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Agora' Agora - 16 ottobre 1989
"AUTOFINANZIAMENTO" DELLA CHIESA: L'INGANNO E LA BEFFA DELLA
BENEFICENZA OBBLIGATORIA CON LA NORMA DELL'8 PER MILLE PREVISTA DAL NUOVO CONCORDATO DI CRAXI E CASAROLI.

Dichiarazione di Peppino Calderisi, Presidente del gruppo F.E.

Roma, 16 ottobre 1989. NR- In merito alla campagna avviata dalla Chiesa Cattolica in applicazione delle nuove norme concordatarie,

Peppino Calderisi, presidente del Gruppo Federalista europeo ha dichiarato:

"Dopo l'inganno del nuovo Concordato di Craxi e Casaroli che ha stravolto il principio della laicità dello Stato, siamo ora alla menzogna e alla beffa.

Si vorrebbe infatti far credere che le nuove norme concordatarie prevedano l'autofinanziamento della Chiesa Cattolica e abbiano abolito il contributo dello Stato.

La lettura degli articoli del protocollo concordatario fa comprendere il vero e proprio imbroglio che è stato realizzato.

Infatti, se l'articolo 46 prevede la possibilità di dedurre dal proprio reddito erogazioni liberali alla Chiesa cattolica fino a due milioni di lire (norma che personalmente non contestiamo salvo denunciare l'inammissibile esclusione delle altre chiese e confessioni religiose e salvo precisare che anche in questo caso c'è in gioco il contributo dello Stato), gli articoli 47 e 48 rappresentano una vera e propria truffa.

Si tratta infatti di una tassa obbligatoria dell'8 per mille, pari complessivamente a circa 1000 miliardi l'anno, che sarà prelevata a tutti. E' facoltà dichiarare di destinarla alla Chiesa cattolica, oppure a favore degli interventi per fame nel mondo e

calamità naturali (Irpinia ?!?!). La quota dei cittadini che non scelgono nè la Chiesa nè fame nel mondo e calamità naturali sarà comunque prelevata e ripartita tra l'una e l'altra destinazione in proporzione delle scelte fatte da chi ha espresso l'indicazione. Così la Chiesa si intromette nella destinazione del denaro dei cittadini che non intendono dare contributi in questo modo e trae vantaggio dalla scarsa propensione per destinazioni poco rassicuranti, perchè quanto meno i cittadini scelgono fame nel mondo e calamità naturali tanto piu' incassa la Chiesa !

Si tratta di una norma incompatibile con i principi e le norme costituzionali, in primo luogo il supremo principio della laicità dello Stato. Una norma che è stata oggetto anche di risoluzioni parlamentari (ricordiamo in particolare quella di liberali, repubblicani e radicali oltre a quelle di sinistra indipendente, comunisti, verdi e dp) e che ci auguriamo costituirà oggetto di rivolta innanzitutto da parte dei credenti doppiamente offesi

da questo Concordato di Craxi e Casaroli."

ALLEGATO

A XXIV

L. 20 MAGGIO 1985, N.222

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del Clero cattolico in servizio nelle diocesi (1/a).

47. Le somme da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza Episcopale Italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n.4493 del medesimo stato di previsione dei capitoli n.2001, n.2002. n.2031 e n.2071 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nonché del capitolo n.7871 dello stato di previsione del Minsitero dei Lavori Pubblici.

A decorrere dall'anno finanzairio 1990 una quota pari al'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza Episcopale italiana, titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1969, a norma dell'articolo 50.

A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza Episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa Cattolica.

48. Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.

La Camera,

a conclusione del dibattito sulle mozioni in materia concordataria,preso atto dei principi e delle statuizioni enunciate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.203 dell'11 aprile 1989;

considerato il prevedibile vasto contenzionso, anche sotto il profilo costituzionale, cui possono dar luogo talune delle disposizioni adottate con la legge 20 maggio 1985, n.306, nonché con la legge collegata 20 maggio 1985, n.222, in materia di disposizioni sulgi enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero politco in servizio nelle diocesi, con particolare riferimento alle previste modalità di ripartizione dell'8 pr mille del gettito annuo dell'IRPEF, ed agli obblighi "alternativi" di quanti non intendono destinare l'importo suddetto alle necessità della Chiesa cattolica.

Invita il Governo

a rappresetnare alla Santa Sede l'impossibilità di dare esecuzione alle disposizioni in questione, provvedendo quindi ad informare il Parlamento circa l'esito di tale passo e, comunque, assumendo le iniziative opporutne per la modificazione e l'applicazione delle clausole medesime in termini compatibili con i principi e le norme costituzionali, tra cui - in primo luogo - il sancito "supremo principio" della laicità della Stato.

Biondi, Battistuzzi, Castagnetti Guglielmo, Sterpa, Calderisi, Mellini.

La risoluzione fu respinta il 10 maggio scorso da DC e PSI con il concorso determinante del MSI.

 
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