Roma, 13 novembre -N.R.- Questi i testi delle pregiudiziali di costituzionalità che vengono oggi discusse alla Camera.
La Camera,
ritenuto che il disegno di legge n.4293 ha ad oggetto la conversione in legge del decreto-legge n.317 del 1989, relativo alla modifica della morma del vecchio codice di procedura penale, che stabilisce i termini massimi di custodia cautelare, norma destinata a spiegare efficacia, in forza delle disposizioni transitorie e di espressa statuizione contenuta nel testo stesso del decreto, così come modificato dal Senato, esclusivamente per i procedimenti già in corso;
ritenuto che, pertanto le disposizioni del decreto-legge in questione assumono carattere di modifica di disposizioni transitorie, con una conseguente disparità ulteriore di trattamento rispetto ad analoghe situazioni di sacrificio della libertà personale diversamente e più favorevolmente trattate dal nuovo codice, senza peraltro che tale disparità trovi giustificazione nel carattere transitorio della ultra-attività della vecchia normativa relativamente ai procedimenti che, già iniziati, continuano ad essere trattati secondo il vecchio codice di rito, in quanto la normativa del decreto-legge cambia disposizioni di cui è disposta la mera sopravvivenza, così da determinare un nuovo e diverso trattamento sia rispetto alla vecchia che rispetto alla nuova procedura;
ritenuto inoltre che l'articolo 13, ultimo comma, della Costituzione comporta che i termini massimi di custodia cautelare siano "stabiliti dalla legge", con ciò postulando che la durata massima del sacrificio della libertà personale dell'imputato deve trovare un limite di ordine generale cui debbono corrispondere o la durata dei processi e la definizione tempestiva di essi o altrimenti la scarcerazione e la prosecuzione dei processi stessi con l'imputato in condizione di riacquistata libertà, mentre, per espressa menzione che ne è fatta nelle premesse del decreto, questo è stato adottato per impedire che gli imputati di determinati processi usufruissero dell'applicazione di norme stabilite in via generale, con ciò capovolgendo il criterio costituzionalmente stabilito;
visti gli articoli 3 e 13, ultimo comma, della Costituzione, delibera
di non passare all'esame del disegno di legge n. 4293.
Mellini, Calderisi
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La Camera
considerato che l'articolo 1 del decreto legge 12 settembre 1989, n. 317, prevedendo il prolungamento della custodia cautelare per la fase di appello per alcune categorie di reato, contrasta con il secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione che sancisce la presunzione di innocenza sino alla condanna definitiva, decide di non passare alla discussione del disegno di legge di conversione n. 4293.
Russo Franco, Vesce, Lanzinger, Ronchi, Rutelli, Tamino.
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La Camera
ritenuto che il disegno di legge n.4293, di conversione in legge del decreto legge n.311 del 1989, ha ad oggetto una ulteriore dilatazione dei termini già stabiliti in limiti tali da sfidare la ragionevolezza;
ritenuto altresì che nella relazione gorvernativa che accompagna il disegno di legge di conversione è esplicitamente affermato che il provvedimento è stato adottato allo scopo di non consentire la scarcerazione di imputati di determinati processi, il che contrasta con il dettato costituzioanle che vuole sia determinata dalla legge, cioè da norme stabili e certe poste in via generale, la durata massima della carcerazione preventiva, con la conseguenza che il superamento di tali termini in casi concreti comporti la scarcerazione e non che la eventualità della scarcerazione in casi concreti, quale che ne sia la rilevanza, comporti la nuova fissazione di più ampi termini da parte del legislatore;
ritenuto che il decreto-legge prevede l'ulteriore dilatazione dei termini attraverso proroghe concesse con provvedimento della stessa autorità giudiziaria, pure in aperto contrasto della predeterminazione per legge, mentre vanifica completamente il principio di tale predeterminazione per ciò che riguarda la cosidetta "sterilizzazione" del tempo nel quale durano le udienze dibattimentali, il che porta a risultati aberranti, da una parte per il fenomeno abnorme dei maxiprocessi, dall'altra perchè nella interpretazione delle sezioni riunite della Cassazione tale "sterilizzazione" varrebbe non solo per il termine stabilito per ogni singola fase processuale, ma anche per il termine massimo complessivo, così che l'unico limite effettivo e certo è rappresentato per il complesso della carcerazione preventiva, da quello corrispondente ai due terzi della pena edittale prevista per il reato cioè ben venti anni;
ritenuto che, per le considerazioni di cui al punto precedente, finisce per assumere importanza determinante solo il rapporto tra carcerazione preventiva e pena edittale, di cui ben due terzi, più di quanto cioè mediamente incida in concreto la pena, possono essere scontati durante la carcerazione preventiva, con l'assunzione quindi di tale istituto al ruolo di anticipazione della pena, il che è consentito dalla Costituzione;
visto l'articolo 13, ultimo comma, della Costituzione,
delibera
di non passare alla discussione del disegno di legge n. 4293.
Vesce, Aglietta