Roma, 8 ottobre 1994
Premesso che:
- l'art. 8 della legge n. 537/93 al 5^ comma stabilisce che "tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di Fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di Lire 100.000 per ricetta, con assunzione a carico del Servizio Sanitario Nazionale degli importi eccedenti tale limite";
- il tetto massimo di prestazioni di Fisiokinesiterapia che possono essere richieste in ogni prescrizione predisposta dal Medico Curante, si intendono in 12 prestazioni di Fisiokinesiterapia per ogni prescrizione, come chiaramente riportato nelle:
1)nota del Ministero della Sanità n. 27429 del 31/07/89;
2)circolare della Regione Veneto n. 15313/6 del 03/05/89;
3) linee guida per l'applicazione del D.M. 07/11/91 (Nomenclatore Tariffario)
- l'amministratore Straordinario dell'U.S.L. 20 Dott. Ugo Zurlo e il Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. 23 Dott. Salvatore Glorioso, forniscono una propria interpretazione in merito al tetto massimo di prestazioni di FKT che possono essere richieste in ogni prescrizione predisposta dal Medico Curante, intendendo 12 sedute di FKT per ogni prescrizione;
- per effetto della nota n. 10/06/94 dell'Amministratore Straordinario dell'U.S.L. 20 Dott. Ugo Zurlo e della nota 345/C5 dell'11/07/94 del Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. 23 Dott. Salvatore Glorioso, i cittadini delle succitate U.S.S.L. 20 e 23 sono chiamati a pagare per intero le prestazioni di FKT;
- la Giunta Regionale Veneto nella persona dell'Assessore della Sanità Dott. Paolo Cadrobbi, ha dichiarato illeggittimi i provvedimenti adottati dalle U.S.S.L in questione;
- gli amministratori delle U.S.S.L. 20 e 23, nonostante le dichiarazioni della Giunta Regionale nella persona dell'assessore alla Sanità Paolo Cadrobbi, hanno dato ai medici dipendenti e convenzionati, indicazione nel senso dell'impossibilità di prescrivere con una'unica ricetta un numero di sedute di FKT superiore a 12;
Si chiede per sapere:
- se é a conoscenza dei fatti sopra esposti;
- se non intende intervenire con urgenza presso gli amministratori delle U.S.S.L. 20 e 23, affinché venga ripristinata l'applicazione della legge 537/93 l'art. 8, nei modi previsti dalla nota del Ministero della Sanità n. 27429 del 31/07/89; dalla circolare della Regione Veneto n. 15313/6 del 03/05/89; dalle linee guida per l'applicazione del D.M. 07/11/91 (Nomenclatore Tariffario).
- se non ritiene di intervenire presso gli amministratori delle U.S.S.L. 20 e 23 ravvisando nel loro comportamento un grave danno alla salute dei cittadini i quali, nell'impossibilità di pagare le prestazioni, rinunciano all'assistenza.
Peppino Calderisi
Emma Bonino
Lorenzo Strik Lievers
Marco Taradash
Paolo Vigevano
Elio Vito
Giancarlo Galan Perale