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Agora' Agora - 25 gennaio 1989
ABORTO: PRESENTATA UNA PROPOSTA DI LEGGE RADICALE CONTRO L'OSTRUZIONISMO DEGLI OBIETTORI PER CONSENTIRE UN SERVIZIO GENERALIZZATO DELLA INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA A QUANTI LO RICHIEDONO NELL'AMBITO DELLA LEGGE 194.

Roma, 25 gennaio - N.R. - E' stata presentata alla camera dei deputati del Gruppo Federalista Europeo (primo firmatario Massimo Teodori) la proposta di legge "Integrazione della legge 22 maggio 1975, n.194", già presentata al Senato da Corleone (PR), Boato (Verde) e Pollice (DP).

La proposta - che è una risposta alle recenti polemiche sorte sulla clinica Mangialli di Milano - intende affermare il principio che l'interruzione di gravidanza deve essere considerata un intervento come tanti altri che si svolgono nelle divisioni di ginecologia ed ostetricia e pertanto, essendo questo previsto dalla legge, deve essere comunque garantito; e affermare che la normativa dello Stato non può essere fermata dall'ostruzionismo del singolo.

Di seguito il testo della proposta:

»ART. 1 - Dopo l'art. 9 della legge 22 maggio 1975, n. 194, è aggiunto l'art. 9 bis corrispondente all'art. 2 della presente legge.

ART. 2 - Al fine di garantire l'applicazione della legge, senza alcuna discriminazione, gli ospedali pubblici, nel caso in cui la Divisione di Ostetricia e Ginecologia sia diretta da un primario che ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi del comma 2 della presente legge, devono istituire un Servizio di Fisiopatologia della Riproduzione. Tale servizio, oltre a svolgere i compiti specifici delle Divisioni di Ostetricia e Ginecologia, assicura la realizzazione dei programmi connessi all'I.V.G. e le finalità della legge. La responsabilità di tale Servizio è affidata ad un medico con la specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia con funzione apicale, che non abbia sollevato obiezione di coscienza.

2. L'eventuale obiezione di coscienza, che fosse sollevata dal medico responsabile del Servizio, di cui al comma precedente, sarà considerata a tutti gli effetti di legge come una notifica di dimissioni dall'incarico, e quindi come richiesta di ritorno alle mansioni precedentemente svolte, se il medico era già dipendente della struttura sanitaria.

3. La possibilità di sollevare obiezione di coscienza è riservata ai medici ginecologi ed alle ostetriche, unici operatori direttamente impegnati nell'intervento operatorio.

4. La funzionalità del Servizio di Fisiopatologia della Riproduzione è assicurata dalla presenza di personale non obiettore per il quale sono estese in caso di obiezione le disposizioni del comma 2. La funzionalità del Servizio Ostetrico e Ginecologico dell'ospedale deve essere garantito in ogni caso da un organico medico e paramedico, che almeno per la metà non abbia sollevato obiezione di coscienza.

5. E' fatto obbligo a tutte le strutture di ricovero e di cura, convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale per la Ostetricia e la Ginecologia, di applicare la presente legge relativamente alla I.V.G. pena il decadimento della convenzione per il Servizio di Ostetricia e Ginecologia .

 
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