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Partito Radicale Rinascimento - 2 maggio 2000
REFERENDUM. DICHIARAZIONI DI VINCENZO CAIANIELLO AI COMITATI PROMOTORI DEI SETTE REFERENDUM RADICALI
*Già valido il referendum del 1999: un ricorso a Strasburgo determinerebbe un'ennesima condanna dell'Italia per violazione dei diritti civili e politici dei cittadini.

*Sulla revisione delle liste, possibile il ricorso dei promotori davanti alla Corte Costituzionale.

*In caso di mancata revisione, la Cassazione potrebbe sospendere la proclamazione dei risultati: l'esito elettorale sarebbe privo di qualunque attendibilità, esponendo a seri dubbi, anche all'estero e presso gli organismi internazionali, la credibilità del nostro sistema.

*Messaggio di Ciampi a Parlamento e Governo: sia rimosso ogni ostacolo all'esercizio dei diritti elettorali dei cittadini.

Quello che segue è il testo del messaggio che il prof. Vincenzo Caianiello, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, ha inviato ai Comitati promotori dei sette referendum radicali:

Roma, 2 maggio 2000 - "Le notizie sempre più insistenti di questi ultimi giorni sul permanere nelle liste elettorali di persone decedute o comunque prive del diritto di elettorato attivo, a pochi giorni dal voto referendario sono tali da suscitare vivo allarme sulla rispondenza delle strutture burocratiche alle esigenze della democrazia. Il fatto che nessun organo dello Stato, in un modo o in un altro responsabile della tenuta di quelle liste, abbia mai smentito quelle notizie costituisce di per sé segno inequivocabile che il risultato referendario del 1999, come venne allora proclamato, non sia credibile. Difatti il calcolo del quorum del 50% più uno dei votanti, venne allora determinato, sempre muovendo da dette notizie mai ufficialmente finora smentite, su di un numero di iscritti nelle liste di gran lunga superiore a quello reale. Dato il minimo scarto di un centinaio di migliaia di voti che fece ritenere non raggiunto il quorum, si deve plausibilmente arguire che, se il calcolo fosse stato effettuato co

n riferimento alle liste effettive, il referendum (che come è noto nel 1999 registrò una altissima percentuale di risposte favorevoli alla abolizione della quota proporzionale per l'elezione per la Camera dei deputati) abbia avuto già allora esito positivo. E non è perciò improbabile che un eventuale ricorso al tribunale di Strasburgo possa condurre ad una ennesima condanna dell'Italia per l'incapacità dei suoi organi ad assicurare il libero svolgimento dei diritti civili e politici da parte dei cittadini italiani.

Che le liste degli aventi diritto al voto non rispondano alla realtà sembra plausibilmente confermato dai ripetuti impegni di personaggi di governo e di parlamentari di voler subito correre ai ripari. Vi sono state difatti ampie assicurazioni, rimaste poi senza concreto esito, che prima della celebrazione del referendum del prossimo 21 maggio si sarebbe intervenuti con procedure adeguate a far si che il quorum della metà più uno non risultasse anche questa volta falsato, bensì determinato con riferimento a liste elettorali formate soltanto dagli effettivi aventi diritto al voto.

Vi è dunque un indiscutibile riconoscimento che si è in presenza di liste non depurate dei nominativi dei non aventi diritto per cui, venendo in tal modo impedita la valutazione del voto referendario nella sua reale consistenza , si è in presenza di un palese conflitto tra Poteri dello Stato deducibile dinanzi alla Corte costituzionale, probabilmente già fin da ora ma in ogni caso al momento in cui non fosse raggiunto il quorum, perché determinato con riferimento a liste di aventi diritto al voto non rispondenti alla realtà. Questa incresciosa e sconcertante situazione fa sì che il Comitato promotore, cui è riconosciuta la qualifica di Potere dello Stato, debba ritenersi legittimato a sollevare il conflitto dinanzi alla Corte stessa nei confronti degli altri Poteri - legislativo ed amministrativo - che, con le loro negligenze ed omissioni, impediscono la libera esplicazione del diritto-potere referendario. A ciò devesi aggiungere che, nella ipotesi in cui le norme necessarie a portare a compimento la ripulit

ura delle liste elettorali non dovessero essere emanate per tempo, in modo da consentire la tempestiva regolarizzazione delle liste nei sensi anzidetti, qualora il referendum dovesse ugualmente celebrarsi sulla base di liste non veritiere, l'Ufficio centrale per il referendum sarebbe tenuto a sospendere la proclamazione dei risultati in attesa di quella regolarizzazione, perché, mancando quest'ultima, i risultati sarebbero privi di ogni attendibilità, esponendo a seri dubbi, anche all'estero e presso gli organismi internazionali, la credibilità del nostro sistema.

La situazione è comunque così anomala che, dati i tempi ristretti per il voto referendario del 21 maggio, potrebbe anche auspicarsi che il Capo dello Stato, quale garante non inattivo dell'equilibrio fra i poteri dello Stato, consideri nel suo prudente apprezzamento l'eventualità di avvalersi, ai sensi dell'art. 87 della Costituzione, della facoltà di messaggio al Parlamento ed al Governo ( quale titolare del potere legislativo di urgenza) per invitarli ad eliminare tutti gli ostacoli che nuovamente, come già avvenuto nel referendum del 18 aprile 1999, impediscono ad un altro Potere dello Stato di esplicare le proprie potestà costituzionalmente garantite".

 
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