LA TAGLIOLA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Già in passato bocciati i quesiti in materia elettorale e fiscale
Tra i 18 referendum promossi da Marco Pannella i quesiti che rischiano maggiormente una pronuncia di inammissibilità sono i due riguardanti l'abolizione della quota proporzionale del 25 per cento dei seggi nella elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Essi non fanno parte di quelle materie che l'art. 75 della Costituzione esclude dalle consultazioni referendarie: leggi finanziarie e di bilancio, amnistia e indulto, trattati internazionali. C'è pero una consolidata giurisprudenza della Corte. Essa risale alla sentenza numero 29 del 1987, che dichiarò inammissibile un quesito sull'elezione del Consiglio superiore della magistratura in quanto, in caso di vittoria del "si", le norme residue non sarebbero state immediatamente applicabili. Si sentenziò, in breve, che la legge sulla elezione di un organo di rilevanza costituzionale non può essere sottoposta a referendum se le norme residue non consentono un'immediata rielezione. La Corte si è sempre ispirata a quell'indirizzo per quanto ri
guarda Camera e Senato, anch'essi organi di rilevanza costituzionale. Nel 1989 dichiarò inammissibile il quesito che introduceva il sistema maggioritari per il Senato in quanto la parte della legge che sarebbe rimasta in vigore non ne avrebbe consentito l'immediata rielezione. Nel 1993 lo accolse in quanto la possibilità di immediata rielezione era rispettata. Nel 1995, per la ragione opposta, dichiarò inammissibili i quesiti che chiedevano l'abolizione per Senato e Camera della quota proporzionale, analoghi a quelli ripresentati ora. Per accoglierli, dunque, la Corte dovrebbe smentire le sentenze via via pronunciate dal 1987 al 1995. Analoghe considerazioni valgono per il quesito riguardante il sistema di elezione del Csm, che si vorrebbe trasformare da proporzionale in maggioritario. Per ovviare a questa difficoltà il vice presidente dei deputati di Forza Italia ha presentato una proposta che prevede la validità anche delle parti abrogate di una legge elettorale fino a quando il Parlamento non ne abbia var
ata una nuova. Ma il suo iter non sarà concluso prima che la Corte si pronunci. Nelle intenzioni di Forza Italia l'approvazione della proposta Rebuffa fuori tempo massimo potrebbe però servire per essere usata, all'occorrenza, nel caso in cui la Commissione bicamerale sulle riforme costituzionali non fosse in grado di concludere i propri lavori in maniera soddisfacente. Sotto la tagliola dell'art. 75 della Costituzione potrebbe cadere il referendum che elimina la ritenuta sulla busta paga, il cosiddetto sostituto d'imposta, se la Corte dovesse decidere che si tratta di materia fiscale. Nelle materie vietate dall'art. 75 potrebbe rientrare infine il referendum che toglie allo Stato la competenza sui rapporti internazionali nei campi delegati alle Regioni. Tutto il resto non ha punti di riferimento precisi ma rientra nella valutazione circa la chiarezza dei quesiti.