LA CONSULTA: PANNELLA NON HA TITOLO PER I RICORSI
"L'assimilazione del comitato promotore dei referendum ad un "potere dello Stato" non si traduce affatto nella costituzione di un organo di permanente controllo, bensì trova il suo limite naturale nella conclusione del procedimento referendario". Questa la principale motivazione che ha spinto la Corte Costituzionale a negare l'ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, presentato tra gli altri da Marco Pannella, promotore del referendum del '93 sull'eliminazione del finanziamento pubblico dei partiti. Un ricorso che era stato promosso a seguito della legge approvata il mese scorso dal Parlamento con la quale si prevede la destinazione di una percentuale del gettito fiscale appunto al finanziamento dei partiti. E i promotori del referendum avevano visto in questa normativa una "contraddizione" con l'esito referendario e avevano proposto ricorso, partendo dal presupposto che spetta ai promotori stessi "la potestà di attivare sempre il controllo della Corte sui provvedim
enti legislativi successivi al referendum". Un'impostazione non condivisa dalla Corte Costituzionale che, tra l'altro, ha precisato come "con la proclamazione dei risultati e l'abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum" si esaurisce la titolarità del potere stesso.