arlecchino senza alcun comune principio (almeno in partenza) sulla forma di governo e sulla legge elettorale. Federalismo vuol dire innanzitutto precisi poteri alle regioni. Ma, senza elezione diretta del Presidente e senza sistema uninominale maggioritario, sarebbe impossibile avere leadership regionali forti e autorevoli, legittimate direttamente dagli elettori e governi regionali stabili, capaci di rivendicare i propri poteri e di garantire un processo di transizione verso la prospettiva federalista. Articolo 1 e articolo 2 sono pertanto connessi logicamente e politicamente in modo strettissimo."