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Partito Radicale Rinascimento - 15 maggio 2000
MEMORIA CONSEGNATA DAL COMITATO PROMOTORE REFERENDUM AL MINISTRO ENZO BIANCO DURANTE L'INCONTRO TENUTOSI A MONTECITORIO LUNEDI' 15 ALLE ORE 10,30

NOTE SULL'ATTUAZIONE DEL D.L 10 MAGGIO 2000, N.111, E DELLA DISCIPLINA DI REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI

Cittadini iscritti all'Aire

Il recente d.l. 10 maggio 2000, n. 111 recante "Disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali" contribuirebbe, se fosse correttamente e integralmente applicato, a garantire, sia pure parzialmente, la 'regolarizzazione' della consultazione referendaria. Non abbiamo infatti mancato di rilevare come, dalle prime verifiche compiute, la quota di cittadini residenti all'estero che rientrano nei casi previsti dall'art. 1 del d.l 111/2000 sia addirittura superiore alle previsioni. La reale efficacia del decreto dipende però dai termini di applicazione. Su questo punto, occorre dunque che il Ministero dell'Interno garantisca la piena attuazione delle norme di questo provvedimento. In particolare, è necessario sapere:

se il Ministero dell'Interno sia in grado di assicurare che tutti i comuni italiani, compresi quelli- e sono comunque numerosi- che mancano di un archivio informatico delle operazioni compiute in occasione delle due precedenti consultazioni elettorali, siano in grado di ricostruire le informazioni necessarie per l'attuazione della nuova normativa, di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), n. 4) della legge 27 ottobre 1988, n.470, come modificato dall'art.1 comma 1, del d.l 111/2000;

quando e laddove questa circostanza fosse positivamente accertata, se il Ministero sia in grado di garantire che le operazioni di cui all'art.2, comma 1 del decreto citato siano state effettivamente compiute;

di quali strumenti di verifica diretta il Ministero degli Interni si sia dotato, o intenda dotarsi per accertare l'attuazione della nuova disciplina di revisione e aggiornamento delle liste elettorali.

Cittadini residenti in Italia

Il d.l 111/2000 contiene una serie di norme relative alla revisione delle liste elettorali dei cittadini residenti. L'art. 2 prevede infatti che siano cancellati dalle liste elettorali "i cittadini cancellati per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223"; peraltro, il citato art.11 prevede che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente venga effettuata, per decesso, per trasferimento della residenza, ovvero 'per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile (art. 11, comma 1, lettera c).

Gli stessi termini delle operazioni di cancellazione- che, a norma dell'art. 32, comma 4, del DPR 223/67, in relazione ai diversi casi vanno dal giorno di pubblicazione del manifesto di convocazione dell'elezione al il 15 giorno precedente la data del voto- per i casi irreperibilità di elettori residenti o iscritti all'Aire sono in sede di prima applicazione della legge, posposti al 9 giorno precedente la data della consultazione (art.2, comma 2 del d.l 111/2000).

In questo quadro, la questione della revisione delle liste elettorali per i cittadini residenti, di cui il recente decreto si limita ad aggiornare i termini, si ripropone come questione di assoluta gravità a fronte di ripetute segnalazioni, denunce o notizie provenienti da quasi tutta Italia per la mancata cancellazione di elettori deceduti, irreperibili, trasferiti o privati del diritto di elettorato attivo a seguito di sentenza o di altro provvedimento dell'autorità giudiziaria, a norma dell'art.32, comma 1, n. 3 del DPR 223/67. La regolarità della prossima consultazione referendaria dipende dunque dalla concreta attuazione del regolamento anagrafico e del complesso della normativa relativa al diritto di elettorato attivo. Il riscontro dell'effettiva applicazione della normativa rientra nelle attività di verifica e controllo attribuita al Ministero degli interni disposta, per i profili di carattere anagrafico, a norma dell'art.54, comma 1, del DPR 223/89. Dalle risultanze di questa attività chiediamo di ac

quisire informazioni relative a:

numero delle ispezioni disposte da parte del Ministero dell'interno e delle inadempienze riscontrate presso le amministrazioni comunali, dall'aprile dello scorso anno, a ridosso della precedente consultazione referendaria, fino a questi ultimi giorni di campagna sui 7 referendum;

rispetto delle procedure di accertamento dell'irreperibilità, di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in base alle 'notizie' via susseguitesi- con grande rilievo di cronaca- a partire dal referendum del 18 aprile 1999;

funzionamento delle operazioni di revisione, e, in particolare, 'di incrocio' fra i dati d'anagrafe e quelli relativi alle liste elettorali, tenuto conto che 'ogni atto o provvedimento dell'ufficio anagrafico e dello stato civile, che possa interessare l'ufficio elettorale, deve essere a questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione'(art. 6, comma 4, del DPR 223/67);

numero di cittadini residenti di cui, dal maggio 1999 ad oggi, si sia dichiarata la cancellazione dalle liste elettorali a norma degli art.16, comma 4, e 32 comma 1 numeri 1), 2), 3) e 4) del DPR 223/67;

numero e tipologia degli accertamenti disposti da parte del ministero dell'Interno e delle Prefetture a seguito dell'emanazione del decreto 111/2000;

abusi eventualmente riscontrati presso amministrazioni comunali che abbiano continuato a tenere liste elettorali 'gonfiate' per non perdere o ottenere vantaggi di natura politica o finanziaria (con particolare riferimento al numero di seggi delle amministrazioni locali e all'entità dei trasferimenti da parte dello Stato, e comunque di contributi di natura pubblica); autorevoli fonti giornalistiche (Il Sole-24 ore, 13 maggio 2000) riportano stime quanto mai inquietanti, secondo le quali vi sarebbero 3 milioni di iscrizioni fasulle alle liste elettorali, pari all'8% degli aventi diritto al voto.

Roma, 15 maggio 2000

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