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Agora' Agora - 7 novembre 1994
PROPOSTA DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA GUARDIA DI FINANZA

ARTICOLO 1

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 141 del Regolamento della Camera dei Deputati, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla Guardia di Finanza.

2. La Commissione ha il compito:

a) di accertare l'origine, l'ampiezza e la durata dei fenomeni criminosi nei quali risultano coinvolti settori non marginali del Corpo, nonché le eventuali collusioni con partiti politici, enti pubblici, organi dello Stato o forme di criminalità organizzata;

b) di identificare i motivi che hanno determinato le distorsioni nel funzionamento e la mancata attivazione degli organismi e delle procedure interne di controllo;

c) di valutare la congruità dell'organizzazione e degli organici del Corpo ai compiti ad esso affidati, in particolare in relazione alla lotta alla criminalità economico-finanziaria ed all'evasione fiscale;

d) di fornire indicazioni utili a definire interventi di carattere legislativo od organizzativo che possano apparire necessari, in particolare approfondendo l'ipotesi di una trasformazione della Guardia di Finanza in Corpo civile, anche in connessione con una più ampia riforma dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

ARTICOLO 2

1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera in modo che siano rappresentati tutti i gruppi parlamentari e sia osservato il criterio di proporzionalità tra i medesimi. Con gli stessi criteri si provvede alle sostituzioni necessarie in caso di dimissioni o cessazione del mandato parlamentare dei suoi membri.

2. Nella prima seduta, convocata dal Presidente della Camera, la Commissione elegge nel suo seno un Presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ARTICOLO 3

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni essa presenta alla Camera una o più relazioni, unitamente ai verbali delle sedute ed agli atti o documenti utilizzati, salvo quando la Commissione non disponga diversamente per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso.

ARTICOLO 4

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento approvato prima dell'inizio dei suoi lavori.

2. La Commissione opera con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria ordinaria. Le persone ascoltate sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

3. La Commissione può richiedere, nell'espletamento dei propri lavori, la collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria. Essa può inoltre avvalersi delle risultanze già acquisite da altre indagini sia penali che amministrative, nonché di atti e documenti relativi ad inchieste parlamentari o procedimenti ex articolo 96 della Costituzione.

4. Per quanto concerne l'eccezione del segreto professionale o d'ufficio, si applicano gli articoli 200 e 201 del codice di procedura penale. In caso di opposizione del segreto di Stato si applica la procedura prevista dagli articoli 15 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801

ARTICOLO 5

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, a meno che la stessa non decida diversamente.

2. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla stessa ed ogni altra persona che collabori con la Commissione o compia o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono tenuti al segreto per tutto ciò che riguarda le deposizioni, le notizie e gli atti.

ARTICOLO 6

1. Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio della Camera dei deputati.

2. Il Presidente della Camera destina alla Commissione il personale ed i servizi necessari al suo funzionamento. Nell'ambito dello stanziamento di cui al primo comma la Commissione può avvalersi della collaborazione di tecnici ed esperti del settore.

Lorenzo Strik Lievers

Emma Bonino

Giuseppe Calderisi

Marco Taradash

Paolo Vigevano

Elio Vito

 
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