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Agora' Agora - 13 settembre 1989
CARCERE: AL SENATO INTERROGAZIONE SULLO SCIOPERO DELLA FAME DI SEGIO.

Roma, 13 settembre -N.R.- I senatori Gianfranco Spadaccia, Corleone, Boato, Strik Lievers (Federalisti Europei Ecologisti), hanno presentato la seguente interrogazione al ministro della Giustizia sullo sciopero della fame di Sergio Segio giunto oggi al sesto giorno.

Premesso:

- che la direzione del carcere delle Nuove di Torino, dove è recluso il Sig. Sergio Segio, ha proposto al competente magistrato di sorveglianza, dott. Pietro Fornace e ai sensi dell'art. 21 legge 354/75 come ampliato dall'art. 6 legge 663/86, un provvedimento di ammissione al lavoro esterno per permettere al detto Sig. Segio di svolgere attività lavorativa presso il "Gruppo Abele" di Don Luigi Ciotti, a cui era stato assegnato dalla direzione del carcere;

- che il dott. Fornace ha rifiutato di approvare detto provvedimento adducendo, come motivazione, il fatto che Sergio Segio non avrebbe ancora espiato a sufficienza per essere ammesso al lavoro all'esterno del carcere;

- che lo stesso dott. Fornace ha invece concesso ad altri detenuti della cosiddetta "area omogenea" dello stesso carcere di Torino il godimento dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e, in particolare, a Susanna Ronconi, moglie del Segio, l'autorizzazione al lavoro esterno presso lo stesso "Gruppo Abele";

- che il Sergio Segio, condannato a 29 anni per fatti di terrorismo e in carcere da 9 anni e mezzo è, di fronte alla decisione del dott. Fornari, in sciopero della fame da sei giorni;

gli interroganti chiedono di sapere:

- se il dettato di legge dell'art. 21 C.P., a differenza di altri benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ponga come condizione alla ammissione al lavoro esterno l'avere scontato una quota della pena;

- se non ritenga che il magistrato di sorveglianza del carcere delle Nuove abbia assunto una posizione discriminatoria nei confronti di Sergio Segio rispetto ad altri detenuti nelle sue stesse condizioni;

- se l'attuale posizione giuridica del Segio, relativamente al rapporto fra quantità di pena già espiata e da espiare, sia realmente difforme da quella degli altri detenuti cui lo stesso magistrato ha concesso il lavoro all'esterno, come egli stesso sostiene nell'ordinanza di rigetto;

- quale sia il parere prevalente allorchè si crei un conflitto fra la direzione del carcere e quella del magistrato di sorveglianza.

 
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