Roma, 11 novembre - N.R. - Il Presidente del gruppo Federalista Europeo Giuseppe Calderisi ha dichiarato :
"Ha ragione Formica. La norma sulla beneficenza obbligatoria dell'8 per mille prevista dal nuovo Concordato è incostituzionale oltre ad essere inapplicabile. Essa è destinata a provocare un vastissimo contenzioso per la sua incompatibilità con i principi e le norme costituzionali, in primo luogo con il supremo principio della laicità dello Stato.
Proprio per questi motivi repubblicani, liberali e radicali presentarono alcuni mesi fa una risoluzione parlamentare che chiedeva al Governo di rappresentare alla Santa Sede l'impossibilità di dare esecuzione alla disposizione in questione, assumendo quindi le iniziative opportune per le modifiche della normativa tali da renderla compatibile con la Costituzione repubblicana.
Democristiani e socialisti, con il consenso determinante dei missini, si opposero a quella risoluzione. Ora è il ministro socialista Formica a sollevare la questione scrivendo ad Andreotti.
Farebbe bene a scrivere anche a Craxi per consentirgli di rendersi conto di quale aberrante "nuovo" Concordato è stato artefice e di quale offesa ha recato alla laicità dello Stato e a tutti i cittadini, innanzitutto credenti".
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SCHEDA
Gli articoli 47 e 48 delle nuove norme concordatarie (L. 20 maggio 1989 n. 222) prevedono una tassa obbligatoria dell'8 per mille, pari complessivamente a circa 1000 miliardi l'anno, che sarà prelevata a tutti. E' facoltà dichiarare di destinarla alla Chiesa cattolica, oppure a favore degli interventi per fame nel mondo e calamità naturali (Irpinia?!?!). La quota dei cittadini che non scelgono nè la Chiesa nè fame nel mondo e calamità naturali sarà comunque prelevata e ripartita tra l'una e l'altra destinazione in proporzione delle scelte fatte da chi ha espresso l'indicazione.
Così la Chiesa si intromette nella destinazione del denaro dei cittadini che non intendono dare contributi in questo modo e trae vantaggio dalla scarsa propensione per destinazioni poco rassicuranti, perchè quanto meno i cittadini scelgono fame nel mondo e calamità naturali tanto più incassa la Chiesa!
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ALLEGATO
A XXIV
L. 20 MAGGIO 1985, N.222 (I)
DISPOSIZIONI SUGLI ENTI E BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA E PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO IN SERVIZIO NELLE DIOCESI (1/a).
47. Le somme da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza Episcopale Italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n.4493 del medesimo stato di previsione dei capitoli n.2001, n.2002. n.2031 e n.2071 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nonché del capitolo n.7871 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici.
A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari al'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica.
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.
Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza Episcopale italiana, titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1969, a norma dell'articolo 50.
A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza Episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa Cattolica.
48. Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.
IL TESTO DELLA RISOLUZIONE PRESENTATA DA BIONDI, BATTISTUZZI, CASTAGNETTI, STERPA, CALDERISI, MELLINI CHE FU RESPINTA IL 10 MAGGIO SCORSO DA DC E PSI CON IL CONCORSO DETERMINANTE DEL MSI.
La Camera,
a conclusione del dibattito sulle mozioni in materia concordataria, preso atto dei principi e delle statuizioni enunciate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.203 dell'11 aprile 1989;
considerato il prevedibile vasto contenzioso, anche sotto il profilo costituzionale, cui possono dar luogo talune delle disposizioni adottate con la legge 20 maggio 1985, n.306, nonché con la legge collegata 20 maggio 1985, n.222, in materia di disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero politico in servizio nelle diocesi, con particolare riferimento alle previste modalità di ripartizione dell'8 per mille del gettito annuo dell'IRPEF, ed agli obblighi "alternativi" di quanti non intendono destinare l'importo suddetto alle necessità della Chiesa cattolica.
Invita il Governo
a rappresentare alla Santa Sede l'impossibilità di dare esecuzione alle disposizioni in questione, provvedendo quindi ad informare il Parlamento circa l'esito di tale passo e, comunque, assumendo le iniziative opportune per la modificazione e l'applicazione delle clausole medesime in termini compatibili con i principi e le norme costituzionali, tra cui - in primo luogo - il sancito "supremo principio" della laicità della Stato.