Roma, 10 Agosto 1995
Premesso che:
- il giorno 30 luglio 1995, alle ore 01,00 circa del mattino, il Sig. Paolo Pietrosanti in viaggio da Roma a Francoforte è stato fatto scendere dal treno "Italia Express" alla frontiera ferroviaria di Domodossola dagli agenti italiani di polizia lì in servizio;
- gli agenti di polizia, saliti sul treno per i regolari controlli di confine, hanno chiesto via radio ai loro uffici dati relativi alla persona del Sig. Pietrosanti, ed hanno quindi condotto il Sig. Pietrosanti presso gli uffici, dichiarando pubblicamente davanti agli altri passeggeri presenti che il Sig. Pietrosanti aveva "precedenti penali";
- il Sig. Pietrosanti è non vedente, avendo perso la vista due anni fa. Mantiene un residuo visivo di un cinquantesimo al solo occhio sinistro, che non gli consente se non scarsissima autonomia di movimento, almeno in ambienti a lui non perfettamente noti. Il Sig. Pietrosanti è stato assistito alla Stazione Termini di Roma dal servizio per gli handicappati. Il medesimo viaggiatore doveva recarsi a Francoforte ed aveva scelto il treno Italia Express per essere l'unico a consentire di raggiungere la città tedesca senza dovere cambiare treno, operazione oltremodo ardua per un cieco;
- il Sig. Pietrosanti ha segnalato agli agenti la peraltro evidente nozione per cui la perdita del treno su cui egli stava viaggiando avrebbe reso enormemente difficile, se non impossibile, il proseguimento del viaggio, tanto più a causa dell'handicap di cui è portatore;
- accompagnato il Sig. Pietrosanti negli uffici di polizia gli agenti hanno verificato non esistere alcuna ragione che potesse impedire al Sig. Pietrosanti medesimo di oltrepassare la frontiera e di proseguire il viaggio. Un agente della Guardia di Finanza ha anche proceduto ad una perquisizione del bagaglio del Sig. Pietrosanti, senza che questa operazione portasse a rinvenire alcunché di illecito;
- al Sig. Pietrosanti è stato comunque impedito di proseguire sul treno su cui aveva iniziato il viaggio, che nel frattempo era ripartito, e il posto di polizia di frontiera si è comunque premurato di preparare un piano di viaggio alternativo, dichiarando al Sig. Pietrosanti che egli avrebbe dovuto partire intorno alle 3,30 alla volta di Berna, da dove un altro treno lo avrebbe recato a Basilea, e da Basilea un altro treno lo avrebbe portato a Mannheim, e da Mannheim un altro treno a Francoforte;
- il Sig. Pietrosanti ha segnalato che la sua cecità avrebbe reso impossibile effettuare da solo tali cambi, e colui che il Sig. Pietrosanti ha ritenuto essere il responsabile dell'ufficio di polizia ha assicurato il Sig. Pietrosanti che avrebbe predisposto un piano di viaggio e chiesto ai vari capitreno di assistere nel viaggio il viaggiatore cieco. Lo stesso responsabile del posto di polizia di frontiera di Domodossola ha comunicato quindi al Sig. Pietrosanti di avere personalmente chiesto al capotreno di seguire nel viaggio il Sig. Pietrosanti, che avrebbe poi dovuto essere affidato al personale viaggiante dei vari treni successivamente da prendere; Ma il Sig. Pietrosanti non è mai stato aiutato da nessuno, se non dal personale del treno Basilea-Mannheim, su richiesta del viaggiatore, personale che ha poi provveduto a consegnare il passeggero al personale del treno Mannheim-Francoforte. In particolare il Sig. Pietrosanti è sceso dal treno a Berna e soltanto grazie alla sua determinazione e egli è riuscito
a raggiungere, nel pieno della notte, il treno per Basilea;
- alle ore 3,00 circa il Sig. Pietrosanti ha dovuto avvertire telefonicamente del ritardo coloro che avrebbero dovuto attenderlo alle 9,20 alla stazione di Francoforte;
- il Sig. Pietrosanti è stato più volte denunciato nel corso di manifestazioni e di altre iniziative connesse alla sua militanza radicale. E' dirigente del Partito Radicale, e attualmente membro del Consiglio Generale. Sempre è stato prosciolto o assolto, ed è incensurato, né gli risulta avere procedimenti penali pendenti nei suoi confronti, come è peraltro dimostrato dall'essere stato poi riportato al treno successivo dopo i controlli;
- l'impegno di dirigente di un partito transnazionale ha portato il Sig. Pietrosanti a varcare da un paio di lustri ogni genere di frontiera, e diverse decine di volte, senza che mai il suo espatrio venisse in alcun modo ritardato o impedito dalle forze di polizia italiane;
per sapere:
1. se un cittadino che sia incensurato e senza carichi pendenti, sempre prosciolto o assolto in seguito a denunce avanzate dalle forze di polizia, debba essere fatto scendere alle frontiere italiane dai treni sui quali si trova prima di procedere a verificare che non vi è alcuna ragione di interrompere il viaggio del passeggero medesimo;
2. se sui terminali delle forze dell'ordine risultino le denunce effettuate in passato dalle forze di polizia nei confronti di tutti i cittadini, e se tali denunce costituiscano ragione sufficiente a imporre ad un viaggiatore di scendere da un treno, o a limitare in qualsivoglia modo la libertà di movimento del cittadino, nonostante a tali denunce siano seguiti provvedimenti giurisdizionali che le hanno smentite;
3. se denunce effettuate da agenti di polizia seguite da pronunce giurisdizionali di assoluzione o proscioglimento facciano comunque sorgere a danno dei cittadini interessati conseguenze negative, e quali;
4. se sia abituale per agenti di polizia di frontiera o per agenti appartenenti ad altri servizi di polizia, dichiarare in pubblico che un passeggero ha precedenti penali;
5. se non ritenga il fatto della interruzione di un viaggio di un passeggero regolarmente pagante e regolarmente munito di documenti di viaggio ed espatrio non costituisca un grave danno nei confronti di un cittadino, e se non costituisca grave danno alla onorabilità e alla reputazione di un cittadino il fatto che questi venga fatto scendere da un treno mentre agenti di polizia dichiarano il passeggero avere "precedenti penali", inducendo i presenti a legittime ipotesi e illazioni poco onorevoli relativamente al passeggero medesimo;
6. cosa intendano gli agenti di polizia quando usano la locuzione "precedenti penali";
7. quali dati vengano archiviati da parte degli uffici di polizia relativamente ai cittadini, e con quali criteri, e in che modo tali dati vengano aggiornati; Gli agenti di Polizia di Domodossola hanno infatti affermato non avere essi potuto agire altrimenti, dovendo agire, come hanno agito ai danni del Sig. Pietrosanti, in conseguenza di quanto risulta dagli archivi informatici consultati;
8. se i gravissimi danni morali e materiali arrecati al Sig. Pietrosanti siano stati causati da errori o da arbitrii effettuati dalla polizia di frontiera di Domodossola, oppure da arbitrarie annotazioni riportate sugli archivi informatici della Polizia, oppure da arbitrarie disposizioni ministeriali;
9. quali conseguenti iniziative si intenda intraprendere nei confronti degli agenti o graduati di polizia in servizio a Domodossola o nei confronti dei responsabili dei servizi informatici;
10. in che modo si intenda risarcire per i gravi danni morali e materiali arrecati, il Sig. Pietrosanti;
11. se l'essere presenti negli archivi di polizia dati quali quelli che hanno indotto gli agenti in servizio a Domodossola a interrompere il viaggio del Sig. Pietrosanti non palesi una schedatura dei cittadini della Repubblica.
Paolo Vigevano
Giuseppe Calderisi
Lorenzo Strik Lievers
Marco Taradash
Paolo Vigevano
Elio Vito